Cassazione Civile, Ordinanza n. 10354/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti in materia di brevetto: da un lato la società titolare del brevetto europeo con convalida italiana relativo a un dispositivo anti-rollio per veicoli a tre o quattro ruote agiva contro la società concorrente e altri distributori per ottenere l’accertamento di contraffazione del modello "Metropolis", con inibitoria, ritiro dal mercato, risarcimento danni e altre conseguenze; dall’altro lato la società produttrice/importatrice del modello "Metropolis" chiedeva la declaratoria di nullità della frazione italiana del brevetto. Il Tribunale aveva respinto la domanda di nullità, aveva accertato la contraffazione delle rivendicazioni 1, 2 e 5, aveva disposto misure inibitorie e di ritiro, ma aveva rigettato le domande risarcitorie della titolare del brevetto. In appello, la corte territoriale ha revocato l’ordine di ritiro dal commercio, ha confermato la validità del brevetto e la contraffazione, e ha accolto l’appello incidentale sulla risarcibilità del danno. Le società soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla brevettabilità per avere la corte confuso il giudizio di originalità/altezza inventiva con quello di novità, valutando l’anteriorità britannica "GB’167" in modo errato; 2) violazione delle norme sull’interpretazione e portata delle rivendicazioni per avere ampliato indebitamente l’ambito di protezione del brevetto; 3) conseguente erroneità del giudizio di contraffazione, fondato su una ricostruzione illegittima dell’ambito di tutela; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per il mancato esame di pareri tecnici prodotti in appello e di altra documentazione tecnica ritenuta nuova; 5) violazione delle norme su onere della prova e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la corte accolto la domanda di risarcimento nonostante un asserito difetto di allegazione; 6) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancanza di allegazioni a sostegno della domanda risarcitoria. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: ha spiegato che il giudizio di merito aveva effettivamente applicato il corretto parametro dell’altezza inventiva, ritenendo che l’anteriorità non rendesse ovvio per l’esperto del ramo il risultato del brevetto senza ulteriore attività inventiva; ha chiarito che la lettura delle rivendicazioni era una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; ha rilevato che i documenti e pareri tecnici richiamati erano stati correttamente trattati come nuovi o comunque non decisivi; e ha escluso che vi fosse violazione degli artt. 2697 c.c. o 115 c.p.c. o omesso esame di un fatto storico, trattandosi in realtà di contestazioni sull’apprezzamento delle prove e sulla sufficienza delle allegazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle società ricorrenti contro la sentenza della Corte d’appello di Milano. Ha ritenuto inammissibili tutti e sei i motivi, confermando così, in via indiretta, la decisione di merito che aveva mantenuto ferma la validità del brevetto e l’accertamento di contraffazione, oltre alla condanna risarcitoria nei limiti stabiliti dalla corte territoriale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 45 c.p.i.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare i requisiti di brevettabilità, in particolare l’altezza inventiva/novità intrinseca.
art. 48 c.p.i.
Richiamato per sostenere che l’originalità va valutata secondo il criterio dell’evidenza della soluzione per il tecnico del ramo, non sulla sola novità estrinseca.
art. 51, comma 2, c.p.i.
Richiamato in tema di interpretazione delle rivendicazioni e determinazione dell’ambito di protezione del brevetto.
art. 52, commi 1, 2 e 3, c.p.i.
Richiamato per la disciplina delle rivendicazioni e per il rapporto tra rivendicazioni, descrizione e disegni ai fini dell’individuazione della tutela brevettuale.
art. 66, comma 1, c.p.i.
Richiamato quale norma sulla portata del diritto di esclusiva brevettuale e sulla contraffazione.
art. 121, comma 5, c.p.i.
Richiamato dalla corte territoriale nel respingere l’utilizzazione di nuova documentazione in fase successiva alla consulenza tecnica, nel quadro dei limiti processuali alla produzione documentale.
art. 345 c.p.c.
Usato per escludere la producibilità in appello di nuovi documenti e nuovi pareri tecnici non ammissibili nel giudizio di secondo grado.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in relazione alla domanda risarcitoria; la Corte ha escluso che vi fosse stata un’erronea attribuzione dell’onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per denunciare l’asserito uso di prove non ritualmente introdotte; la Corte ha ricordato che la violazione si ha solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti.
art. 125 c.p.i.
Richiamato in ricorso, ma ritenuto inconferente dalla Corte perché riguarda la liquidazione del quantum e non l’accertamento dell’an debeatur.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge relativi a brevetto, prova e risarcimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che le censure riguardassero un fatto storico omesso, trattandosi di deduzioni difensive.
art. 132, comma 4, c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte come parametro del vizio di motivazione apparente, che però non è stato specificamente dedotto.
Massime di principio
- La valutazione dell’altezza inventiva di un brevetto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura tecnica delle anteriorità, salvo il vizio di motivazione nei limiti rigorosi del giudizio di legittimità.
- Nel giudizio di validità brevettuale non basta verificare se un’anteriorità presenti somiglianze o un analogo risultato generico: occorre accertare se, per il tecnico del ramo, la soluzione brevettata sarebbe risultata ovvia partendo dallo stato della tecnica, senza ulteriore attività inventiva.
- L’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali e la definizione del loro ambito di protezione costituiscono valutazioni di fatto rimesse al giudice di merito; la descrizione e i disegni possono solo chiarire e interpretare le rivendicazioni, ma non sostituirle né modificarne il contenuto.
- La censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. richiede che la parte dimostri in modo specifico che i documenti o i pareri tecnici prodotti in appello non integrano nuovi mezzi di prova vietati; la mera riproposizione di argomentazioni tecniche non basta se non se ne chiarisce la decisività e l’ammissibilità.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca erroneamente l’onere della prova alla parte sbagliata; non è deducibile per contestare il semplice apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare che il giudice abbia ritenuto più convincenti alcune prove rispetto ad altre.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non le mere deduzioni difensive o la sufficienza delle allegazioni di parte.
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