Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4973/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della 2ª Sezione del T.A.R. Campania, Napoli del 6.9.2023 n. 4984, notificata in data 25.9.2023 e non appellata.

Giustizia amministrativa202600506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4984/2023, che aveva annullato il diniego di permesso di costruire per una stazione di ricarica di veicoli elettrici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che il Comune non avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, notificata il 25 settembre 2023. La sentenza ottemperanda aveva annullato il diniego di permesso di costruire per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto il provvedimento finale aveva introdotto una motivazione non previamente sottoposta al contraddittorio procedimentale. Secondo i ricorrenti, il Comune si era limitato a richiedere integrazioni documentali ritenute ingiustificate e, dopo la loro asserita trasmissione il 10 gennaio 2024, non aveva concluso il procedimento nonostante successive diffide. La condotta sarebbe stata soltanto apparentemente esecutiva e avrebbe integrato elusione del giudicato. Il Comune ha sostenuto, invece, che il giudicato imponesse esclusivamente la rinnovazione del procedimento, senza alcun obbligo di rilasciare il permesso di costruire, e che tale obbligo fosse stato assolto con la nota dell’11 dicembre 2023, recante riavvio dell’istruttoria, richiesta di numerose integrazioni e indicazione della necessità di presentare l’istanza tramite SUAP ai sensi dell’art. 125, comma 3, l.r. Campania n. 7/2020.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, poiché la sentenza ottemperanda aveva annullato il diniego soltanto per difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, dal giudicato non derivava un obbligo specifico di rilascio del permesso di costruire, ma l’obbligo di rinnovare il procedimento nel rispetto dei principi conformativi risultanti dalla sentenza. Il Comune aveva riavviato il procedimento con la nota dell’11 dicembre 2023, chiedendo integrazioni tecniche, progettuali ed economiche e indicando il necessario utilizzo del SUAP. I ricorrenti avevano affermato di avere trasmesso la documentazione il 10 gennaio 2024, ma, nonostante l’ordine istruttorio del Collegio, non avevano prodotto la copia integrale delle integrazioni né fornito altra prova del loro invio e ricezione. La documentazione disponibile conteneva soltanto una PEC del 26 giugno 2021, riferibile presumibilmente al procedimento originario. Non essendo stata provata la trasmissione delle integrazioni richieste, non era dimostrato l’inadempimento del Comune né l’elusione del giudicato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.000, oltre accessori. È stata esclusa la lite temeraria, poiché la soccombenza non comporta automaticamente la responsabilità aggravata e non erano emersi elementi concreti di mala fede o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, mediante la quale è stata chiesta l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sentenza ottemperanda aveva riscontrato la violazione del preavviso di rigetto, poiché il diniego aveva introdotto una motivazione non previamente sottoposta al contraddittorio procedimentale.

  • art. 125, comma 3, l.r. Campania n. 7/2020

    È stato richiamato dal Comune per sostenere che la domanda dovesse essere presentata tramite SUAP nel procedimento rinnovato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede un accertamento specifico, fondato su elementi concreti di mala fede o colpa grave, e non costituisce conseguenza automatica della soccombenza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento per difetto di motivazione o per violazione delle garanzie partecipative, senza accertare la spettanza sostanziale del bene della vita, il giudicato non impone il rilascio del provvedimento favorevole, ma la rinnovazione del procedimento nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inadempimento o l’elusione del giudicato devono essere dimostrati dal ricorrente; quando l’amministrazione abbia riavviato il procedimento e formulato richieste istruttorie, la mancata prova del loro tempestivo riscontro impedisce di ritenere dimostrata l’inerzia dell’amministrazione.
  • La richiesta di integrazioni documentali nell’ambito della rinnovazione procedimentale non dimostra di per sé l’elusione del giudicato, se è coerente con l’obbligo di riesercizio del potere e non viene provato che l’amministrazione abbia omesso ogni ulteriore attività nonostante l’adempimento dell’interessato.
  • La condanna per lite temeraria non consegue automaticamente alla soccombenza, ma richiede la prova specifica di mala fede, colpa grave o macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.