Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto invalido all'80% aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti. La Corte d'appello aveva escluso per tale pensione l'applicazione del differimento di 12 mesi cd. finestra mobile previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, ritenendo altresì che tale sistema fosse venuto meno per effetto dell'art. 24, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, per avere la sentenza escluso l'applicazione generale delle finestre anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%; e violazione dell'art. 24, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, per avere la sentenza ritenuto abolito il sistema delle finestre mobili con effetto sul caso in esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi del ricorso. Ha ribadito il principio già affermato in precedenti decisioni secondo cui, in tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80%, il regime delle finestre mobili previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010 si applica anche a tali soggetti; inoltre, la successiva riforma Fornero ha eliminato le finestre mobili solo per i soggetti cui la stessa riforma ridisegna i requisiti pensionistici, non anche per chi resta disciplinato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza immediata della pensione senza applicare il differimento annuale, e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità; resta applicabile ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.
D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010
il regime delle cd. finestre mobili di 12 mesi si applica anche agli invalidi con invalidità non inferiore all'80%, estendendosi a tutti i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia nelle categorie richiamate dalla norma.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, convertito in L. n. 214 del 2011
ha eliminato il sistema delle finestre mobili solo per i soggetti i cui requisiti pensionistici sono ridefiniti dalla stessa riforma, non per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità disciplinata dal D.Lgs. n. 503 del 1992.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il differimento di accesso previsto dalla disciplina delle finestre mobili si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, quando la norma abbia un ambito soggettivo formulato in termini ampi.
- La successiva eliminazione generale delle finestre mobili non incide sui trattamenti per i quali il legislatore non ha ridisegnato i requisiti pensionistici e che restano regolati da una disciplina speciale non espressamente abrogata.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge è fondata quando la decisione di merito escluda l'applicazione di una norma speciale senza considerare il suo tenore testuale e il coordinamento sistematico con le norme successive.
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