Regolamento (UE) 2016/2282
Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica una serie ampia di regolamenti di ecodesign adottati ai sensi della direttiva 2009/125/CE, uniformando le regole sulle tolleranze di verifica. La finalità è evitare che fabbricanti e importatori utilizzino le tolleranze, pensate solo per i test delle autorità, per dichiarare prestazioni più favorevoli o costruire artificialmente la conformità. Le modifiche incidono soprattutto sugli allegati tecnici relativi alle procedure di controllo, ai metodi di prova e ai margini ammessi in sede di verifica. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica di numerosi regolamenti di attuazione della direttiva 2009/125/CE per chiarire che le tolleranze di verifica possono essere usate solo dalle autorità di sorveglianza del mercato e non dai fabbricanti o importatori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'intero spazio SEE a tutti gli Stati membri e riguarda i fabbricanti, gli importatori e le autorità nazionali di sorveglianza del mercato, per una pluralità di prodotti connessi all'energia disciplinati dai regolamenti elencati negli articoli 1-25. Interviene sulle modalità di verifica della conformità e sulle tolleranze di verifica di specifiche tecniche per prodotti domestici, professionali e industriali (tra cui apparecchi elettrici ed elettronici, motori, pompe, computer e server, unità di ventilazione, apparecchi di riscaldamento e raffrescamento, frigoriferi professionali, unità di condensazione e chiller di processo). Non modifica, come chiarito dal considerando 5, i regolamenti relativi alle lampade (CE) n. 244/2009, 245/2009 e (UE) n. 1194/2012.
Modifica delle tolleranze di verifica negli atti di ecodesign
Il regolamento interviene in modo trasversale su una pluralità di regolamenti di attuazione della direttiva 2009/125/CE, tutti relativi alla progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all'energia. La ratio è chiarire che le tolleranze di verifica sono strumenti riservati alle autorità di sorveglianza del mercato e non possono essere sfruttate da fabbricanti e importatori per costruire valori dichiarati più favorevoli o per sostenere artificialmente la conformità dei prodotti.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che l'esperienza applicativa aveva evidenziato un uso improprio delle tolleranze da parte di alcuni operatori economici: invece di servire come margine tecnico per le prove svolte dalle autorità, esse venivano utilizzate per la documentazione tecnica o per l'interpretazione dei dati dichiarati. La Commissione interviene quindi per garantire concorrenza leale, corretta informazione ai consumatori e realizzazione dei risparmi energetici perseguiti dagli atti di ecodesign.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano fabbricanti, importatori e autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri per numerose categorie di prodotti: apparecchi elettrici ed elettronici in stand-by, ricevitori digitali, alimentatori esterni, motori, circolatori, televisori, frigoriferi domestici, lavatrici, lavastoviglie, ventilatori, condizionatori, pompe, asciugabiancheria, computer e server, aspirapolvere, apparecchi di riscaldamento e scaldacqua, forni e piani cottura, trasformatori, unità di ventilazione, armadi refrigerati professionali, unità di condensazione, chiller di processo e altri prodotti di riscaldamento/raffrescamento.
Regola generale sulle tolleranze
In tutti gli allegati sostituiti o modificati ricorre la stessa impostazione: la verifica di conformità parte da una singola unità del modello; se il dato misurato non rientra nella tolleranza, si procede normalmente con tre unità supplementari; il modello è conforme solo se la media dei valori determinati rientra nei limiti previsti. Quando i valori dichiarati nella documentazione tecnica o nelle informazioni di prodotto sono più favorevoli di quelli effettivamente misurati, il modello è considerato non conforme. È inoltre espressamente esclusa l'applicazione di altre tolleranze, incluse quelle derivanti da norme armonizzate o da altri metodi di misura.
Esempi di tolleranze introdotte o confermate
Le tolleranze variano secondo la categoria di prodotto e il parametro verificato. Tra le più ricorrenti figurano il limite del 10 % per il consumo energetico o per vari parametri di prestazione, soglie assolute come 0,10 W quando il consumo è molto basso, margini del 5 %, 7 % o 8 % per indici di efficienza, e scostamenti ammessi espressi in dB(A) o mg/m3 per il rumore e le emissioni. Per alcuni prodotti elettrici la conformità è verificata anche rispetto a funzioni specifiche come WOL, modalità stand-by, riduzione della velocità delle connessioni Ethernet, tempi di riattivazione o disattivazione di connessioni wireless.
