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Sentenza

Sentenza del 05/01/2018 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Disconoscimento del credito dedotto perché relativo a esercizio la cui dichiarazione risulta omessa -Verifiche e valutazioni giuridiche - Sussistenza - Emissione di motivato avviso di rettifica - Necessita - Iscrizione a ruolo ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Illegittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione ha disconosciuto un credito d’imposta utilizzato in compensazione o dedotto nell’anno successivo, ritenendolo non spettante perché riferito a un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione risultava omessa. Il credito è stato recuperato mediante iscrizione diretta a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, senza previa emissione di un motivato avviso di rettifica. La controversia riguarda quindi la legittimità dell’utilizzo della procedura automatizzata, considerato che il disconoscimento richiedeva verifiche e valutazioni giuridiche sull’esistenza e sulla spettanza del credito.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta illegittima. L’iscrizione diretta a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 è ammessa soltanto quando l’importo dovuto sia determinabile attraverso un mero controllo cartolare dei dati dichiarati. Quando, invece, l’Amministrazione deve verificare la sussistenza del credito e compiere valutazioni giuridiche, deve emettere un motivato avviso di rettifica o di accertamento. Poiché nel caso concreto il credito è stato disconosciuto per ragioni non riconducibili a un semplice controllo automatizzato, la cartella è stata considerata illegittima.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    La diretta iscrizione a ruolo è legittima solo ove il dovuto sia determinabile sulla base di un mero controllo cartolare.

    La norma consente il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo soltanto per errori immediatamente rilevabili dai dati dichiarati o dal loro confronto con le informazioni disponibili. Non può essere utilizzata quando occorrono verifiche sostanziali o valutazioni giuridiche sulla spettanza di un credito.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 è legittimo per errori meramente formali o matematici, immediatamente desumibili dalla dichiarazione, ma non per contestazioni che richiedono un esame sostanziale del diritto del contribuente.
  • Il disconoscimento di un credito d’imposta, anche se collegato a una dichiarazione omessa, richiede un motivato avviso di rettifica o di accertamento quando l’Amministrazione deve verificare l’origine, l’esistenza o la spettanza del credito.
  • La cartella di pagamento è illegittima se utilizzata per introdurre per la prima volta una contestazione fondata su valutazioni giuridiche non risultanti da un semplice controllo cartolare.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra recupero automatico di un importo aritmeticamente errato e contestazione sostanziale del diritto al credito: solo il primo caso può normalmente essere gestito tramite iscrizione diretta a ruolo.

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