Sentenza del 05/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode carosello - connivenza del cessionario - è necessaria - onere della prova - spetta all'Ufficio. Frode carosello - thema probandum - consapevolezza effettiva o presumibile della frode - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell'IVA deve essere confermata in assenza della prova, posta a carico dell'Ufficio, della connivenza o della consapevolezza effettiva o presumibile del cessionario. Il solo fatto che il cedente non abbia versato l'IVA indicata in fattura non è sufficiente, da solo, a negare il diritto alla detrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto del cessionario alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa nell'ambito di una presunta frode carosello. L'Ufficio, per negare la detrazione, doveva provare non solo l'esistenza della frode commessa dal cedente, ma anche che il cessionario ne fosse effettivamente consapevole o che avrebbe dovuto esserne consapevole usando l'ordinaria diligenza. Tale connivenza poteva essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e frodi carosello
Nel caso di asserita "frode carosello" l'Ufficio procedente che intende negare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in via di rivalsa deve non solo provare la frode del cedente, ma anche la connivenza del cessionario.
La negazione della detrazione richiede la prova sia della frode nella catena delle cessioni sia della partecipazione, conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Principio dell'onere della prova a carico dell'Ufficio
L'onere della prova spetta all'Ufficio.
È l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare gli elementi che giustificano il recupero dell'IVA, inclusa la consapevolezza effettiva o presumibile del contribuente.
Presunzioni semplici ex articolo 2729 del Codice civile
Anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La connivenza può essere provata indirettamente attraverso elementi presuntivi, ma tali elementi devono essere dotati di gravità, precisione e concordanza; non sono sufficienti sospetti generici o il solo mancato versamento dell'imposta da parte del cedente.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di frode carosello, la mera irregolarità o insolvenza del fornitore non dimostra automaticamente la partecipazione del cliente alla frode.
- L'Amministrazione deve provare anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, valutando le circostanze concrete dell'operazione e il livello di diligenza normalmente esigibile.
- La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, come prezzi anomali, rapporti commerciali privi di effettiva giustificazione, pagamenti irregolari o collegamenti tra le parti.
- Se l'Ufficio dimostra soltanto che il cedente non ha versato l'IVA, senza provare la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto.
- Il contribuente può rafforzare la propria posizione documentando la realtà delle operazioni, la regolarità dei pagamenti, la congruità economica degli acquisti e le verifiche svolte sul fornitore.
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