L.R. FVG 5/2021
Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia le politiche integrate di sicurezza, l’Osservatorio regionale, i finanziamenti per interventi di sicurezza, la sicurezza partecipata e l’ordinamento della polizia locale. Prevede regolamenti attuativi e norme transitorie; alcune misure sono legate a scadenze e bilanci 2021-2023, mentre la legge resta strutturalmente vigente salvo abrogazioni successive.
Politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale del Friuli Venezia Giulia
Politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale del Friuli Venezia Giulia
La legge definisce il quadro regionale delle politiche integrate di sicurezza, del coordinamento con gli enti locali e dell’assetto della polizia locale nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si coordina con la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Finalità e impostazione generale
La Regione considera sicurezza urbana e territoriale condizioni primarie per la vita civile e promuove il coordinamento tra Regione, enti locali e altri soggetti pubblici. La legge mira a:
- sviluppare politiche locali e integrate per la sicurezza;
- fissare indirizzi generali per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale comunali e associati;
- stabilire criteri generali per un sistema permanente di formazione del personale. Gli interventi in materia di sicurezza civica e polizia locale sono ricondotti anche alla logica della “sicurezza integrata” e alla prevenzione dei fenomeni contrari alla legalità e alla convivenza civile.
Politiche regionali per la sicurezza
La Regione promuove l’integrazione tra politiche regionali, interventi degli enti locali e azioni statali di contrasto alla criminalità. Le linee di intervento riguardano, tra l’altro:
- conoscenza, scambio e diffusione di informazioni sui fenomeni criminali;
- istituzione e coordinamento dei Corpi di polizia locale;
- raccolta e monitoraggio dei dati sull’organizzazione e sulle funzioni della polizia locale;
- interoperabilità delle banche dati regionali e locali;
- coordinamento in situazioni di emergenza;
- uso di tecnologie per collaborazione e comunicazione tra polizie locali e Forze dell’ordine;
- sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.
Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana
Presso la direzione regionale competente è operante l’Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull’attuazione delle politiche integrate di sicurezza. Esso fornisce supporto conoscitivo periodico e svolge funzioni di orientamento, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi previsti dalla legge. In particolare analizza:
- fenomeni di criminalità sul territorio regionale;
- devianza, emarginazione e bullismo;
- criminalità connessa a stupefacenti e abuso di alcol;
- usura e reati contro il patrimonio;
- immigrazione clandestina;
- percezione dell’insicurezza;
- effetti dei progetti di intervento per la sicurezza. L’Osservatorio promuove anche percorsi educativi nelle scuole e presenta alla Giunta una relazione periodica. Opera in collaborazione con l’Osservatorio regionale antimafia.
Funzionamento dell’Osservatorio
Le funzioni sono svolte dalla struttura regionale competente, che può avvalersi di personale regionale, dirigenti, università, istituti di ricerca, soggetti pubblici e privati con competenze specifiche, rappresentanti della polizia locale, degli enti locali, del volontariato e delle associazioni ambientali riconosciute.
Sistema regionale di politiche integrate e programmazione finanziaria
La Regione sostiene accordi con lo Stato, patti locali per la sicurezza urbana integrata, accordi con autorità di pubblica sicurezza e altre iniziative regionali e locali per la sicurezza e la legalità, inclusa la sicurezza partecipata. Ogni anno, entro il 30 aprile, la Giunta approva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente. Il programma individua:
- criticità e priorità territoriali;
- interventi finanziabili;
- risorse, criteri e modalità di finanziamento. Gli interventi finanziabili comprendono videosorveglianza, sedi e sale operative, sistemi informativi e tecnologici, dotazioni strumentali, progetti sperimentali, sicurezza stradale, prevenzione ambientale, rigenerazione urbana, tutela delle fasce deboli, sicurezza partecipata e integrazione con altre politiche regionali.
Contributi per sistemi di sicurezza presso immobili e attività
La Regione può destinare risorse ai Comuni, singoli o associati, per contributi non inferiori al 60% della spesa, anche su spese già sostenute, per acquistare, installare, potenziare o attivare sistemi di sicurezza presso:
- abitazioni di persone fisiche residenti in Regione da almeno cinque anni;
- condomini, per le parti comuni;
- immobili religiosi e di culto;
- immobili destinati ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
- edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali. La disciplina attuativa è demandata a regolamento regionale.
