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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna (artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 309/1990) sulla base di nuove prove (art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.), consistenti in recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Felice Maniero e delle propalazioni dei dichiaranti Pastore e Matterazzo, tese a escludere la partecipazione del Maritan al sodalizio criminale. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 630, ritenendo che gli elementi ritenuti "nuovi" potevano essere criticati nel giudizio di merito e, comunque, non avevano efficacia demolitoria del giudicato rispetto alla complessiva prova acquisita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trento perché proposto da un difensore privo della procura speciale richiesta per proporre il gravame in cassazione avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta di revisione. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Riconosce la possibilità di revisione per sopravvenienza di nuove prove; il giudice di merito deve valutare se le prove sono realmente "nuove" e dotate di efficacia demolitoria del giudicato. Nel caso specifico la Corte territoriale ha ritenuto che le presunte nuove dichiarazioni non soddisfacevano tali requisiti.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione; avverso tale ordinanza è proponibile ricorso per cassazione ma la legittimazione a proporlo incontra i limiti stabiliti dall'art. 571 c.p.p.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'autonoma possibilità di impugnazione spetta al difensore dell'imputato; la giurisprudenza interpreta tale norma come limite alla legittimazione del difensore del condannato a proporre ricorso senza specifica procura speciale.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Disciplina forme e modalità soggettive di proposizione del ricorso per cassazione (sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale); la modifica normativa non incide sulla legittimazione sostanziale alla proposizione del ricorso ma sui requisiti formali e sulla competenza tecnica del difensore.

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Prevede, quale condizione di legittimazione alla proposizione della richiesta di revisione dinanzi alla Corte territoriale e del successivo ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale; la Corte l'ha ritenuta applicabile quale requisito di rappresentanza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 63; art. 1, comma 54

    Ha introdotto limiti formali (esclusione del ricorso personale dell'imputato e riserva di sottoscrizione a difensori iscritti nell'albo speciale) volti a garantire professionalità nel giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che tali modifiche non sopprimono il carattere personale della richiesta di revisione né la necessità della procura speciale per il difensore del condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, comprensivi della condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procura speciale: stabilisce norme sulla rappresentanza e procura nel processo penale; la giurisprudenza richiede procura speciale per atti eccezionali come il ricorso contro l'inammissibilità della revisione.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Citato dalla giurisprudenza come terminus a quo per l'esigenza di procura speciale e per l'analogia con altri rimedi straordinari; anche per questo rimedio si richiede difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale ove previsto.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Invocata dal ricorrente per violazione del diritto a un processo equo (richiesta di escussione di testimoni mai sentiti). La Corte di Cassazione, decidendo per improcedibilità dell'atto per vizi di legittimazione, non ha ritenuto necessario approfondire il profilo sostanziale collegato all'art. 6.

  • Sentenza Corte EDU "Lorefice contro Italia"

    Riferimento invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di avere sentito fonti testimoniali decisive; la Corte nazionale ha però rigettato il ricorso per ragioni formali (mancanza di procura speciale) senza entrare nel merito dell'annosa questione.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione è un rimedio "assolutamente personale" del condannato: gli atti successivi (compreso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità) richiedono che il difensore sia munito di procura speciale per esercitare la rappresentanza.
  • Prima di proporre ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti che dichiarano inammissibile la revisione, verificare la presenza e la produzione della procura speciale nel fascicolo; la sua assenza determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • Perché nuove dichiarazioni costituiscano motivo di revisione devono essere realmente sopravvenute, non contestabili nel giudizio di merito e dotate di effettiva efficacia demolitoria rispetto alla piattaforma probatoria originaria.
  • Le modifiche normative che richiedono la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti all'albo speciale mirano a garantire professionalità ma non aboliscono i requisiti di legittimazione specifici (procura speciale) per il difensore del condannato.
  • Se si intende assumere profili di illegittimità internazionale (es. art. 6 CEDU), è preferibile assicurarsi prima dell'impugnazione la regolarità formale del ricorso per evitare decadenze procedurali che impediscano l'esame del merito.

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