Sentenza n. 868/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5301/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 5301/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto a ciascuno il diritto al pagamento di somme comprese tra euro 1.500,00 ed euro 2.500,00, oltre interessi, per specifici anni scolastici. L'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno documentato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso, nonché l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario, inclusi gli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT e che il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 857,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'integrale esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale fondamento della condanna alle spese di giudizio.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese del giudizio a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute, inclusi gli interessi.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e subordinando il suo intervento all'istanza della parte interessata.
- La regola per cui il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza non percepisce compenso, quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione e rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche all'esecuzione di condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'attività commissariale esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
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