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Ordinanza

Ordinanza n. 3031/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'esecuzione della sentenza n. 1966/23 pubblicata in data 28/03/2023 del Tar Campania, Napoli, Sez. IV, recante accoglimento del ricorso R.G. 4078/22 e condanna alle spese legali, con distrazione in favore dell'avvocato istante;

Giustizia amministrativa202400519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1966/2023 limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento delle amministrazioni rispetto alla sentenza n. 1966/2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione alla rifusione di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari. Il ricorrente ha rappresentato di avere notificato la sentenza in copia sottoscritta digitalmente ai fini esecutivi e della decorrenza del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari pecuniari da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre riferito di avere inviato un sollecito di pagamento, quantificando il dovuto in euro 1.496,00, comprensivi di capitale, spese generali, contributo previdenziale e spese non imponibili. Ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice, il pagamento delle somme, degli interessi e della penalità di mora, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente la domanda di ottemperanza né le richieste di pagamento, interessi, astreinte e nomina del commissario ad acta. Ritenendo necessario acquisire chiarimenti sull'inadempimento dedotto, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di trasmettere, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza se anteriore, una relazione documentata sulle ragioni del mancato pagamento al ricorrente, quale procuratore distrattario, delle somme dovute in forza della sentenza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza ...

    Costituiscono il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consentono, secondo quanto dedotto dal ricorrente, di chiedere anche la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi successivi al giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza ...

    È richiamato quale base per la domanda accessoria di rivalutazione e interessi sulle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di penalità di mora o astreinte in caso di persistente ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il ricorrente lo invoca per sostenere l'avvenuta scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la conseguente esperibilità dell'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    È richiamato dal ricorrente per giustificare la notificazione della sentenza in copia attestata conforme ai fini esecutivi.

  • art. 93 c.p.c.

    clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito

    È richiamato per la richiesta di attribuzione delle spese del giudizio al difensore antistatario.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    È richiamato dal ricorrente, insieme all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale fondamento della richiesta di penalità di mora.

  • d.lgs. 231/2002

    È richiamato dal ricorrente per la richiesta di interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non si costituisce e l'inadempimento è contestato, il giudice può disporre preliminarmente l'acquisizione di una relazione documentata sulle ragioni del mancato pagamento, rinviando la decisione sulle misure esecutive richieste.
  • La richiesta di pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore può essere proposta dal procuratore antistatario quale soggetto indicato nel dispositivo della sentenza come destinatario dell'attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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