Cassazione Penale, Sentenza n. 34646/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame di "prova nuova e decisiva" (il cosiddetto documento 3 allegato all'istanza di revisione) che, secondo la difesa, confermerebbe le dichiarazioni del coimputato Osman e dimostrerebbe il mancato possesso della patente da parte di quest'ultimo, circostanza che potrebbe incidere sulla responsabilità della ricorrente. Si censurava inoltre l'omessa considerazione della prova nuova riguardo alla presenza di tre soggetti maschili nel supermercato e si contestava la valutazione di attendibilità della persona offesa Mabui (testimonianza non più valutabile in contraddittorio per decesso) affermando che le nuove prove la smentirebbero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure. Ha ritenuto che la difesa non abbia allegato né descritto il contenuto del "documento 3" né spiegato in che modo i suoi presunti contenuti avrebbero decisivamente scardinato il quadro probatorio già acquisito; inoltre le questioni prospettate risultavano, in larga parte, riferite a prove già valutate in sede di merito (es. mancato possesso della patente da parte di Osman) e la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione dell'attendibilità della persona offesa in sede di cognizione non è riesaminabile in sede di revisione salvo prova di fatti esterni che ne compromettano l'esistenza o dimostrazione della falsità della testimonianza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (la sentenza indica la somma di euro tremila).
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023 (Rv. 284688-01)
Principio richiamato secondo cui la valutazione di attendibilità della persona offesa compiuta nel giudizio di cognizione non è riesaminabile in sede di revisione se non quando emerga un fatto storico esterno che ne comprometta il riscontro delle dichiarazioni
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020 (dep. 2021, Rv. 280335-01)
Conferma che la valutazione della prova testimoniale operata in cognizione non è riaperta in revisione salvo eccezioni circoscritte (riscontro esterno o falsità della prova)
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2020 (dep. 2021, Rv. 280516-01)
Richiama la possibilità di revisione solo quando risulti dimostrata la falsità della prova testimoniale alla base del giudicato di condanna
Massime di principio
- In sede di revisione è indispensabile allegare e descrivere puntualmente qualsiasi "prova nuova" ritenuta decisiva: il semplice richiamo generico a un documento senza il relativo contenuto o senza spiegare la sua capacità di ribaltare il fatto accertato rende il ricorso inammissibile
- Le censure generiche o aspecifiche che non forniscono il necessario grado di determinazione non sono ammesse in Cassazione: il gravame deve consentire di comprendere esattamente quale errore si contesti e quale elemento nuovo lo superi
- La valutazione dell'attendibilità di una testimonianza già fatta nel giudizio di merito non è riesaminabile in revisione, salvo dimostrazione di un fatto esterno che ne contraddica il riscontro o prova della falsità della testimonianza stessa
- Argomentazioni basate su elementi già esaminati dalle corti di merito (es. mancanza di patente del coimputato) senza nuovi riscontri non sono sufficiente a fondare la revisione
- Per ottenere l'accoglimento di una istanza di revisione occorre dimostrare chiaramente il nesso di decisività tra la nuova prova e il giudicato: bisogna spiegare come e perché la prova nuova modifica il quadro probatorio precedente
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