Collaborazione con la sicurezza sussidiaria
La Regione sostiene la collaborazione tra polizia locale e operatori della sicurezza sussidiaria. Gli enti locali possono avvalersi, nel rispetto della normativa statale, di:
- personale degli istituti di vigilanza privata per la salvaguardia di beni e servizi;
- addetti ai servizi di controllo, per attività di supporto alla fruibilità e vivibilità degli spazi pubblici, anche come “steward urbano”. Si tratta di attività aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle della polizia locale, dirette dal comandante o responsabile del servizio. La Giunta adotta linee di indirizzo per uniformare l’impiego di tali soggetti.
Sicurezza partecipata, volontari e cittadinanza attiva
La legge riconosce il ruolo delle comunità locali nella sicurezza del territorio e sostiene iniziative di partecipazione attraverso:
- volontari per la sicurezza;
- gruppi di vicinato;
- gruppi di cittadinanza attiva o comunque denominati. Tali attività non possono mai sostituire la vigilanza o il presidio di competenza della polizia locale.
Volontari per la sicurezza
La Regione promuove il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato e associazioni, incluse associazioni d’arma e delle Forze dell’ordine. Il 5 dicembre è individuato come “Giornata regionale dei Volontari per la Sicurezza”. Il volontariato opera sotto vigilanza e secondo le indicazioni del comandante o responsabile della polizia locale, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico-sportivi. Un regolamento regionale disciplina:
- requisiti e compiti;
- modalità del servizio;
- dotazioni e dispositivi di protezione;
- formazione;
- copertura assicurativa;
- elenco regionale dei volontari, con iscrizione, aggiornamento e cancellazione. Le disposizioni non si applicano al volontariato di protezione civile.
Forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato
La Regione riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva, in particolare del controllo di vicinato, come strumenti per migliorare senso civico, solidarietà, prevenzione delle criticità territoriali, vivibilità degli spazi pubblici e rapporto tra popolazione, servizi comunali e polizia locale.
Titolarità e funzioni della polizia locale
I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale e le esercitano tramite Corpi o Servizi, in forma singola o associata. I Corpi e i Servizi svolgono funzioni di vigilanza, supporto e controllo, tra cui:
- osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti comunali;
- tutela del patrimonio pubblico;
- servizi d’ordine, vigilanza e scorta;
- partecipazione alla protezione civile;
- informazione, accertamento e rilevazione dati;
- soccorso in caso di calamità o disastri;
- controlli ambientali e urbanistico-edilizi;
- polizia amministrativa, giudiziaria, pubblica sicurezza e stradale;
- supporto ai tributi locali;
- rappresentanza e scorta del gonfalone. Il sindaco o il delegato, e nelle Comunità i soggetti previsti dalla legge, esercitano vigilanza e direttive sul comandante o responsabile.
Ambito territoriale, Distretti e Presidi
L’organizzazione dei Corpi deve tener conto di efficienza, efficacia, continuità operativa e caratteristiche territoriali, incluse eventuali minoranze linguistiche. Gli ambiti territoriali dei Corpi sono denominati “Distretti”; i Corpi assumono la denominazione di “Corpo del Distretto di polizia locale”. Nei Distretti delle forme collaborative possono essere istituiti Presidi come unità di decentramento operativo. Tra Distretti contermini è possibile stipulare convenzioni per ambiti denominati “Area interdistrettuale di polizia locale”.
Standard organizzativi dei Corpi e dei Servizi
Il Corpo di polizia locale è una struttura complessa, anche intercomunale, con almeno 12 operatori; il numero scende a 8 se il Comune di riferimento è montano o se la maggioranza dei Comuni associati è montana. Il Corpo deve assicurare servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione incidenti, e la reperibilità su almeno due turni. Nei Comuni privi di Corpo operano i Servizi di polizia locale, retti da un responsabile. Sono previsti criteri di omogeneità, tra cui:
- almeno un’unità operativa ogni 1.000 residenti;
- copertura minima giornaliera in base alla consistenza del Corpo:
- 8-40 unità: almeno 12 ore su due turni;
- 41-100 unità: almeno 18 ore su tre turni;
- oltre 100 unità: 24 ore su quattro turni. L’attività si svolge in uniforme, salvo autorizzazione all’uso dell’abito civile. Il personale di polizia locale è soggetto alla regola di esclusione del part-time, salvo diversa previsione regolamentare per esigenze stagionali.
Funzioni della Regione in materia di polizia locale
La Regione esercita funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, sostegno operativo, formazione e aggiornamento professionale. In particolare:
- adotta atti di indirizzo e standard organizzativi;
- definisce criteri integrativi dei requisiti minimi di dotazione organica;
- coordina l’organizzazione anche tramite regolamenti;
- definisce procedure operative, modulistica unica e programmi gestionali unici, anche plurilingui nei territori delle minoranze;
- favorisce l’adeguamento tecnologico delle centrali operative e il raccordo telematico.