Modifiche rilevanti per singole famiglie di prodotti
Per computer e server è introdotta una disciplina articolata delle modalità sospensione/spento, del rendimento dell'alimentazione interna e dell'abilitazione della gestione del consumo di potenza, con verifica anche della funzionalità WOL e dei tempi di riattivazione. Per frigoriferi domestici, lavatrici e lavastoviglie sono fissate tolleranze specifiche su consumo energetico, durata programma, indici di efficienza e, ove previsto, volume utile o capacità di asciugatura. Per apparecchi di riscaldamento e scaldacqua sono previste soglie su efficienza stagionale, emissioni di particolato, composti organici gassosi, monossido di carbonio e ossidi di azoto. Per unità di ventilazione, armadi refrigerati professionali, unità di condensazione e chiller di processo sono aggiornati gli allegati con nuove tabelle di tolleranza e criteri di prova.
Esclusioni e scelte del legislatore
La Commissione precisa che il presente atto non modifica, in questa sede, i regolamenti relativi alle lampade (CE) n. 244/2009, 245/2009 e (UE) n. 1194/2012, rinviando il chiarimento delle tolleranze al loro prossimo riesame. Ciò è motivato dal rischio che un divieto immediato di utilizzo delle tolleranze, in quel settore, comporti il ritiro dal mercato di molte lampade sostitutive più efficienti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per gli operatori del settore, l'effetto pratico è l'obbligo di allineare la documentazione tecnica e le dichiarazioni di prodotto ai valori realmente misurati, senza beneficiare dei margini di tolleranza riservati ai controlli delle autorità.
Disposizioni principali
Chiarimento sull'uso esclusivo delle tolleranze di verifica
Il regolamento ribadisce, per tutti gli atti modificati, che le tolleranze definite negli allegati si applicano esclusivamente alla verifica dei parametri misurati dalle autorità dello Stato membro. I fabbricanti e gli importatori non possono usarle per fissare i valori nella documentazione tecnica, per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o per comunicare prestazioni migliori rispetto a quelle realmente misurate.
Modifiche di numerosi regolamenti di ecodesign
Sono modificati, tramite i rispettivi allegati da I a XXV, i regolamenti: (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 e (UE) 2016/2281.
Procedure di verifica standardizzate per le autorità nazionali
Gli allegati sostituiti o modificati disciplinano, con formulazioni sostanzialmente uniformi, la verifica di un modello mediante prova di una singola unità, eventuale prova di tre unità aggiuntive e valutazione della media aritmetica. In caso di scostamento dai valori dichiarati o di dichiarazioni/documentazione tecnica non conformi, il modello è considerato non conforme; le autorità devono informare le altre autorità degli Stati membri e la Commissione.
Tolleranze specifiche per categoria di prodotto
Per ciascuna categoria di prodotto sono fissate tolleranze puntuali, ad esempio: 10 % o 0,10 W per vari prodotti elettrici a basso consumo, 5 %, 7 %, 8 %, 10 %, 15 %, 20 % o soglie espresse in dB(A), mg/m3 o unità specifiche per motori, lavatrici, lavastoviglie, computer/server, pompe, ventilatori, apparecchi di riscaldamento/raffrescamento, frigoriferi professionali, unità di condensazione e chiller. In alcuni casi sono previste regole differenziate per prodotti prodotti in meno di 5 unità/anno o per modelli equivalenti.
Correzioni puntuali a singoli regolamenti
Alcuni atti sono aggiornati anche nel merito di singole definizioni o prove: ad esempio il regolamento (UE) n. 617/2013 viene modificato nell'articolo 2, paragrafo 20, lettera e), e nel relativo allegato III; il regolamento (UE) 2016/2281 è aggiornato con una nuova disciplina di verifica per prodotti di riscaldamento dell'aria, raffrescamento, chiller di processo ad alta temperatura e ventilconvettori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/214
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/215
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/216
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/254
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2096
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2097
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →