Regolamento (UE) 2016/2096
Regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 riguardo ad alcuni criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1254/2009 per precisare i criteri con cui gli Stati membri possono derogare alle norme comuni di sicurezza dell’aviazione civile e adottare misure di sicurezza alternative. La modifica mira a rafforzare la chiarezza giuridica, chiarendo alcune categorie di traffico aereo e le condizioni per la gestione di voli specifici. Introduce inoltre la possibilità di deroghe eccezionali al limite di peso per taluni voli, subordinandole a una valutazione del rischio caso per caso e a eventuali obblighi di notifica o approvazione preventiva da parte dello Stato membro di destinazione.
Modifica i criteri del regolamento (UE) n. 1254/2009 per consentire deroghe nazionali alle norme comuni di sicurezza dell’aviazione civile in relazione a specifiche categorie di voli e a misure di sicurezza alternative.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali e agli aeroporti o zone delimitate di aeroporti in cui il traffico è limitato alle categorie di voli indicate dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009, come modificato. Riguarda in particolare voli di Stato, militari e delle forze dell’ordine, nonché taluni voli effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg destinati al trasporto del personale proprio o del proprietario e di passeggeri e merci a titolo gratuito. Per i voli delle categorie 10, 11 e 12, la disciplina estesa consente deroghe eccezionali anche per aeromobili di peso massimo al decollo pari o superiore a 45 500 kg, sulla base di una valutazione del rischio caso per caso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei criteri per le deroghe alla sicurezza dell’aviazione civile
Il regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 1254/2009 per precisare i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di sicurezza dell’aviazione civile e adottare misure di sicurezza alternative. La finalità dichiarata è aumentare la chiarezza giuridica, evitare interpretazioni divergenti e meglio disciplinare alcune categorie di traffico aereo.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama l’esperienza applicativa del regolamento (UE) n. 1254/2009 e osserva la necessità di chiarire i criteri per le valutazioni del rischio e le modalità di gestione di alcune categorie di voli. Il regolamento interviene inoltre per consentire, in casi eccezionali, deroghe al limite di peso per talune categorie di voli, sempre sulla base di una valutazione del rischio caso per caso.
Ambito delle deroghe e condizioni generali
Il nuovo testo dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009 precisa che gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative solo se tali misure garantiscono livelli di protezione adeguati. La deroga deve essere basata su una valutazione del rischio approvata dalla competente autorità e può riguardare aeroporti o zone delimitate di aeroporti nei quali il traffico sia limitato alle categorie indicate.
Categorie di voli interessate
Il regolamento conferma e specifica le categorie di traffico aereo che possono rientrare nel regime derogatorio. Tra queste figurano:
- i voli di Stato, militari e delle forze dell’ordine;
- i voli effettuati da aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg di proprietà di un’impresa, destinati al trasporto del proprio personale e, gratuitamente, di passeggeri e merci per agevolare l’attività dell’impresa;
- i voli effettuati da aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg interamente noleggiati o presi in locazione da un’impresa presso un operatore aereo con accordo scritto per il trasporto gratuito del personale proprio e di passeggeri e merci;
- i voli effettuati con aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg destinati a trasportare il proprietario dell’aeromobile e, gratuitamente, passeggeri e merci.
Deroga eccezionale al limite di 45 500 kg
Per i voli rientranti nelle categorie 10, 11 e 12, ma effettuati con aeromobili di peso massimo al decollo pari o superiore a 45 500 kg, l’autorità competente può concedere una deroga eccezionale. La deroga è subordinata a una valutazione del rischio effettuata caso per caso. In tale ipotesi, gli Stati membri di destinazione possono esigere una notifica preventiva, con allegata copia della valutazione del rischio, oppure una loro approvazione preventiva.
Comunicazione tra Stati membri
Il regolamento impone che il requisito della notifica o dell’approvazione preventiva sia reso noto per iscritto a tutti gli altri Stati membri. La previsione evidenzia l’esigenza di coordinamento e trasparenza nella gestione dei voli interessati dalle deroghe.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Chiarimento della base per le deroghe nazionali
Sostituisce la prima frase dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009, precisando che gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative solo se tali misure garantiscono livelli di protezione adeguati e si fondano su una valutazione del rischio approvata dalla competente autorità, in aeroporti o zone delimitate degli stessi con traffico limitato alle categorie previste.
Ridefinizione delle categorie di voli interessate
Riformula il punto 3 dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1254/2009, includendo espressamente i voli di Stato, militari e delle forze dell’ordine tra le categorie per le quali possono operare le deroghe di sicurezza.
Estensione e precisazione dei voli aziendali e privati sotto soglia
Sostituisce il precedente punto 10 dell’articolo 1 con tre distinte categorie: voli effettuati da aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg di proprietà di un’impresa per il trasporto del proprio personale e, gratuitamente, di passeggeri e merci al fine di agevolare l’attività dell’impresa; voli effettuati da aeromobili di peso inferiore a 45 500 kg interamente noleggiati o presi in locazione da un’impresa presso un operatore aereo con accordo scritto per il medesimo trasporto gratuito a supporto dell’attività dell’impresa; voli effettuati con aeromobili di peso inferiore a 45 500 kg destinati a trasportare il proprietario dell’aeromobile e, gratuitamente, passeggeri e merci.
Deroga eccezionale al limite di peso e obblighi di notifica
Introduce un nuovo paragrafo che consente, per i voli di cui ai punti 10, 11 e 12, ma con peso massimo al decollo pari o superiore a 45 500 kg, una deroga eccezionale da parte dell’autorità competente, purché basata su una valutazione del rischio effettuata caso per caso. Gli Stati membri di destinazione possono richiedere una notifica preventiva, comprensiva di copia della valutazione del rischio, oppure una preventiva approvazione. L’obbligo di notifica o approvazione preventiva deve essere comunicato per iscritto a tutti gli altri Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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