L.R. FVG 8/2021
Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 8/2021 aggiorna il testo unico sul procedimento amministrativo per semplificare e digitalizzare l’azione amministrativa regionale. Ridefinisce principi, obblighi informativi nell’avvio del procedimento e disciplina il rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi. Abroga numerose disposizioni ormai superate della LR 7/2000 e di leggi collegate. In vigore dal 18 giugno 2021.
Semplificazione amministrativa regionale e modifica del testo unico sul procedimento amministrativo (LR Friuli Venezia Giulia 7/2000)
Semplificazione amministrativa regionale e modifica della disciplina sul procedimento
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 28 maggio 2021, n. 8 interviene sul testo unico regionale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso per rafforzare la semplificazione, l’omogeneità della modulistica e la digitalizzazione dell’azione amministrativa. Le modifiche operano nell’ambito delle competenze regionali e si applicano al solo territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Finalità e criteri generali
La legge si colloca nel quadro della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1, e mira a rendere più semplice, rapida e coordinata l’azione amministrativa regionale. Viene ribadito che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale, si applica la legge n. 241/1990.
I principi richiamati sono quelli costituzionali, dell’ordinamento comunitario e della disciplina statale sul procedimento amministrativo. L’azione amministrativa regionale deve essere improntata a:
- imparzialità, proporzionalità e legittimo affidamento;
- pubblicità, economicità, efficacia ed efficienza;
- contenimento della spesa pubblica e riduzione degli oneri per imprese e cittadini;
- semplificazione e uniformità delle procedure;
- piena attuazione del principio “innanzitutto digitale”, con informatizzazione e interoperabilità dei procedimenti.
La legge regionale di semplificazione annuale, prevista dalla LR 1/2020, deve contenere misure coerenti con tali principi.
Modulistica e coordinamento con i portatori di interesse
Il provvedimento valorizza il ruolo del Comitato permanente alla semplificazione, che deve condividere con le organizzazioni rappresentative dei portatori di interessi, con gli ordini professionali e con i consulenti d’impresa il contenuto di direttive finalizzate ad assicurare l’adozione omogenea della modulistica relativa ai procedimenti amministrativi regionali.
Avvio del procedimento: contenuti obbligatori della comunicazione
La disciplina regionale sull’avvio del procedimento viene integrata rafforzando il contenuto informativo della comunicazione. In particolare, la comunicazione deve indicare anche:
- il domicilio digitale dell’Amministrazione competente;
- il responsabile dell’istruttoria;
- i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
- nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione dell’istanza;
- le modalità telematiche per prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare i diritti previsti dalla legge, tramite il punto di accesso telematico o altre modalità digitali;
- l’ufficio presso il quale visionare gli atti non disponibili o non accessibili in via telematica.
Rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi
La legge introduce e disciplina il rappresentante unico regionale, figura chiamata a esprimere in modo definitivo, univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione nelle conferenze di servizi previste dalla normativa statale.
La disciplina rafforzata prevede che, quando in una conferenza siano coinvolti più procedimenti regionali:
- la Direzione centrale competente individua il rappresentante unico dell’Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenendo conto dell’interesse prevalente;
- alle conferenze possono partecipare, su richiesta del rappresentante unico, anche i funzionari delle strutture regionali coinvolte;
- il rappresentante unico chiede entro la data della prima riunione il rilascio di intese, concerti, nulla osta e assensi;
- tali atti sono di regola acquisiti in modalità asincrona, con un termine non inferiore a dieci giorni.
La disciplina si applica anche alle conferenze di servizi convocate dall’Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui alla normativa di riferimento.
Conferenza interna e determinazione conclusiva
Se la determinazione è particolarmente complessa o gli atti non sono stati acquisiti in via asincrona, il rappresentante unico regionale può convocare una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità per l’acquisizione degli atti. La convocazione deve arrivare alle strutture interessate almeno tre giorni prima e la documentazione necessaria deve essere resa disponibile contestualmente.
La determinazione conclusiva della conferenza interna:
- sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato delle strutture partecipanti;
- costituisce la posizione unitaria dell’Amministrazione regionale.
Abrogazioni e riassetto normativo
La legge procede anche a un ampio riassetto del testo unico regionale, abrogando diverse disposizioni ormai superate della LR 7/2000 e di leggi modificative precedenti. Sono inoltre abrogate singole norme di leggi regionali del 1999, 2004 e 2012 che avevano apportato modifiche al medesimo testo unico.
Nel complesso, il provvedimento mira a ridurre frammentazione, duplicazioni e passaggi procedimentali, consolidando una disciplina regionale più lineare e digitale.
Decorrenza
La legge è in vigore dal 18 giugno 2021.
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