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Sentenza

Sentenza n. 625/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso, nonché precedente diniego tacito, sull’istanza di accesso ai documenti relativi alla quantificazione di rivalutazione monetaria e interessi liquidati in esecuzione di una sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ostensione dei documenti relativi alle modalità di calcolo degli accessori del credito riconosciuto da una sentenza del giudice ordinario, sostenendo che l’istanza riguardasse documenti già formati, quali prospetti contabili allegati alle determine di liquidazione, e non una nuova elaborazione di dati da parte dell’amministrazione. L’istanza era stata trasmessa dal difensore in un’unica PEC nell’interesse di 61 dipendenti, titolari di ragioni di credito differenti, e non indicava uno specifico interesse difensivo né documentava il potere rappresentativo del legale. L’ASP ha negato l’accesso, affermando che i documenti richiesti non esistevano nel caso concreto, che i dati erano stati elaborati direttamente dal software aziendale, che la richiesta aveva natura massiva e che non poteva essere utilizzata per un controllo generalizzato dell’operato amministrativo. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., negando il carattere generalizzato della richiesta e sostenendo che i prospetti contabili fossero documenti già formati. In udienza ha chiesto anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché l’ASP aveva prodotto il prospetto contabile allegato alla determina.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di riunione con altri giudizi, ritenendo insussistente l’identità delle parti e non sufficiente la sola connessione procedimentale. Nel merito, ha ritenuto l’istanza inammissibile e comunque il ricorso infondato. In primo luogo, l’istanza non era motivata in modo puntuale: il generico riferimento alla necessità di conoscere le modalità di quantificazione degli accessori non indicava un interesse difensivo personalizzato né il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e una situazione giuridica finale. L’interesse difensivo, prospettato soltanto nel ricorso, non poteva integrare la motivazione mancante dell’istanza. In secondo luogo, la richiesta era stata formulata cumulativamente dal difensore nell’interesse di 61 soggetti distinti, con ragioni di credito differenti, e aveva quindi natura massiva. Secondo il Collegio, le richieste massive, riferite a una quantità significativa di documenti e idonee a imporre all’amministrazione una consistente attività di ricerca o elaborazione, non sono accoglibili quando determinano un carico irragionevole e interferiscono con il buon andamento dell’amministrazione. Il TAR ha pertanto rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La richiesta di accesso deve riferirsi a documenti individuati o individuabili e deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale, adeguatamente rappresentato nell’istanza.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso difensivo rispetto all’accesso “ordinario”, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    L’accesso difensivo richiede un nesso diretto e inequivoco di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che il richiedente intende tutelare.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

    Le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate puntualmente e specificamente già nell’istanza, non potendo essere introdotte per la prima volta nel ricorso giurisdizionale.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione di giudizi presuppone ragioni di connessione rilevanti; la mera connessione procedimentale non basta in assenza di identità delle parti.

  • art. 3, comma 2, D.M. 352/1998

    Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l’anatocismo.

    La disposizione individua i criteri di calcolo degli accessori sulle somme dovute, ma il giudizio di accesso ha riguardato la conoscibilità della documentazione concretamente utilizzata dall’amministrazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, in ragione delle peculiarità della controversia.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, l’interessato deve indicare già nell’istanza, in modo puntuale e specifico, la situazione giuridica finale che intende tutelare e il nesso di strumentalità necessaria tra tale situazione e i documenti richiesti; un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive non è sufficiente.
  • La motivazione dell’istanza di accesso non può essere integrata per la prima volta nel ricorso giurisdizionale: l’amministrazione deve essere posta in condizione di verificare, al momento della richiesta, la sussistenza dell’interesse e del nesso di strumentalità.
  • Una richiesta unica presentata nell’interesse di una pluralità numerosa di soggetti, titolari di posizioni e ragioni di credito differenti, può essere qualificata come accesso massivo e risultare inammissibile o infondata quando non individua specificamente i documenti e impone all’amministrazione una consistente attività di ricerca o elaborazione.
  • Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi già formati e detenuti dall’amministrazione e non impone a quest’ultima di creare nuovi documenti, ricostruire dati o svolgere attività elaborative non già compiute.
  • La mera connessione procedimentale tra più controversie non giustifica la riunione dei giudizi quando manchi l’identità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoAbuso del diritto e del processoTrasparenza e pubblicità

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