Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi ritenuti dovuti per indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 4, legge n. 223/1991, in relazione all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dopo il fallimento della precedente impresa che li aveva licenziati. La società destinataria dell'avviso aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della propria opposizione, sul presupposto che non vi fosse stata cessione d'azienda né coincidenza di assetti proprietari tra la società fallita e la società assumente. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4-bis, legge n. 223/1991, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la sussistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, nonostante la presenza di un comune nucleo familiare e la sequenza temporale tra costituzione della nuova società, fallimento della precedente e assunzione dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, ai fini dell'esclusione del beneficio contributivo, non occorre la perfetta coincidenza soggettiva tra le due imprese, essendo sufficiente la presenza di un comune nucleo proprietario o di legami tali da consentire un'operazione unitaria e coordinata di licenziamento e successiva assunzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione proposta dalla società contro l'avviso di addebito. La società resistente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese dell'intero processo nei tre gradi.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 223/1991
prevede l'agevolazione contributiva per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; il beneficio viene in rilievo nel caso concreto come base della pretesa contributiva contestata.
art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991
esclude il beneficio quando l'assunzione avviene da parte di impresa che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, oppure sia con questa in rapporto di collegamento o controllo.
art. 8, comma 2, L. n. 223/1991
richiamato dal ricorrente insieme al comma 4-bis come parametro normativo della censura di violazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità, la nozione di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" è più ampia della mera identità formale della compagine sociale e ricomprende tutte le situazioni in cui vi sia un comune nucleo proprietario idoneo a realizzare operazioni coordinate tra l'impresa che licenzia e quella che assume.
- Non è necessario che le due imprese abbiano gli stessi soci o gli stessi organi sociali in senso perfettamente sovrapponibile: possono rilevare anche legami familiari o comunque relazioni tali da evidenziare una collaborazione stabile e un comune agire sul mercato.
- La coincidenza sostanziale di assetti proprietari può sussistere anche tra imprese operanti in settori diversi, poiché la norma espressamente contempla tale ipotesi.
- Quando la sequenza temporale tra costituzione della nuova società, fallimento della precedente e assunzione dei lavoratori, unitamente agli indici di collegamento tra i soggetti coinvolti, rivela un'operazione unitaria e coordinata, il beneficio contributivo deve essere escluso.
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