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Sentenza

Sentenza n. 1868/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell'ordinanza sindacale n. 321 del 19 agosto 2025, prot. n. 43391 con la quale il Sindaco del Comune di Pompei ha disposto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati; della risposta del Settore Tecnico del Comune di Pompei del 4 settembre 2025, prot. n. 44292/2025, con la quale è stato rigettato l'invito e diffida per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza medesima nei confronti dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202505974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati e diniego di annullamento in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Pompei aveva imposto loro, in qualità di proprietari dell'area, oltre che agli autori dell'abbandono, la rimozione e lo smaltimento di una grande quantità di scarti di lavorazioni tessili, nonché la successiva nota di rigetto dell'istanza di riesame. Hanno dedotto la violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la responsabilità del proprietario non è oggettiva ma richiede dolo o colpa e che la loro estraneità all'abbandono risultava anche dal procedimento penale, nel quale gli altri soggetti erano stati condannati per traffico illecito di rifiuti, al risarcimento dei danni in favore dei proprietari e all'obbligo di smaltimento. Hanno inoltre dedotto l'impossibilità materiale e giuridica di eseguire l'ordine, in ragione della confisca penale dei rifiuti e dell'obbligo di smaltimento posto a carico degli autori del reato. Il Comune ha motivato il diniego di riesame richiamando la concessione in locazione delle serre a uno dei responsabili per un'attività asseritamente incompatibile con la destinazione dell'area.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi gli atti impugnati. Ha affermato che l'obbligo del proprietario o titolare di diritti reali di godimento di rimuovere e smaltire rifiuti abbandonati da terzi, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, non ha natura oggettiva, ma presuppone dolo o colpa, da accertare in contraddittorio con l'interessato. L'amministrazione aveva omesso il contraddittorio, giustificando tale omissione con generiche ragioni di urgenza; secondo il TAR, il procedimento previsto dall'art. 192 richiede necessariamente il contraddittorio e non consente di ometterlo neppure per ragioni di urgenza. Qualora sussista un effettivo pericolo per la sanità o l'incolumità pubblica incompatibile con il contraddittorio, l'amministrazione deve utilizzare un diverso strumento giuridico. Il provvedimento era inoltre privo di un concreto accertamento della colpa dei proprietari. La vicenda penale non dimostrava in modo definitivo la loro totale assenza di colpa, poiché potrebbe astrattamente configurarsi un concorso colposo del danneggiato, ma tale eventuale concorso avrebbe dovuto essere accertato mediante istruttoria partecipata. È stata invece respinta la tesi dell'impossibilità giuridica e materiale di eseguire lo smaltimento: la responsabilità del proprietario riguarda la titolarità dell'area e non quella dei rifiuti, sicché la confisca dei rifiuti in favore dello Stato non esclude, in astratto, un ordine rivolto al proprietario corresponsabile; analogamente, l'obbligo di smaltimento imposto in sede penale agli autori dell'abbandono può coesistere con quello derivante dall'art. 192 nei confronti di altri soggetti corresponsabili. Le spese, pari a euro 2.000 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    l’accertamento dell’elemento psicologico del dolo o della colpa deve essere eseguito “in contraddittorio” con l’interessato

    La responsabilità del proprietario o titolare di diritti reali sull'area per i rifiuti abbandonati da terzi non è oggettiva: l'ordine di rimozione e smaltimento richiede l'accertamento di dolo o colpa in contraddittorio. Il contraddittorio non può essere omesso sulla base di generiche ragioni di urgenza; in caso di effettiva urgenza incompatibile con esso deve essere utilizzato un diverso strumento giuridico.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il possibile fatto colposo del danneggiato può concorrere alla causazione del danno; nel caso concreto, l'eventuale concorso colposo dei proprietari non era stato escluso dalla vicenda penale, ma avrebbe dovuto essere accertato con istruttoria in contraddittorio.

  • art. 2056 c.c.

    Richiama, ai fini della responsabilità risarcitoria, il criterio del concorso colposo del danneggiato previsto dall'art. 1227 c.c.; il TAR lo utilizza per chiarire che la responsabilità degli autori dell'abbandono non esclude astrattamente una concorrente colpa dei proprietari.

Massime di principio

  • L'obbligo imposto al proprietario o al titolare di diritti reali di godimento di rimuovere e smaltire rifiuti abbandonati da terzi ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 non costituisce responsabilità oggettiva, ma presuppone la prova di dolo o colpa del destinatario.
  • L'accertamento della colpa o del dolo del proprietario, richiesto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006, deve svolgersi in contraddittorio con l'interessato; l'amministrazione non può omettere il contraddittorio sulla base di una generica invocazione dell'urgenza.
  • Quando ricorra un effettivo pericolo per la sanità o l'incolumità pubblica tale da impedire il contraddittorio previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006, l'amministrazione che intenda intervenire deve utilizzare un diverso strumento giuridico.
  • La confisca penale dei rifiuti e l'ordine di smaltimento rivolto agli autori dell'abbandono non escludono, in astratto, la possibilità di imporre un autonomo obbligo di rimozione al proprietario dell'area, purché sia previamente accertata in contraddittorio la sua corresponsabilità colposa; l'eventuale riparto dei costi tra corresponsabili resta questione interna ai loro rapporti.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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