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Sentenza

Sentenza n. 1337/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida comunale a non eseguire opere temporanee consistenti nell'installazione di un tavolato e, inizialmente, di una piccola casetta in legno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conduttrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la diffida comunale, nonché la precedente nota di analogo contenuto, con cui il Comune le aveva intimato di non eseguire opere qualificate nella comunicazione edilizia come installazioni temporanee e stagionali, facilmente amovibili e destinate a permanere per un massimo di 180 giorni. La diffida era motivata dal mancato versamento dei diritti di segreteria, dalla mancata produzione del consenso dei comproprietari locatori, dalla ritenuta necessità di un'autorizzazione paesaggistica e dalla richiesta di chiarimenti su procedimenti penali riguardanti gli immobili. La ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della l. 241/1990, dell'art. 21-octies della l. 241/1990, dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. 380/2001 e del d.P.R. 31/2017, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e dell'istruttoria, difetto di motivazione, incompetenza, genericità, contraddittorietà, sviamento, perplessità e illogicità. In particolare, ha sostenuto che il tavolato rientrasse nell'edilizia libera e tra le opere esenti dall'autorizzazione paesaggistica e che il Comune non potesse attribuire rilievo decisivo al dissenso dei comproprietari senza esaminare il contratto di locazione. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la diffida non fosse autonomamente lesiva, e ne hanno contestato il merito, valorizzando il dissenso dei proprietari e la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la diffida, per contenuto e formulazione, preannunciasse in modo immediato e irreversibile l'adozione di misure repressive in caso di prosecuzione dei lavori e fosse quindi autonomamente lesiva. Nel merito, il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. In primo luogo, il Comune ha illegittimamente attribuito rilievo automatico e decisivo al dissenso dei comproprietari, senza svolgere un'adeguata istruttoria sul contenuto del contratto di locazione e sull'effettivo titolo di godimento delle aree esterne. L'art. 9 del contratto consentiva espressamente al conduttore interventi anche esterni, tra cui riqualificazione delle aree, piattaforme smontabili per eventi e pontile mobile; tali previsioni rendevano plausibile l'utilizzabilità delle aree esterne anche per l'installazione del tavolato. Il Comune avrebbe dovuto verificare se il titolo di godimento legittimasse la società a comunicare l'intervento e se fosse effettivamente necessario il consenso dei locatori, senza risolvere la questione sulla base del solo dissenso manifestato. In secondo luogo, è stato ravvisato difetto di istruttoria anche quanto alla pretesa necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Considerate le caratteristiche non contestate del tavolato, la sua natura leggera, la facile amovibilità e la permanenza limitata a 180 giorni, la riconduzione dell'opera alla Tabella A del d.P.R. 31/2017, in particolare al punto A.17 relativo a pedane e installazioni esterne facilmente amovibili, risultava plausibile. Il Collegio ha altresì ritenuto condivisibile la possibile riconducibilità dell'intervento al punto A.12 della medesima Tabella, relativo a opere nelle pertinenze degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali. Le opere sono state inoltre ricondotte all'art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. 380/2001, concernente installazioni stagionali e facilmente amovibili prive di trasformazioni permanenti o sostanziali del suolo. L'atto impugnato è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e dell'andamento procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio cautelare, quando la causa è manifestamente fondata.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    intervento di installazione di opere stagionali e facilmente amovibili, che non comportano trasformazioni permanenti del suolo o modifiche sostanziali e irreversibili allo stato dei luoghi

    Il tavolato temporaneo, leggero, amovibile e destinato a permanere per un periodo massimo di 180 giorni è stato ricondotto all'edilizia libera.

  • d.P.R. 31/2017, Tabella A, punto A.17

    le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche ... costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo

    Le caratteristiche strutturali e la provvisorietà del tavolato consentono di ricondurlo, in via plausibile, tra le opere escluse dalla necessità di autorizzazione paesaggistica.

  • d.P.R. 31/2017, Tabella A, punto A.12

    interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali

    In assenza di una motivazione e di un'istruttoria comunale di segno contrario, il tavolato può essere ricondotto anche alle opere pertinenziali leggere non incidenti significativamente sulla morfologia del terreno.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati a fondamento degli obblighi di motivazione, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • artt. 1, 2, 3, 4 e 10 ss. l. 241/1990

    Richiamati in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa, all'istruttoria, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, a fronte della comunicazione di un intervento edilizio, adotta una diffida che preannuncia l'immediata adozione di misure repressive in caso di prosecuzione dei lavori, l'atto può essere autonomamente lesivo e sussiste l'interesse attuale alla sua impugnazione.
  • In presenza del dissenso espresso dal proprietario o comproprietario dell'immobile, l'amministrazione deve verificare concretamente l'esistenza e l'estensione del titolo di godimento vantato dal richiedente, esaminando il contratto o altro titolo disponibile; non può attribuire rilievo automaticamente decisivo al dissenso privato senza una specifica istruttoria.
  • L'istruttoria amministrativa sulle questioni civilistiche relative alla disponibilità dell'immobile è limitata, ma deve comunque considerare gli aspetti civilistici che assumono rilevanza per valutare la legittimazione del richiedente a presentare una comunicazione edilizia o a chiedere un titolo abilitativo.
  • Un'installazione esterna leggera, facilmente amovibile, priva di fondazioni o di stabile ancoraggio al suolo e destinata a permanere per un periodo limitato può rientrare tra le opere stagionali di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. 380/2001.
  • Le installazioni esterne temporanee costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo possono essere escluse dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi della Tabella A del d.P.R. 31/2017, purché l'amministrazione svolga una concreta istruttoria sulle caratteristiche dell'opera e motivi adeguatamente l'eventuale diversa qualificazione.
  • La natura plurimotivata di una diffida non esclude l'annullamento dell'atto quando risultino viziati, per difetto di istruttoria, sia il rilievo attribuito al dissenso dei proprietari sia la valutazione sulla necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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