Sentenza n. 1438/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Crotone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Crotone, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta, o strumenti equivalenti, accreditando 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 21 maggio 2024, anche tramite PEC, era passata in giudicato ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza. È stata quindi dedotta la persistente violazione dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: esistenza di una sentenza passata in giudicato, sua notificazione all’amministrazione, decorso del termine di moratoria e perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza civile, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica del docente o un beneficio equivalente e accreditando gli importi dovuti, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge Pinto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare un commissario ad acta.
art. 1 legge n. 107/2015
È la disposizione indicata nella sentenza civile quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sulla gratuità dell’incarico commissariale, compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione l’attribuzione di un beneficio o il pagamento di somme e l’amministrazione non vi provvede dopo la notificazione e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, è esperibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nel giudicato entro un termine perentorio e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione da parte dell’organo amministrativo competente, purché la sentenza stabilisca il termine per l’intervento sostitutivo e le modalità con cui il privato deve comunicare l’ulteriore inottemperanza.
- Le spese dell’attività commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche all’attività commissariale svolta per eseguire condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto.
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