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Sentenza

Sentenza del 05/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Imperia

IRAP - Accertamento imposte - Amministratore di società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l’applicazione dell’IRAP anche ai compensi percepiti come amministratore di società, sostenendo che tali redditi dovessero essere distinti da quelli derivanti dall’attività libero-professionale esercitata tramite associazione professionale. La questione riguardava la necessità di verificare separatamente, per ciascuna componente reddituale, la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto per l’assoggettamento all’IRAP.

La decisione

La Cassazione ha stabilito che i redditi percepiti per l’attività di amministratore di società devono essere separati da quelli derivanti dall’attività professionale associata. Le due componenti non possono essere automaticamente trattate unitariamente ai fini IRAP: per ciascuna deve essere valutata autonomamente l’eventuale esenzione dall’imposta, verificando se ricorra o meno un’autonoma organizzazione riferibile al contribuente. Il principio è stato enunciato con sentenza Cass. n. 14077 del 7 giugno 2017.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP è dovuta solo quando l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione. Tale requisito deve essere valutato in concreto e separatamente per le diverse attività svolte dal contribuente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 14077 del 7 giugno 2017

    I compensi derivanti dall’attività di amministratore di società e quelli derivanti dall’attività libero-professionale svolta in forma associata costituiscono componenti reddituali distinte, da esaminare separatamente ai fini dell’eventuale assoggettamento a IRAP.

Massime di principio

  • Quando un contribuente svolge contemporaneamente attività diverse, i relativi redditi non devono essere automaticamente sommati ai fini IRAP: occorre individuare l’attività concretamente collegata all’eventuale autonoma organizzazione.
  • I compensi percepiti come amministratore di società devono essere valutati separatamente rispetto ai redditi derivanti dall’esercizio di una professione, anche se le attività sono svolte dalla stessa persona.
  • La partecipazione a un’associazione professionale non comporta necessariamente che ogni reddito del professionista sia soggetto a IRAP; l’imposta va verificata con riferimento alla specifica fonte reddituale e all’organizzazione effettivamente utilizzata.
  • L’Amministrazione finanziaria deve motivare l’assoggettamento a IRAP dimostrando il presupposto dell’autonoma organizzazione per la singola attività contestata, senza fondarsi soltanto sull’esistenza di altri redditi organizzati o sull’esercizio contemporaneo di più incarichi.

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