Regolamento (UE) 2017/254
Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene su una serie di regolamenti di etichettatura energetica per impedire l’uso improprio delle tolleranze di verifica da parte dei fornitori. Chiarisce che tali tolleranze servono solo alle autorità nazionali per controllare la conformità dei prodotti e non possono essere impiegate per dichiarare in documentazione tecnica o in etichetta valori più favorevoli di quelli effettivi. Contestualmente, sostituisce gli allegati tecnici sulla verifica di conformità per molte categorie di prodotti, fissando procedure uniformi, campionamenti, criteri di non conformità e tolleranze specifiche.
Modifica le regole di verifica della conformità per diversi prodotti connessi all’energia, chiarendo che le tolleranze di controllo sono riservate alle autorità di sorveglianza del mercato e non possono essere usate dai fornitori per dichiarare prestazioni più favorevoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori e alle autorità di sorveglianza del mercato nell’Unione europea, nell’ambito dei regolamenti delegati adottati ai sensi della direttiva 2010/30/UE per numerose categorie di prodotti connessi all’energia: lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici, televisori, condizionatori d’aria, asciugabiancheria, lampade e apparecchi di illuminazione, aspirapolvere, apparecchi per il riscaldamento e l’acqua calda, forni e cappe da cucina, unità di ventilazione residenziali, armadi frigoriferi/congelatori professionali, apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale e caldaie a combustibile solido con relativi insiemi. Le modifiche riguardano le procedure di verifica e le tolleranze da applicare in sede di controllo della conformità dei modelli immessi sul mercato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Modifica delle tolleranze di verifica nelle procedure di etichettatura energetica
Il regolamento delegato (UE) 2017/254 modifica numerosi regolamenti delegati adottati nell’ambito della direttiva 2010/30/UE sull’etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia. L’intervento nasce dall’esigenza di impedire che le tolleranze di verifica, pensate per le sole autorità di sorveglianza del mercato, vengano usate dai fornitori per dichiarare prestazioni più elevate o classi energetiche più favorevoli di quelle effettive.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando la Commissione rileva che l’esperienza applicativa ha mostrato un uso distorto delle tolleranze di verifica: alcuni fornitori le avrebbero impiegate per determinare i valori da inserire nella documentazione tecnica o per interpretare i risultati in modo da ottenere un’etichetta energetica di classe superiore. Il regolamento chiarisce quindi che le tolleranze servono solo a tener conto delle differenze tra le apparecchiature di prova usate dai fornitori e quelle usate dalle autorità, e che i dati dichiarati non possono essere più favorevoli al fornitore dei valori realmente misurati o calcolati.
Ambito delle modifiche
Gli articoli 1-15 intervengono su una serie ampia di regolamenti delegati relativi a prodotti etichettati in base al consumo energetico: lavastoviglie, frigoriferi domestici, lavatrici, televisori, condizionatori, asciugabiancheria, lampade, aspirapolvere, apparecchi di riscaldamento e acqua calda, forni e cappe, unità di ventilazione residenziali, armadi frigoriferi/congelatori professionali, apparecchi di riscaldamento locale e caldaie a combustibile solido. In ciascun caso viene sostituito o modificato l’allegato tecnico dedicato alla verifica di conformità da parte delle autorità.
Principio generale comune a tutti gli allegati
In tutti gli allegati sostituiti si afferma che:
- le tolleranze di verifica si applicano esclusivamente ai controlli svolti dalle autorità degli Stati membri;
- il fornitore non può usarle per stabilire i valori della documentazione tecnica;
- i valori e le classi riportati sull’etichetta o sulla scheda prodotto non possono essere più favorevoli per il fornitore rispetto ai valori dichiarati;
- non si applicano altre tolleranze, comprese quelle eventualmente ricavate da norme armonizzate o da altri metodi di misurazione.
Procedura uniforme di verifica della conformità
Per la maggior parte dei prodotti il regolamento conferma una procedura di controllo strutturata in più fasi:
- le autorità nazionali verificano una singola unità del modello;
- il modello è conforme se la documentazione tecnica e l’etichetta non risultano più favorevoli al fornitore rispetto ai dati misurati e se i valori determinati rientrano nelle tolleranze fissate;
- se il test della singola unità non supera la verifica sulle tolleranze, si selezionano tre unità supplementari;
- la conformità viene accertata se la media aritmetica dei valori determinati su tali tre unità rientra nei limiti previsti;
- in caso contrario, il modello è considerato non conforme.
Le autorità devono inoltre comunicare senza indugio le decisioni di non conformità alle altre autorità degli Stati membri e alla Commissione.
Regole specifiche per alcune categorie
Per ciascun settore il regolamento sostituisce gli allegati contenenti le tolleranze di verifica. Le soglie principali sono le seguenti:
Lavastoviglie, lavatrici, asciugabiancheria e prodotti affini
Per questi prodotti vengono fissate tolleranze su consumi energetici, consumi d’acqua, durata dei programmi, indici di efficienza e rumore. In alcuni casi, se è necessario un secondo livello di prova con tre unità aggiuntive, la media non deve superare una soglia più restrittiva. Per esempio, per le lavastoviglie il consumo energetico annuo e il consumo d’acqua non devono eccedere il dichiarato oltre il 10 %, mentre il rumore aereo deve coincidere con il valore dichiarato. Per le asciugabiancheria le principali tolleranze sono del 6 %.
