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Sentenza

Sentenza del 05/01/2018 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - prova - è necessaria - documentazione assunta nei confronti di soggetti terzi- produzione in giudizio - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento, sostenendo che la riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera fosse fondata esclusivamente su verifiche svolte nei confronti della controparte contrattuale. Il relativo verbale di constatazione e la documentazione utilizzata dall’Ufficio non erano stati allegati né prodotti in giudizio. Inoltre, dagli atti risultava che nessuna verifica diretta era stata svolta nei confronti del contribuente. L’accertamento incideva sulla deducibilità dei costi ai fini IRAP e sulla detraibilità dell’imposta.

La decisione

L’accertamento è stato annullato perché l’Ufficio non ha dimostrato adeguatamente i presupposti della pretesa tributaria. In particolare, la prova non poteva ritenersi acquisita mediante il semplice richiamo a verifiche e documenti formati nei confronti di un soggetto terzo, quando tali documenti non erano stati messi a disposizione del giudice attraverso la loro produzione in giudizio. La mancata disponibilità del verbale di constatazione e dell’intero impianto probatorio ha impedito di verificare concretamente la fondatezza della riqualificazione contrattuale e delle conseguenti riprese fiscali.

Norme richiamate

  • Principio generale dell’onere della prova nel processo tributario

    L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Un avviso fondato su documentazione non prodotta o non verificabile in giudizio non può considerarsi adeguatamente motivato e provato.

  • Obbligo di produzione della documentazione richiamata nell’avviso di accertamento

    Quando l’accertamento si basa su verifiche, verbali o documenti formati nei confronti di soggetti terzi, tali elementi devono essere concretamente acquisiti e prodotti in giudizio, soprattutto se il contribuente ne contesta il contenuto o la rilevanza.

  • Diritto di difesa e principio del contraddittorio

    Il contribuente deve poter conoscere e contestare gli elementi probatori utilizzati contro di lui. Il mero richiamo a un verbale non allegato o non prodotto può compromettere il diritto di difesa e non consente al giudice di verificare la fondatezza dell’accertamento.

Massime di principio

  • Un accertamento tributario non può fondarsi soltanto su risultanze relative a un soggetto terzo se l’Amministrazione non produce in giudizio i verbali e i documenti dai quali tali risultanze derivano.
  • Il semplice richiamo, nell’avviso, a verifiche effettuate nei confronti della controparte contrattuale non sostituisce la prova concreta dei fatti contestati al contribuente.
  • Quando l’Ufficio riqualifica un contratto, deve dimostrare con elementi verificabili che la qualificazione formale non corrisponde alla realtà economica e organizzativa del rapporto.
  • La mancata produzione del principale documento probatorio può comportare l’annullamento dell’accertamento, perché impedisce sia al contribuente di difendersi sia al giudice di controllare la fondatezza della pretesa.
  • In situazioni analoghe, è opportuno verificare se l’avviso indica chiaramente le fonti della prova, se tali documenti sono stati allegati o prodotti e se il contribuente ha avuto la concreta possibilità di esaminarli e contestarli.

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