Cassazione Penale, Sentenza n. 18345/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Catania) che, rideterminando la pena inflitta con sentenza irrevocabile del 8/3/2016, aveva ridotto la pena per i reati ex art. 73 DPR n. 309/1990 invocando l'applicazione di una pronuncia costituzionale ritenuta più favorevole (riduzione collegata al limite minimo di sei anni per talune fattispecie). Il Procuratore generale ha censurato la riduzione perché, a suo avviso, nella sentenza di merito del 2016 era già stata applicata la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge n. 49/2006 (con minimo edittale di anni sei), per come risultava dal trattamento sanzionatorio attribuito ad alcuni coimputati, sicché non sussisteva alcun margine di riduzione ulteriormente riconoscibile dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione è tenuto a rideterminare la sola valutazione sanzionatoria alla luce delle nuove ed eventuali più favorevoli previsioni (artt. 132 e 133 c.p.), ma nel caso concreto la Corte d'appello in sede di merito aveva già adottato la disciplina più favorevole (Legge n. 49/2006, con minimo edittale di sei anni) per reati analoghi commessi dallo stesso imputato o dai coimputati; pertanto la riduzione disposta dall'ordinanza era illegittima e doveva essere annullata senza rinvio.
Norme richiamate
DPR n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 DPR n. 309 del 1990
Norma sostanziale sui reati di stupefacenti; la questione centrale riguarda la determinazione del minimo edittale applicabile (in passato otto anni, poi ritenuto incostituzionale nella parte che innalzava il minimo a otto).
DPR n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 DPR n. 309 del 1990
Richiamato come norma connessa ai delitti contestati (delitto associativo in materia di stupefacenti) e parte del quadro sanzionatorio complessivo.
Legge n. 49 del 21/2/2006
Legge n. 49 del 21/2/2006
Ha unificato il trattamento sanzionatorio tra diverse qualità di sostanze, stabilendo per tutte il minimo edittale di sei anni: se una sentenza di merito ha già applicato questa disciplina più favorevole, non può operare ulteriore riduzione a seguito di successiva declaratoria di incostituzionalità che ha ristabilito lo stesso minimo.
Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
Declaratoria di incostituzionalità della parte dell'art. 73 che fissava il minimo edittale in anni otto anziché sei; consistente base per le rideterminazioni del giudice dell'esecuzione quando la sentenza di merito avesse applicato il regime anteriore più gravoso.
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
Citata nel provvedimento di merito invocata come parametro per l'adeguamento delle pene per alcune fattispecie (menzionata dal resistente come fondamento della richiesta di rideterminazione): nella valutazione della Cassazione è comunque irrilevante se la sentenza di merito aveva già adottato la disciplina più favorevole.
Codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (art. 133) e per le circostanze (art. 132); il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena dopo una modifica della cornice edittale, deve rinnovare la valutazione sanzionatoria secondo tali criteri senza riesaminare i fatti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena quando una successiva pronuncia di incostituzionalità ha modificato la cornice edittale in senso più favorevole, ma la rideterminazione deve limitarsi alla rinnovata valutazione sanzionatoria secondo gli artt. 132 e 133 c.p., senza riesame del fatto.
- Se dalla sentenza di merito risulta che è stata già applicata la disciplina più favorevole intervenuta (ad es. Legge n. 49/2006 con minimo edittale di sei anni), non sussiste margine per una ulteriore riduzione a seguito di successiva pronuncia costituzionale che abbia ristabilito lo stesso parametro: la rideterminazione sarebbe illegittima.
- Per accertare quale disciplina sia stata applicata in sede di merito è necessario esaminare il testo motivazionale della sentenza di condanna (e, se utile, il trattamento attribuito ai coimputati), non limitandosi a richiamare automaticamente pronunce costituzionali posteriori.
- La riduzione della pena in sede esecutiva deve essere motivata con riferimento ai criteri di proporzione stabiliti dal codice penale (art. 133) e non può essere effettuata con mero calcolo aritmetico proporzionale rispetto alla pena precedente se non compatibile con i nuovi parametri normativi.
- In caso di dubbio sulla correttezza della rideterminazione adottata dal giudice dell'esecuzione, il rimedio è il ricorso per cassazione che può annullare senza rinvio se emerge che la decisione è incompatibile con l'assetto normativo già applicato in sede di merito.
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