Sentenza n. 6442/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione dell’Amministratore Unico n. 167 del 31 ottobre 2025, di Veneto Acque S.p.A., avente ad oggetto “STA-14 Procedura di preinfrazione EU PILOT n. 9068/2016 - Chiusura e fase post operativa della discarica di Malagrotta (Roma), attività di supporto per attività di progettazione, affidamento e esecuzione del piano alta sorveglianza. Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi del 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di Malagrotta in Roma. CIG B75A119EE6”; - della coeva comunicazione della suddetta Determina dell’Amministratore Unico n. 167 del 31 ottobre 2025, di Veneto Acque SpA; - della nota del 28 novembre 2025 a firma del Commissario Unico per la Realizzazione degli Interventi Necessari all’Adeguamento alla normativa vigente nelle Discariche Abusive presenti sul Territorio Nazionale, per il cui tramite è stata disposta l’esecuzione anticipata del “servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di Malagrotta in Roma”; - del bando di gara relativo alla procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta telematica ai sensi del 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio, presso gli impianti, il sito e la discarica di Malagrotta in Roma. CIG B75A119EE6”, nella parte in cui non prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello necessariamente previsto dall’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 ovverosia il certificato sulla parità di genere, nonché nella parte in cui prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello della “esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi” e, comunque, in ogni sua parte di interesse; - del disciplinare di gara, nella parte in cui, all’art. 19.1, non prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello necessariamente previsto dall’art. 108, co. 7 del D. Lgs. 36/2023 ovverosia il certificato sulla parità di genere, nonché nella parte in cui prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello della “esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi” e, comunque, in ogni sua parte di interesse; - del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui non prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello necessariamente previsto dall’art. 108, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 ovverosia il certificato sulla parità di genere, nonché nella parte in cui prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quello della “esperienza pregressa desumibile da n. 3 servizi” e, comunque, in ogni sua parte di interesse; - del piano di alta sorveglianza relativo alla procedura ad evidenza pubblica; - di tutti i verbali di gara e, in particolar modo, del verbale di gara n. 1 del 4 agosto 2025, del verbale di gara n. 2 del 2 settembre 2025, del verbale n. 3 dell’8 settembre 2025, del verbale n. 4 del 12 settembre 2025, del verbale n. 5 del 9 settembre 2025 del verbale di gara del 23 ottobre 2025; - della Determina dell’Amministratore Unico di Veneto Acque n. 85 del 18.06.2025; - della nota Prot. n. 3573 del 15 settembre 2025; nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto e per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra la Stazione appaltante e la controinteressata aggiudicataria Urbe Vigilanza S.p.A., in ogni caso chiedendo sin d’ora di conseguire l’aggiudicazione e/o subentrare nell’affidamento o, gradatamente, il risarcimento per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di sorveglianza antincendio presso la discarica di Malagrotta, connessa esecuzione anticipata del servizio, nonché lex specialis e atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria, deducendo, in primo luogo, il difetto di motivazione e di istruttoria sulla mancata esclusione dell'aggiudicataria per pregressi illeciti professionali dichiarati in gara, nonché l'illegittimità dell'esecuzione anticipata del servizio per asserita assenza dei presupposti di urgenza previsti dall'art. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023. In via subordinata ha impugnato il bando, il disciplinare e il capitolato, lamentando la mancata previsione del criterio premiale relativo alla certificazione della parità di genere e l'illegittimità del criterio di valutazione dell'offerta tecnica concernente l'esperienza pregressa desumibile da tre servizi, ritenuto espressione di un requisito soggettivo di partecipazione anziché di un elemento oggettivo dell'offerta. Ha chiesto inoltre l'aggiudicazione, il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente e la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla mancata esclusione dell'aggiudicataria, ha ritenuto sufficiente la sintetica verifica svolta dal responsabile della procedura, poiché le circostanze dichiarate riguardavano un'annotazione ANAC non ostativa relativa a una precedente gara nella quale l'aggiudicataria era mera ausiliaria, vicende riferite soprattutto a una diversa società, fatti risalenti e non direttamente imputabili all'aggiudicataria. La decisione di non escludere non era manifestamente irragionevole o illogica e, in assenza di una vicenda di particolare pregnanza, non richiedeva una motivazione analitica: l'obbligo motivazionale è più intenso per l'esclusione che per l'ammissione. È stata ritenuta infondata anche la censura sull'esecuzione anticipata, poiché il servizio assicurava un presidio antincendio permanente in un sito caratterizzato da accumuli di rifiuti, produzione di biogas, rischio di autocombustione e precedenti incendi, con pericolo per persone e abitato vicino. L'urgenza era inoltre prevista nei documenti di gara e resa necessaria dalla prossima cessazione del servizio precedente, già prorogato tecnicamente due volte, sicché non risultava praticabile un'ulteriore proroga. La censura sulla mancata previsione del criterio premiale per la certificazione della parità di genere è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente non aveva allegato di possedere la certificazione né quale concreto vantaggio avrebbe conseguito in termini di punteggio e possibilità di aggiudicazione. È stata invece esaminata nel merito e respinta la censura sul criterio dell'esperienza pregressa. Il criterio era legittimo perché riferito a esperienze specifiche in attività con rischi e caratteristiche analoghe a quelle oggetto dell'appalto e idoneo a illuminare la qualità e l'affidabilità dell'offerta sotto il profilo delle modalità esecutive. Il divieto di commistione tra requisiti soggettivi e criteri oggettivi non è assoluto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della stazione appaltante e dell'aggiudicataria, liquidate in euro 1.500 per ciascuna, oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con la Presidenza del Consiglio e i Commissari.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina della procedura aperta telematica utilizzata per l'affidamento.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 108, commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023
al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
La censura relativa all'omessa previsione del criterio premiale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale, non avendo la ricorrente allegato il possesso della certificazione né il vantaggio conseguibile.
artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
Costituiscono il parametro per la verifica delle cause di esclusione automatica e non automatica; la stazione appaltante ha ritenuto che non emergessero cause ostative.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Rileva per il limite temporale di tre anni attribuito alle vicende potenzialmente riconducibili al grave illecito professionale.
art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023
Consente l'esecuzione anticipata del contratto in presenza di ragioni di urgenza, tra cui l'esigenza di evitare pericoli per persone e salute pubblica.
art. 3, Allegato II.14 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della consegna del servizio in via d'urgenza.
art. 46-bis d.lgs. 198/2006
Individua la certificazione della parità di genere richiamata quale criterio premiale.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla collocazione dell'esperienza pregressa quale requisito di qualificazione, ma ritenuto non ostativo alla sua valorizzazione, nel caso concreto, quale elemento dell'offerta.
art. 120 c.p.a.
Norma processuale richiamata per il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante non ritiene che una vicenda professionale pregressa incida sull'affidabilità del concorrente, la motivazione dell'ammissione può essere sintetica, implicita o risultare per facta concludentia; un obbligo motivazionale analitico sussiste ordinariamente per l'esclusione, mentre per l'ammissione è richiesto solo in presenza di una vicenda di particolare pregnanza.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della stazione appaltante relativa al grave illecito professionale deve limitarsi alla verifica della non pretestuosità e dell'assenza di manifesta abnormità, contraddittorietà o violazione di norme imperative, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- L'esecuzione anticipata di un servizio ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs. 36/2023 è legittima quando la continuità del servizio sia necessaria per evitare pericoli per le persone o per la salute pubblica, tenuto conto delle caratteristiche concrete del sito e dell'imminente cessazione del servizio precedente, già oggetto di proroghe tecniche.
- L'impugnazione della lex specialis da parte di un concorrente che ha potuto partecipare alla gara richiede l'allegazione di una lesione concreta e attuale; il mero vantaggio ipotetico derivante dalla possibile riedizione della procedura non integra un interesse a ricorrere, se non sono indicate le maggiori concrete chances di aggiudicazione.
- Il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta non è assoluto. La stazione appaltante può valorizzare esperienze pregresse come criterio dell'offerta tecnica quando esse riguardino attività specificamente attinenti all'oggetto dell'appalto e siano idonee a dimostrare l'attitudine dell'operatore a realizzare le prestazioni richieste, nel rispetto di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.
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