Sentenza del 05/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione appello tramite pec - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'avviso di iscrizione ipotecaria n. xxxxxxxxx del 28 ottobre 2005, deducendo la nullità della relativa notificazione per omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c., l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti e la prescrizione dei relativi crediti. In appello aveva inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione di Equitalia perché notificata tramite PEC.
La decisione
Il collegio ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello notificato tramite PEC: anche qualora vi fosse stato un vizio della notificazione, esso sarebbe stato sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., poiché il contribuente si era costituito in giudizio. Nel merito, ha accertato che Equitalia si era regolarmente costituita già nel primo grado e aveva prodotto la documentazione comprovante la notificazione di tutte le cartelle, ricevute dal contribuente o da un familiare convivente. Ha inoltre escluso la rilevanza della censura relativa alla raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., poiché l'iscrizione ipotecaria risaliva al 28 ottobre 2005, anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 invocata dal contribuente. L'appello è stato quindi accolto, il ricorso introduttivo è stato rigettato e le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
L'eventuale vizio della notificazione non comporta nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
La costituzione in giudizio del destinatario sana il vizio della notificazione, perché dimostra che l'atto è stato effettivamente conosciuto e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
La raccomandata informativa costituisce un adempimento della notificazione effettuata secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.; nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata ritenuta non decisiva in relazione alla data dell'atto e al quadro normativo e giurisprudenziale applicabile.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. La documentazione prodotta dall'agente della riscossione è stata ritenuta idonea a dimostrare la regolarità delle notifiche.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede il termine ordinario di sessanta giorni per impugnare gli atti tributari. Le cartelle regolarmente notificate e non impugnate nel termine diventano, in linea generale, non più contestabili sotto i profili deducibili mediante impugnazione tempestiva.
D.L. n. 70/2011
È richiamato in relazione alla disciplina applicabile nel tempo alla notificazione degli atti e agli adempimenti informativi; il collegio ha considerato che l'atto impugnato era anteriore alla sua entrata in vigore.
Sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012
Ha affermato la necessità della raccomandata informativa nell'ambito della procedura di notificazione ex art. 140 c.p.c.; il collegio ha ritenuto tale pronuncia non utilizzabile per invalidare retroattivamente l'atto notificato nel 2005.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un eventuale vizio della notificazione dell'appello può essere sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce e svolge concretamente le proprie difese.
- La contestazione della notificazione tramite PEC non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: occorre verificare la natura del vizio e se l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario.
- L'agente della riscossione può dimostrare la regolarità delle notifiche delle cartelle mediante ricevute, avvisi di ricevimento e documentazione equivalente; la valutazione deve riguardare ciascuna cartella.
- Le cartelle regolarmente notificate devono essere impugnate entro il termine previsto dalla legge; decorso tale termine, non è normalmente possibile contestarle per la prima volta impugnando un atto successivo della riscossione.
- Gli orientamenti giurisprudenziali e gli obblighi formali introdotti o chiariti successivamente non possono essere applicati automaticamente per invalidare notifiche perfezionate molti anni prima, salvo specifiche disposizioni retroattive.
- La decisione evidenzia l'importanza di verificare gli atti e le prove già presenti nel fascicolo di primo grado: un errore del giudice nel ritenere una parte contumace può essere corretto in appello sulla base della documentazione depositata.
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