Sentenza n. 309/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 249/2024 pubblicata il 12 aprile 2024 dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro, notificata a mezzo pec il 7 maggio 2024 e passata in giudicato come da relativa attestazione di cancelleria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta integrale ottemperanza del Ministero alla sentenza azionata. Non essendo più necessario adottare misure esecutive, il giudizio è stato definito in conformità alle conclusioni modificate dalla ricorrente. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siena relativa all'accredito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Siena, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla l. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero all'accredito dei relativi importi, con interessi legali, e al pagamento delle spese processuali. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha eseguito la pronuncia; la ricorrente ha quindi modificato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e rimettendosi al giudice per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
l. n. 107/2015
È richiamata quale fonte del diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale azionato, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'intervenuta esecuzione del giudicato consente al giudice dell'ottemperanza di definire il giudizio senza adottare ulteriori misure esecutive, prendendo atto dell'adempimento sopravvenuto.
- In caso di cessazione della materia del contendere per spontanea ottemperanza dell'amministrazione, le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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