Sentenza del 25/03/2015 n. 686 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - ricorso per revocazione motivi di inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza oggetto dell'impugnazione, pur coinvolgendo accertamenti di fatto, risultava impugnabile o era stata già impugnata con i mezzi ordinari di gravame. La revocazione non può quindi essere utilizzata per sostituire o duplicare l'appello o il ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una sentenza tributaria ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, presumibilmente deducendo un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Tuttavia, la revocazione è ammessa esclusivamente contro sentenze che riguardano accertamenti di fatto e che non siano più impugnabili con i mezzi ordinari, oppure che non siano state impugnate. Se la sentenza era ancora impugnabile o era già stata impugnata con un mezzo ordinario, la revocazione non è utilizzabile.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La revocazione è ammessa esclusivamente avverso le sentenze che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate.
La revocazione nel processo tributario ha carattere eccezionale e residuale: può essere proposta soltanto contro sentenze non più impugnabili con i mezzi ordinari, oppure non impugnate, purché riguardino accertamenti di fatto.
Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Prevede il motivo di revocazione relativo all'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma tale rimedio non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o per eludere i termini e i mezzi ordinari di impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il controllo in cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo, distinguendo tale censura dal rimedio revocatorio fondato su un errore di fatto.
Cass. n. 13026 del 24 luglio 2012
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la revocazione è inammissibile quando la sentenza è ancora impugnabile o è stata impugnata con un mezzo ordinario.
Cass. n. 5827 dell'11 marzo 2011
Conferma la natura residuale della revocazione e l'impossibilità di utilizzarla in presenza di un'impugnazione ordinaria proponibile o già proposta.
Massime di principio
- La revocazione tributaria è un rimedio eccezionale e residuale, non alternativo all'appello o al ricorso per cassazione.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare se la sentenza sia ancora impugnabile con mezzi ordinari o se sia già stata impugnata; in tali casi la revocazione è normalmente inammissibile.
- L'errore revocatorio deve essere un vero errore di fatto percettivo, risultante dagli atti, e non una diversa valutazione delle prove, un dissenso giuridico o una critica alla motivazione.
- La revocazione può essere esaminata solo dopo il consolidamento della sentenza sul piano delle impugnazioni ordinarie, nel rispetto dei presupposti e dei termini previsti dalla legge.
- Non è possibile usare la revocazione per riproporre questioni che avrebbero dovuto essere dedotte mediante appello o ricorso per cassazione.
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