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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/216

Regolamento delegato (UE) 2017/216 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 98/2013 aggiungendo la polvere di magnesio all’allegato II tra i precursori di esplosivi soggetti a un regime armonizzato di segnalazione. La misura è giustificata dal rischio di uso illecito della sostanza nella fabbricazione di esplosivi artigianali e dalla sua analogia con la polvere di alluminio. L’intervento non limita in via generale l’accesso dei privati alla sostanza, ma rafforza il controllo lungo la catena di approvvigionamento mediante gli obblighi di notifica di transazioni sospette, sparizioni e furti.

Modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 per includere la polvere di magnesio nell’elenco dei precursori di esplosivi soggetti a obblighi di segnalazione.

Ambito di applicazione

Si applica a livello dell’Unione europea, negli Stati membri, agli operatori professionali lungo la catena di approvvigionamento e ai privati in relazione all’immissione sul mercato e all’uso della polvere di magnesio, quale precursore di esplosivi inserito nell’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013. Non introduce una restrizione generale di disponibilità per i privati, ma rende applicabili gli obblighi di segnalazione previsti per le sostanze elencate nell’allegato II.

Modifica del regolamento (UE) n. 98/2013: aggiunta della polvere di magnesio tra i precursori di esplosivi

Il regolamento delegato (UE) 2017/216 interviene sul regolamento (UE) n. 98/2013, che disciplina l’immissione sul mercato e l’uso dei precursori di esplosivi. La modifica risponde all’esigenza di contrastare l’uso illecito della polvere di magnesio nella fabbricazione di esplosivi artigianali, senza introdurre una restrizione generale di accesso per i privati, ma estendendo il meccanismo di segnalazione già previsto per le sostanze dell’allegato II.

Contesto e motivazione

I considerando chiariscono che l’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca sostanze disponibili per i privati, ma soggette a obblighi di segnalazione volti a garantire la notifica di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo la catena di approvvigionamento. Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata effettivamente utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali; la polvere di magnesio presenta proprietà molto simili e può costituire un’alternativa realistica non controllata se non viene inclusa nell’elenco.

Valutazione di proporzionalità

La Commissione osserva che l’immissione sul mercato e l’uso delle polveri di alluminio e di magnesio non sono armonizzati in modo generale a livello unionale e che almeno uno Stato membro già limita la disponibilità ai privati. Tuttavia, gli sviluppi dell’uso improprio non giustificano, allo stato, una restrizione generalizzata dell’accesso dei privati alla sostanza. Per contro, un rafforzamento del controllo è ritenuto necessario e può essere ottenuto tramite il sistema di segnalazione del regolamento (UE) n. 98/2013.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 inserisce nell’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 la voce:

  • "Magnesio, polveri";
  • CAS RN 7439-95-4;
  • codice doganale ex 8104 30 00.

L’effetto pratico è l’assoggettamento della sostanza al regime armonizzato dei precursori di esplosivi elencati nell’allegato II, con conseguenti obblighi di segnalazione per gli utilizzatori professionali e per i privati nei casi previsti dal regolamento base.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento della polvere di magnesio nell’allegato II

L’articolo 1 aggiunge alla tabella dell’allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 la sostanza "Magnesio, polveri" (CAS RN 7439-95-4), classificata con codice doganale ex 8104 30 00. L’inserimento la sottopone al regime armonizzato previsto per i precursori di esplosivi elencati nell’allegato II.

Finalità della misura e ratio del controllo

I considerando precisano che le sostanze dell’allegato II restano disponibili per i privati, ma sono soggette a obblighi di segnalazione lungo l’intera catena di approvvigionamento. La polvere di magnesio è aggiunta per i rischi connessi al suo possibile uso improprio nella fabbricazione di esplosivi artigianali e per consentire alle autorità nazionali un migliore monitoraggio e intervento preventivo.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezzaprecursori di esplosivimercato internosostanze chimiche

Testo integrale

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