Ordinanza n. 17/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 03171/2025, resa tra le parti, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di demolizione opere abusive ex art. 31 del DPR 380/2001, n. 4 del 16.9.2024, Reg. Gen. N. -OMISSIS-, del Comune di Villarosa, notificata il 27.10.2024; - della determinazione del responsabile dell’area tecnica del Comune di Villarosa n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025; - del verbale di sopralluogo e di verifica di mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 16 settembre 2024, redatto dal Corpo di Polizia Municipale e datato 27 gennaio 2025 (richiamato nelle premesse della determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Villarosa, n. -OMISSIS- del 24 aprile 2025), benché mai notificato e conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive, successiva determinazione di acquisizione e verbale di mancata esecuzione della demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. V, n. 3171/2025, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, la successiva determinazione di acquisizione e il verbale di mancata esecuzione. In sede cautelare ha dedotto il fumus boni iuris e il periculum in mora, valorizzando in particolare gli effetti irreversibili che sarebbero derivati dalla demolizione e dall'acquisizione. Il controinteressato costituito ha eccepito, tra l'altro, la carenza di specificità dei motivi d'appello e l'inammissibilità delle produzioni documentali nuove in appello, contestando altresì la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il CGARS non ha valutato favorevolmente o sfavorevolmente i presupposti cautelari nel merito. Ha ritenuto che la domanda cautelare fosse strettamente intrecciata con questioni sostanziali e con la necessità di un esame completo del materiale istruttorio, sicché una decisione immediata avrebbe potuto anticipare la definizione del giudizio. Ha quindi applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., accogliendo la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica e fissando tale udienza con separato decreto. È stata espressamente mantenuta ferma l'esecutività della sentenza impugnata; pertanto, non è stata concessa una sospensione dell'efficacia della sentenza o degli atti repressivi edilizi. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive; l'ordinanza non decide nel merito la legittimità dell'applicazione della disposizione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la domanda cautelare richiede un approfondito esame del merito e dell'istruttoria, di fissare sollecitamente l'udienza di merito senza definire immediatamente la domanda cautelare in senso favorevole o sfavorevole.
art. 98 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta nell'appello; l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare in appello è strettamente intrecciata con questioni sostanziali e richiede un esame completo del materiale istruttorio, il giudice può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l'udienza pubblica senza anticipare una valutazione cautelare favorevole o sfavorevole sul merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata né degli atti amministrativi controversi, se il dispositivo mantiene espressamente ferma la loro esecutività.
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