Cassazione Penale, Sentenza n. 32523/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi (effluenti zootecnici e letame) ai sensi degli artt. 256, comma 1 e 2 lett. a), d.lgs. n. 152/2006: illecita dispersione per ruscellamento dai paddok privi di cordolo e deposito incontrollato di circa 100 mc di letame su suolo non impermeabilizzato. In appello e in cassazione il ricorrente ha sostenuto che il materiale non era rifiuto perché vi era un contratto con la societa C F Energy per la lavorazione e l'impiego agronomico (fertirrigazione) dei reflui, quindi si sarebbe trattato di conferimento/riutilizzo e non di gestione illecita di rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando le valutazioni dei giudici di merito. Ha richiamato la cosiddetta "doppia conforme" tra primo e secondo grado, ritenendo congrua la motivazione che ha accertato: paddok privi di cordolo, foro nella vasca di stoccaggio con ruscellamento sul terreno circostante, cumulo di letame su suolo non impermeabilizzato, assenza di autorizzazione agronomica e contratto privo di data certa. Sulla base di questi elementi ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per escludere la disciplina dei rifiuti tramite la pratica della fertirrigazione; conseguentemente la condanna per la contravvenzione ex art. 256 è stata confermata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 152/2006, art. 256
art. 256, commi 1 e 2 lett. a)
Sanziona lo smaltimento illecito di rifiuti; nel caso concreto i reflui e il letame sono stati ricondotti alla disciplina dei rifiuti poiche' si e' accertata dispersione per ruscellamento, deposito incontrollato e assenza di sistemi di contenimento e autorizzazioni
D.lgs. n. 152/2006, art. 185
Esclude dalla disciplina dei rifiuti le materie fecali provenienti da attivita' agricola solo se effettivamente riutilizzate nella stessa attivita'. La pratica della fertirrigazione richiede l'esistenza effettiva di colture in atto, adeguatezza di quantita'/qualita' e tempi/mode di distribuzione, e l'assenza di segni di utilizzazione incompatibile (es. ruscellamento, spandimento incontrollato)
Codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; applicata per addebitare oneri processuali al ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di "colpa" grave nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Perche' le deiezioni animali non siano considerate rifiuto (fertirrigazione) e' necessario dimostrare l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento.
- La qualificazione come non rifiuto richiede anche l'adeguatezza di quantita', qualita', tempi e modalita' di distribuzione rispetto al fabbisogno delle colture e l'assenza di elementi indicativi di uso incompatibile (es. ruscellamento, scorrimento sul suolo, accumuli su superfici non impermeabilizzate).
- Documentazione contrattuale vaga o priva di data certa, assenza di autorizzazioni agronomiche e fattispecie fattuali (foro in vasca, mancanza di cordolo, cumuli su suolo non protetto) sono indici forti della sussistenza di gestione illecita di rifiuti.
- In sede di Cassazione, se primo e secondo grado sono conformi e motivati (doppia conforme), il sindacato sulla valutazione probatoria e' molto limitato: vanno indicate fattispecie di illegittimita' di diritto o gravi vizi motivazionali per ottenere accoglimento.
- Per operare in sicurezza e sottrarsi alla disciplina sui rifiuti, e' consigliabile possedere: contratti chiari e datati, registri/accezioni di conferimento e ritiro, autorizzazioni agronomiche ove richieste, idonei sistemi di raccolta e stoccaggio e documentazione delle operazioni di spandimento conformi a tempi e modalita' agronomiche.
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