Sentenza del 30/12/2015 n. 26056 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sostenendo che il giudice d'appello non potesse rilevare d'ufficio la decadenza dal diritto al rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate sull'indennità di fine rapporto. Secondo la ricorrente, il riconoscimento, anche parziale, del diritto al rimborso da parte del giudice di primo grado avrebbe determinato un giudicato interno sul merito della pretesa, impedendo al giudice d'appello di esaminare una questione non sollevata con l'impugnazione principale. Richiamava inoltre il principio del tantum devolutum quantum appellatum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la domanda di rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro è soggetta al termine decadenziale di diciotto mesi previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973. La decadenza è rilevabile d'ufficio, anche in appello e in sede di legittimità, poiché riguarda una situazione non disponibile dall'Amministrazione. L'unico limite è la formazione di un giudicato interno, che però richiede una pronuncia espressa e non impugnata sulla questione della decadenza; il semplice riconoscimento del diritto al rimborso non è sufficiente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2
La richiesta di rimborso deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
La norma si applica alle richieste di rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro, pubblico non statale o privato. Il termine di diciotto mesi è decadenziale e può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
Ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta.
La disposizione individua il meccanismo delle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte ai dipendenti; per il relativo rimborso trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37
Disciplina delle ritenute operate dalle amministrazioni dello Stato.
La disposizione non si applica alle ritenute operate da datori di lavoro pubblici non statali, come un'amministrazione comunale; in tali casi si applica l'art. 38.
Art. 329, comma 2, c.p.c.
Giudicato interno sulle parti della sentenza non impugnate.
La rilevabilità d'ufficio della decadenza è esclusa soltanto quando sulla decadenza vi sia stata una statuizione espressa, non impugnata e quindi divenuta intangibile.
Art. 342 c.p.c.
Principio del tantum devolutum quantum appellatum.
Il principio limita l'esame del giudice d'appello ai capi e alle questioni devoluti con l'impugnazione, ma non impedisce il rilievo d'ufficio della decadenza, salvo che sulla stessa si sia formato un giudicato interno espresso.
Massime di principio
- Il termine di diciotto mesi per chiedere il rimborso delle ritenute IRPEF previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha natura decadenziale: decorso il termine, il diritto non può essere fatto valere, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La decadenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, anche se l'amministrazione finanziaria non l'ha tempestivamente eccepita.
- Il semplice accoglimento, totale o parziale, della domanda di rimborso in primo grado non crea un giudicato interno sulla tempestività della domanda. È necessario che il primo giudice si sia pronunciato espressamente sulla decadenza e che tale statuizione non sia stata impugnata.
- Quando si valuta una domanda di rimborso fiscale, occorre verificare preliminarmente il termine applicabile, la data effettiva della ritenuta e la data di presentazione dell'istanza amministrativa.
- Il principio del tantum devolutum quantum appellatum non impedisce al giudice d'appello di rilevare questioni di decadenza sottratte alla disponibilità delle parti, purché non siano già coperte da un giudicato interno espresso.
- La disciplina applicabile può variare in base al soggetto che ha effettuato la ritenuta: per i datori di lavoro pubblici non statali e privati opera l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, mentre l'art. 37 riguarda le ritenute operate dalle amministrazioni statali.
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