Regolamento (UE) 2017/214
Regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra l’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 inserendovi la polvere di alluminio, in risposta ai rischi di uso improprio per la fabbricazione di esplosivi artigianali. La scelta non introduce un divieto generalizzato di accesso per i privati, ma rafforza il controllo attraverso il meccanismo di segnalazione già previsto per i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate. L’intervento è ritenuto dalla Commissione giustificato e proporzionato, con impatto limitato su operatori e consumatori.
Modifica il regolamento (UE) n. 98/2013 aggiungendo la polvere di alluminio all’elenco dei precursori di esplosivi dell’allegato II.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti disciplinati dal regolamento (UE) n. 98/2013 in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, con particolare riguardo alla polvere di alluminio (CAS RN 7429-90-5) in forma di polveri con dimensioni delle particelle inferiori a 200 μm, sia come sostanza sia in miscele contenenti il 70 % o più in peso di alluminio e/o magnesio. La modifica opera nell’intera Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 per l’inclusione della polvere di alluminio tra i precursori di esplosivi
Il regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 98/2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, per aggiornare l’allegato II. La modifica risponde all’esigenza di rafforzare il controllo su una sostanza utilizzata nella fabbricazione di esplosivi artigianali, senza introdurre, in questa fase, una restrizione generalizzata dell’accesso dei privati.
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che gli Stati membri hanno segnalato casi di acquisto e utilizzo della polvere di alluminio per la produzione di esplosivi artigianali. La Commissione rileva che la sostanza non era ancora armonizzata a livello unionale, pur essendo già soggetta in almeno uno Stato membro a limitazioni per i privati e a monitoraggio internazionale da parte dell’Organizzazione mondiale delle dogane. L’obiettivo perseguito è consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare meglio gli usi illeciti, attraverso il meccanismo di segnalazione previsto dal regolamento base.
Ambito materiale della modifica
L’intervento consiste nella modifica della tabella dell’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013. In primo luogo, viene aggiornato il titolo della seconda colonna della tabella, sostituito con "Codice della nomenclatura combinata (NC)". In secondo luogo, viene inserita una nuova voce relativa all’"Alluminio, polveri" (CAS RN 7429-90-5), identificata dai codici doganali ex 7603 10 00 ed ex 7603 20 00.
Perimetro tecnico della sostanza inclusa
La nota in allegato precisa che la disciplina riguarda le polveri di alluminio con dimensioni delle particelle inferiori a 200 μm. È inoltre ricompresa la sostanza in quanto tale oppure in miscele contenenti il 70 % o più, in peso, di alluminio e/o magnesio. Questo dettaglio è rilevante per la corretta classificazione della merce e per gli adempimenti di segnalazione lungo la catena di approvvigionamento.
Effetti giuridici e ratio proporzionale
La Commissione sottolinea che gli sviluppi dell’uso improprio della polvere di alluminio, pur rilevanti sotto il profilo della sicurezza, non giustificano al momento una restrizione dell’accesso dei privati. La scelta regolatoria si fonda quindi su un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e impatto economico, ritenendo sufficiente l’inserimento nell’allegato II per attivare gli obblighi di segnalazione già previsti dal regolamento n. 98/2013. Il testo afferma espressamente che tale misura non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione e nei diritti nazionali.
Disposizioni principali
Integrazione dell’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013
La tabella dell’allegato II viene modificata in due punti: il titolo della seconda colonna è sostituito con "Codice della nomenclatura combinata (NC)" e viene aggiunta la sostanza "Alluminio, polveri" (CAS RN 7429-90-5), identificata con i codici ex 7603 10 00 ed ex 7603 20 00.
Motivazione dell’inclusione tra i precursori di esplosivi
La Commissione richiama l’uso della polvere di alluminio nella produzione di esplosivi artigianali in Europa e la necessità di prevenire e individuare usi illeciti mediante il sistema di segnalazione previsto dal regolamento (UE) n. 98/2013. Viene escluso, allo stato, che vi siano i presupposti per restringere l’accesso dei privati alla sostanza.
Caratteristiche della sostanza oggetto di disciplina
L’inclusione riguarda la polvere di alluminio con particelle inferiori a 200 μm e le miscele contenenti almeno il 70 % in peso di alluminio e/o magnesio, secondo le note riportate in allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/215
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/216
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2017/254
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2096
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2097
- Regolamento · 30 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2098
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →