Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 686 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - ricorso per revocazione — motivi di inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza oggetto dell'impugnazione, pur coinvolgendo accertamenti di fatto, risultava impugnabile o era stata già impugnata con i mezzi ordinari di gravame. La revocazione non può quindi essere utilizzata per sostituire o duplicare l'appello o il ricorso per cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una sentenza tributaria ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, presumibilmente deducendo un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Tuttavia, la revocazione è ammessa esclusivamente contro sentenze che riguardano accertamenti di fatto e che non siano più impugnabili con i mezzi ordinari, oppure che non siano state impugnate. Se la sentenza era ancora impugnabile o era già stata impugnata con un mezzo ordinario, la revocazione non è utilizzabile.

Norme richiamate

  • Art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La revocazione è ammessa esclusivamente avverso le sentenze che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate.

    La revocazione nel processo tributario ha carattere eccezionale e residuale: può essere proposta soltanto contro sentenze non più impugnabili con i mezzi ordinari, oppure non impugnate, purché riguardino accertamenti di fatto.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Prevede il motivo di revocazione relativo all'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma tale rimedio non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o per eludere i termini e i mezzi ordinari di impugnazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda il controllo in cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo, distinguendo tale censura dal rimedio revocatorio fondato su un errore di fatto.

  • Cass. n. 13026 del 24 luglio 2012

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la revocazione è inammissibile quando la sentenza è ancora impugnabile o è stata impugnata con un mezzo ordinario.

  • Cass. n. 5827 dell'11 marzo 2011

    Conferma la natura residuale della revocazione e l'impossibilità di utilizzarla in presenza di un'impugnazione ordinaria proponibile o già proposta.

Massime di principio

  • La revocazione tributaria è un rimedio eccezionale e residuale, non alternativo all'appello o al ricorso per cassazione.
  • Prima di proporre revocazione occorre verificare se la sentenza sia ancora impugnabile con mezzi ordinari o se sia già stata impugnata; in tali casi la revocazione è normalmente inammissibile.
  • L'errore revocatorio deve essere un vero errore di fatto percettivo, risultante dagli atti, e non una diversa valutazione delle prove, un dissenso giuridico o una critica alla motivazione.
  • La revocazione può essere esaminata solo dopo il consolidamento della sentenza sul piano delle impugnazioni ordinarie, nel rispetto dei presupposti e dei termini previsti dalla legge.
  • Non è possibile usare la revocazione per riproporre questioni che avrebbero dovuto essere dedotte mediante appello o ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.