Coordinamento regionale della polizia locale
La Regione, avvalendosi degli uffici del Comune capoluogo, coordina i servizi di polizia locale per:
- attivare nuclei specialistici;
- coordinare unità operative in emergenza, anche in collaborazione con Forze di polizia dello Stato, Corpo forestale regionale e Protezione civile;
- favorire l’impiego temporaneo di operatori presso enti diversi da quello di appartenenza. Presso la struttura regionale competente è istituito un elenco del personale operativo volontario e delle dotazioni strumentali disponibili. Il personale operante resta alle dipendenze funzionali del comandante del territorio competente. Entro il 31 gennaio la Regione assegna al Comune capoluogo le risorse per tali attività; entro il 31 marzo il Comune capoluogo presenta una relazione annuale. La Giunta stabilisce inoltre risorse, criteri e modalità di incentivo per gli enti che mettono a disposizione personale e strumentazioni.
Competenza territoriale, gestione associata, comandi e distacchi
Il personale di polizia locale opera ordinariamente nel territorio dell’ente di appartenenza o della gestione associata. Può operare fuori territorio solo nei casi previsti dalla normativa statale e, tra gli altri, per missioni di collegamento/rappresentanza, flagranza, delega dell’autorità giudiziaria e attività connesse al coordinamento regionale. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale tramite Comunità, Comunità di montagna e convenzioni. Nella gestione associata mediante convenzione:
- devono essere definiti ente di dipendenza organizzativa, modalità di gestione, ripartizione di entrate e spese, apporti di mezzi e personale, armamento e recesso;
- la convenzione è ammessa solo tra Comuni contermini;
- è istituita una centrale operativa unica. I comandi e distacchi sono consentiti solo per compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e il personale opera funzionalmente sotto il comandante dell’ente richiedente, mantenendo il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza.
Servizi per conto di terzi
Gli enti locali possono prevedere l’uso straordinario o esclusivo di personale e mezzi della polizia locale per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali e di pubblico interesse, con tariffe specifiche e possibilità di esenzione per richieste di enti pubblici.
Personale, gradi e comandante
Il personale è suddiviso nelle categorie previste dal contratto collettivo; ai fini dei gradi, il personale non dirigenziale è ripartito in agenti, ispettori e commissari. I gradi hanno valore gerarchico e, a parità, prevalgono incarico, anzianità nel grado e anzianità di servizio. Il comandante, se non già titolare del grado più elevato, riceve temporaneamente quel grado per la durata dell’incarico. Il personale non può essere impiegato in compiti diversi da quelli previsti dalla legge. Le attività amministrative connesse ai compiti di polizia locale sono svolte normalmente da personale amministrativo, salvo casi eccezionali. Il Corpo non può essere struttura intermedia di settori più ampi né dipendere da diverso settore amministrativo. Il comando del Corpo è affidato a personale di comprovata professionalità e esperienza; in caso di incarico dirigenziale può essere affidato anche a personale di altre Forze di polizia. Il comandante cura impiego tecnico-operativo, formazione e attuazione delle direttive.
Elenco dei comandanti e responsabili
È istituito un elenco regionale dei comandanti e responsabili di polizia locale con almeno due anni di anzianità nel ruolo. Gli enti locali possono utilizzare l’elenco per individuare professionalità idonee all’incarico di comando. L’elenco è aggiornato con provvedimento del direttore della struttura competente su istanza dell’interessato.
Armamento e strumenti di autotutela
Il personale è dotato di armamento secondo la normativa statale. Può essere dotato anche di strumenti di autotutela, definiti da regolamento regionale e previsti nel regolamento del Corpo. In mancanza di specifica indicazione, l’uso si intende riferito ai servizi di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza.
Accesso ai ruoli e formazione iniziale
L’accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale. La Regione può prevedere una riserva, fino al 30% dei posti, per agenti e ispettori in servizio presso amministrazioni comunali, rispettivamente per l’accesso ai ruoli superiori. Per gli agenti è prevista una prova selettiva preliminare di cultura generale e psico-attitudinale. I vincitori frequentano il corso di formazione di base o di qualificazione professionale. Chi proviene dalle Forze di polizia dello Stato accede direttamente al corso-concorso e, se vincitore, frequenta un corso di aggiornamento prima dell’immissione in ruolo. La Regione disciplina con regolamento criteri e modalità di concorso, corsi e requisiti fisici, psico-attitudinali e titoli di ammissione.
Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia
La Scuola cura formazione e aggiornamento professionale permanente del personale di polizia locale. Organizza:
- corsi-concorso e formazione di base;
- corsi di qualificazione per ispettore e commissario;
- corsi di formazione specifica per comandanti e responsabili;
- corsi di aggiornamento per tutto il personale. Può avvalersi di CeSFAM, Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale, università e altre realtà formative. Le amministrazioni del Comparto unico possono mettere a disposizione personale e strutture. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e il superamento delle prove finali è valutabile nelle progressioni di carriera.
Area contrattuale e Comitato tecnico regionale
È riconosciuta una specifica area contrattuale della polizia locale nell’ambito del contratto collettivo regionale del Comparto unico. In tale area si definiscono posizione giuridica, funzioni e posizioni economiche. È inoltre istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto da rappresentanti regionali e dei Corpi più rilevanti, con funzioni di studio, consulenza, uniformità operativa e valorizzazione delle buone pratiche. È prevista una seduta annuale aperta alle Associazioni Professionali di Polizia Locale che ne facciano richiesta. La partecipazione alle riunioni è attività di servizio.
Giornata della polizia locale e benemerenze
Il 20 gennaio di ogni anno si svolge la Giornata della polizia locale, in occasione di san Sebastiano. Il Comitato tecnico individua la sede sulla base delle candidature comunali e cura l’organizzazione. In tale occasione sono conferite benemerenze regionali agli operatori, Corpi o Servizi distintisi nell’anno precedente. La Regione concede contributi al Comune sede della manifestazione.
Banca dati regionale delle polizie locali
Presso la struttura regionale competente è istituita la banca dati regionale delle polizie locali. I Corpi e i Servizi devono aggiornare sistematicamente la struttura sui dati, le informazioni e le attività svolte.
Regolamenti attuativi
La legge rinvia a numerosi regolamenti regionali per disciplinare in dettaglio:
- caratteristiche di mezzi, strumenti, divise, tessere di riconoscimento e distintivi di grado;
- requisiti e compiti dei volontari per la sicurezza;
- strumenti di autotutela;
- contributi per la Giornata della polizia locale;
- procedure, elenchi e criteri del coordinamento regionale;
- altri aspetti organizzativi previsti dalla legge.
Fondi per infortuni e difesa penale
È istituito un fondo per gli operatori di polizia locale e i loro familiari in caso di decesso o danni permanenti da infortunio subito in servizio. La domanda va presentata entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell’invalidità permanente. I contributi sono cumulabili con altre provvidenze e la Giunta disciplina importi e procedure. È inoltre istituito un fondo per finanziare gli oneri di difesa degli operatori nei procedimenti penali relativi ad atti o fatti connessi all’espletamento del servizio. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall’erogazione.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati in materia di sicurezza urbana e territoriale. La Giunta presenta una relazione biennale che riguarda, in particolare:
- attività dell’Osservatorio;
- stato di avanzamento del Programma regionale di finanziamento;
- utilizzo dei volontari e delle forme di cittadinanza attiva;
- organizzazione, dotazioni e gestione associata dei Corpi di polizia locale. In prima applicazione, la relazione doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2022.
Abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga la previgente legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, e numerose disposizioni sparse in altre leggi regionali che regolavano sicurezza urbana, polizia locale, volontariato e contributi connessi. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la normativa previgente. Fino all’adozione dei nuovi regolamenti restano efficaci i regolamenti regionali indicati dalla norma transitoria. Sono previste anche disposizioni speciali transitorie:
- per l’anno 2021, le risorse del coordinamento regionale sono assegnate al Comune capoluogo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo;
- chi già esercitava funzioni di comandante o responsabile alla data di entrata in vigore può iscriversi nell’elenco regionale anche senza il requisito di anzianità;
- fino all’attivazione del primo corso-concorso regionale restano salve le procedure concorsuali già avviate dai singoli enti locali;
- il Comitato tecnico regionale doveva essere nominato entro 60 giorni dall’entrata in vigore;
- gli enti locali dovevano adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi.
Aspetti finanziari
La legge autorizza spese per il triennio 2021-2023 per le attività di Osservatorio, coordinamento, politiche di sicurezza, formazione, Giornata della polizia locale, fondo infortuni e fondo difesa penale, con imputazione alle missioni e ai programmi di bilancio indicati dalla norma. Sono inoltre previste rimodulazioni e storni interni di bilancio, nonché l’allegato tecnico per la variazione di bilancio.
Obsolescenza pratica
La legge resta una disciplina quadro vigente per il Friuli Venezia Giulia, ma le parti strettamente legate a esercizi finanziari, termini di prima applicazione e adempimenti transitori del 2021-2022 sono ormai esaurite e non hanno più utilità operativa diretta.
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