Regolamento (UE) 2016/2097
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2097 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i livelli limite utilizzati per determinare l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione ai criteri dell'Accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round sulla base dei dati più recenti disponibili. La modifica consiste nella sostituzione integrale dell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, con nuove soglie e periodi di applicazione per i singoli prodotti.
Modifica dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli, mediante sostituzione dell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i quali sono previsti livelli limite oltre i quali può scattare il dazio addizionale all'importazione nell'ambito del regime di sorveglianza. Riguarda gli operatori che importano i prodotti individuati dai codici NC indicati nell'allegato e opera nel territorio degli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria. Le nuove soglie decorrono, secondo le singole voci dell'allegato, per i periodi di applicazione ivi indicati a partire dal 1° novembre 2016 e in alcuni casi per periodi già in corso nel 2016-2017.
Modifica dei livelli limite per i dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2097 della Commissione aggiorna i livelli limite rilevanti per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione su alcuni prodotti ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ed è adottata per adeguare le soglie ai dati più recenti disponibili, in coerenza con l'Accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII e rinvia alle modalità di applicazione doganale del regolamento (CEE) n. 2454/93. Secondo i considerando, l'aggiornamento delle soglie è necessario per applicare correttamente l'articolo 5, paragrafo 4, dell'Accordo sull'agricoltura, sulla base dei dati relativi al 2013, 2014 e 2015.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione dei prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato XVIII, identificati tramite codici NC. Il meccanismo opera per i soli prodotti e nei periodi espressamente indicati nell'allegato, che stabilisce il volume limite in tonnellate oltre il quale rileva il regime dei dazi addizionali. Il regolamento si applica negli Stati membri in modo diretto e obbligatorio.
Modifica dell'allegato XVIII
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Per ragioni di leggibilità, il nuovo allegato riporta in forma consolidata i dati aggiornati relativi a numero d'ordine, codice NC, designazione delle merci, periodo di applicazione e volume limite.
Tra i prodotti interessati figurano, in particolare:
- pomodori;
- cetrioli;
- carciofi;
- zucchine;
- arance;
- clementine;
- mandarini, compresi tangerini e mandarini satsuma;
- limoni;
- uva da tavola;
- mele;
- pere;
- albicocche;
- ciliegie diverse dalle ciliegie acide;
- pesche, comprese le pesche noci;
- prugne.
Per ciascuna voce l'allegato fissa specifici periodi di applicazione e, dove previsto, soglie differenziate per campagne o semestri. Ad esempio, sono riportati volumi limite per pomodori, cetrioli, limoni, mele, pere e altri prodotti in finestre temporali che coprono il biennio 2016-2017.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La scelta dell'immediata efficacia è giustificata dall'esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati.
Portata pratica per gli operatori
Per importatori, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento comporta la necessità di verificare, per ciascun prodotto ortofrutticolo interessato, se il volume importato superi il livello limite applicabile nel relativo periodo. In caso di superamento, possono attivarsi i dazi addizionali previsti dalla disciplina comune di mercato agricola e dalle regole di sorveglianza delle importazioni richiamate dal regolamento 543/2011.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei livelli limite per i dazi addizionali
Vengono modificati i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, dell'Accordo sull'agricoltura e sulla base dei dati relativi al 2013, 2014 e 2015. La modifica produce effetti dal 1° novembre 2016 secondo le nuove soglie fissate nell'allegato.
Sostituzione dell'allegato XVIII del regolamento (UE) n. 543/2011
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riepiloga, per ciascun prodotto, codice NC, designazione, periodo di applicazione e volume limite in tonnellate; tra i prodotti figurano pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uva da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire un'applicazione rapida della misura. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e si coordina con il sistema di sorveglianza delle importazioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dalle relative disposizioni doganali applicabili.
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