Sentenza n. 1182/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e successiva integrazione della graduatoria relative al concorso per la classe di concorso concernente le scienze giuridico-economiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso della laurea e dell’abilitazione all’insegnamento, aveva superato la prova scritta con 90/100 e la prova orale con 85/100. Nella valutazione dei titoli l’amministrazione aveva considerato, ai fini del titolo di accesso, il solo voto dell’abilitazione, pari a 68/100, attribuendo zero punti secondo la formula prevista dal bando, senza valorizzare il voto di laurea, pari a 99/100. La candidata aveva così ottenuto 195,5 punti e non era stata inserita nella graduatoria dei vincitori né in quella degli idonei. Con il primo motivo ha dedotto violazione della lex specialis e della tabella di valutazione dei titoli, sostenendo che il punto A.1.1 dell’Allegato B imponesse di considerare sia il voto di laurea sia quello dell’abilitazione, con attribuzione di ulteriori 7,5 punti e punteggio finale di 203. Ha inoltre richiamato un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ha denunciato difetto di istruttoria e omessa ponderazione dell’interesse all’immissione in ruolo, carenza di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, meritocrazia e favor partecipationis, nonché disparità di trattamento rispetto a candidati valutati da un diverso Ufficio scolastico regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato il punto A.1.1 dell’Allegato B nel senso che il punteggio è attribuito per un solo titolo di accesso, individuato dal candidato e valutato sulla base del relativo voto, non mediante la sommatoria dei punteggi riferibili alla laurea e all’abilitazione possedute congiuntamente. L’interpretazione è stata ritenuta conforme sia al dato letterale, che fa riferimento al singolare “titolo di accesso” pur elencando diverse tipologie alternative di titoli, sia al dato sistematico: il successivo punto A.1.2 attribuisce infatti un punteggio fisso aggiuntivo per il mero possesso dell’abilitazione specifica. Pertanto, la commissione ha correttamente considerato il solo voto dell’abilitazione e attribuito zero punti per quella voce, senza valorizzare anche il voto di laurea. Il richiamo all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non è stato ritenuto decisivo, mentre il TAR ha aderito alla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 8434/2025, relativa a una vicenda sovrapponibile, nonché ai principi sulla vincolatività della lex specialis. Sono stati respinti anche il motivo relativo all’omesso esame della segnalazione e del reclamo, poiché le doglianze erano infondate; quello sulla carenza di motivazione, poiché l’amministrazione si era limitata ad applicare il bando senza margini discrezionali; e quello sulla disparità di trattamento, in quanto l’eventuale illegittimità commessa da un’altra amministrazione in casi analoghi non rende illegittimo l’operato corretto dell’amministrazione resistente. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 4 D.M. n. 2575 del 6 dicembre 2023
i candidati in possesso [...] congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea [...] ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso
La disposizione distingue i requisiti di partecipazione costituiti dalla laurea e dall’abilitazione, senza comportare automaticamente la sommatoria dei punteggi dei due titoli ai fini della valutazione del titolo di accesso.
punto A.1.1 dell’Allegato B al D.M. n. 2575 del 6 dicembre 2023
Punteggio per il titolo di accesso [...] Diploma di laurea [...] ; abilitazione specifica [...] sulla base del punteggio conseguito
La clausola prevede l’attribuzione del punteggio per un solo titolo di accesso, individuato tra le tipologie elencate e valutato sulla base del relativo voto, non la sommatoria dei punteggi della laurea e dell’abilitazione.
punto A.1.2 dell’Allegato B al D.M. n. 2575 del 6 dicembre 2023
In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica [...] comporta l’attribuzione di ulteriori punti
Il possesso dell’abilitazione specifica è già valorizzato autonomamente mediante un punteggio fisso aggiuntivo, sicché non occorre sommare anche il punteggio della laurea a quello dell’abilitazione valutato come titolo di accesso.
art. 97 Costituzione
Il principio di buon andamento non impone all’amministrazione di discostarsi dai criteri vincolanti della lex specialis correttamente applicati.
art. 1 l. 241/1990
Il principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa non è violato quando l’amministrazione applica correttamente e senza margini discrezionali le regole del bando.
Massime di principio
- Quando una lex specialis prevede il punteggio per “il titolo di accesso” e contempla, in alternativa, più tipologie di titoli, il punteggio deve essere calcolato sul singolo titolo di accesso dichiarato, senza sommare i punteggi riferibili a più titoli posseduti congiuntamente, salvo una diversa espressa previsione del bando.
- La distinta previsione di un punteggio aggiuntivo per il mero possesso dell’abilitazione specifica conferma che l’abilitazione non può essere cumulata, ai fini della medesima voce, con il punteggio variabile calcolato sul voto della laurea.
- Le regole del bando, quale lex specialis della procedura selettiva, vincolano l’amministrazione e i concorrenti e non possono essere disapplicate o modificate in sede applicativa, anche quando il candidato ritenga più favorevole una diversa interpretazione.
- L’eventuale applicazione di un criterio illegittimo da parte di un’amministrazione o commissione in un’altra procedura analoga non fonda un diritto all’estensione dell’errore e non rende illegittima l’applicazione corretta della lex specialis nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1167/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1168/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1169/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1170/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1171/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mag 2026Sentenza n. 1172/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →