Sentenza del 05/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso bonario avente oggetto liquidazione della dichiarazione dei redditi - Inammissibilità dell'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso bonario, chiedendone l’impugnazione in sede tributaria. La controversia riguardava la natura e l’impugnabilità della comunicazione emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi.
La decisione
L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. L’avviso bonario ha infatti una funzione meramente informativa e preventiva: consente al contribuente di instaurare un contraddittorio con l’Amministrazione e di regolarizzare la propria posizione prima dell’eventuale riscossione coattiva, ma non costituisce un atto impositivo né un titolo definitivo per la riscossione. La sua non impugnabilità deriva dall’interpretazione dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, poiché gli atti impugnabili sono quelli idonei a incidere autoritativamente sulla posizione del contribuente. Il contribuente potrà eventualmente contestare la pretesa mediante l’impugnazione del successivo atto impositivo o della cartella di pagamento, se e quando notificato.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. L’avviso bonario non vi rientra perché ha natura informativa e non autoritativa, non determina direttamente un’imposizione e non costituisce un titolo definitivo per la riscossione.
Massime di principio
- L’avviso bonario, in quanto comunicazione preventiva e informativa, non è normalmente autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- La funzione dell’avviso bonario è consentire il contraddittorio e l’eventuale regolarizzazione della posizione prima dell’emissione di un atto impositivo o della riscossione coattiva.
- La contestazione della pretesa tributaria deve essere proposta contro il successivo atto dotato di efficacia impositiva o esecutiva, come l’atto di accertamento, la cartella di pagamento o altro atto espressamente impugnabile.
- La mera comunicazione di una possibile irregolarità non equivale, di regola, a una formale imposizione tributaria.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura sostanziale dell’atto: se esso si limita a informare e a invitare al pagamento, senza costituire direttamente la pretesa, l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
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