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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione Seconda) n. 2937/2025, previa sospensiva, che ha accolto il ricorso n. 739/2025 R.G., avente a oggetto il provvedimento prot. n. 5056 del 4 febbraio 2025, con cui il Comune di Aci Castello ha denegato la domanda di permesso di costruire presentata in data 17 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 2937/2025, che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale di permesso di costruire e, in via originaria, il diniego comunale del 4 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Aci Castello ha proposto appello, previa domanda cautelare, contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso proposto da un privato avverso il diniego comunale della domanda di permesso di costruire presentata il 17 gennaio 2024. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello, limitandosi a dare atto della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare del Comune appellante, precisando che la decisione è adottata salva e impregiudicata ogni valutazione sul merito delle questioni di diritto dedotte. La sospensione è stata disposta al solo fine di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale nelle more della definizione del giudizio, considerando il bilanciamento degli interessi contrapposti. Per l'effetto, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'udienza pubblica è stata rinviata a una data da fissarsi con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere disposta anche senza anticipare la decisione sul merito, quando sia necessaria a mantenere integra la situazione controversa nelle more della definizione del giudizio.
  • La decisione cautelare richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti e può fondarsi, nel caso concreto, sull'esigenza di evitare modificazioni della situazione di fatto o di diritto prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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