Frigoriferi domestici e armadi frigoriferi/congelatori professionali
Per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico si applicano tolleranze su volume lordo, volume utile, capacità di congelamento, consumo energetico, umidità dei frigoriferi cantina e rumore. Per gli armadi frigoriferi/congelatori professionali la verifica riguarda soprattutto volume netto ed energia consumata nelle 24 ore, con limiti rispettivamente del 3 % e del 10 %.
Televisori, lampade e illuminazione
Per i televisori si introduce una tolleranza del 7 % sul consumo in modo acceso, di 0,10 W sul consumo spento/stand-by e una soglia specifica per il rapporto di luminanza di picco, che non deve scendere sotto il 60 % del valore dichiarato. Per lampade elettriche e moduli LED commercializzati come prodotti singoli è previsto un campione di almeno 20 unità; la media dei valori determinati deve rientrare in tolleranza del 10 %. Per gli apparecchi di illuminazione si richiede inoltre la compatibilità con tutte le classi di efficienza energetica delle lampade dichiarate.
Climatizzazione, riscaldamento e acqua calda
Per condizionatori d’aria, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, scaldacqua e insiemi con dispositivi solari si applicano tolleranze su efficienza stagionale, consumi in standby e livelli di rumore. Ad esempio, per gli apparecchi di climatizzazione l’SEER e lo SCOP non possono risultare inferiori di oltre l’8 % rispetto al dichiarato; per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente e acqua calda sono previste tolleranze dell’8 % su efficienze e del 2 dB(A) sul rumore, oltre a specifiche verifiche sulla classe dei dispositivi di controllo della temperatura, sull’efficienza del collettore, sulla dispersione e sul consumo ausiliario di elettricità.
Forni e cappe da cucina
Per i forni e le cappe domestiche vengono disciplinati massa del forno, volume del compartimento, consumi, potenze e livello sonoro. Le tolleranze variano tra 5 %, 8 % e 10 % a seconda del parametro, con regole specifiche per il consumo in standby e per il rumore.
Apparecchi di riscaldamento locale e caldaie a combustibile solido
Per gli apparecchi di riscaldamento d’ambiente locale e per le caldaie a combustibile solido si applicano verifiche su indice di efficienza energetica, efficienza termica, efficienza del combustibile e, in alcuni casi, sul rumore. In tali casi l’unità può essere testata con un combustibile avente caratteristiche simili a quello usato dal fornitore nelle misurazioni originarie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 16 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come regola generale dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
La Commissione chiarisce, nei considerando, che l’esperienza applicativa ha mostrato un uso scorretto delle tolleranze di verifica da parte di alcuni fornitori. Le tolleranze sono destinate solo a compensare le differenze di misurazione tra prove effettuate dai fornitori e dalle autorità di sorveglianza del mercato, e non possono essere usate per definire valori dichiarati, etichette energetiche o prestazioni migliori di quelle reali.
Modifiche ai regolamenti delegati esistenti
Gli articoli 1-15 modificano gli allegati di quindici regolamenti delegati già adottati in base alla direttiva 2010/30/UE, sostituendo o correggendo le regole di verifica della conformità per ciascuna categoria di prodotto interessata.
Principio generale sulle tolleranze di verifica
In tutti gli allegati sostituiti si afferma che le tolleranze definite si applicano esclusivamente alle verifiche svolte dalle autorità degli Stati membri. I valori riportati nella documentazione tecnica, sull’etichetta e sulla scheda prodotto non devono essere più favorevoli per il fornitore dei valori effettivamente misurati o dichiarati, e non si applicano altre tolleranze diverse da quelle previste negli allegati.
Procedura standard di verifica di conformità
Per la maggior parte dei prodotti la verifica segue uno schema uniforme: controllo di una singola unità del modello; conformità se i valori dichiarati nella documentazione tecnica non sono più favorevoli di quelli misurati, se etichetta e scheda prodotto non sono più favorevoli dei valori dichiarati e se i valori misurati rientrano nelle tolleranze previste. In caso di esito negativo sulle tolleranze tecniche, vengono testate tre unità supplementari e la conformità si valuta sulla media aritmetica dei valori determinati.
Comunicazione delle non conformità
Quando un modello è dichiarato non conforme, le autorità dello Stato membro devono comunicare tempestivamente tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, così da garantire un’applicazione coordinata della sorveglianza del mercato.
Tolleranze specifiche per categoria di prodotto
Ogni allegato contiene soglie puntuali, diverse per prodotto: ad esempio 10 % per vari parametri di lavastoviglie e lavatrici, 3 % o 1 litro per volumi di frigoriferi, 7 % o 0,10 W per televisori, 8 % per SEER/SCOP degli apparecchi di climatizzazione, 6 % per asciugabiancheria, 5 % o 2 dB per forni e cappe, 3 % o 2 % per alcune unità di ventilazione, 8 % o 6 % per caldaie a combustibile solido e 8 % o 6 % per apparecchi di riscaldamento locale, oltre a regole specifiche per lampade e apparecchi di illuminazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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