Sentenza del 26/09/2018 n. 6458 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario-Processo cartaceo in primo grado - Processo telematico in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello notificato tramite modalità telematica è stato ritenuto ammissibile e valido. La modalità cartacea utilizzata in primo grado non impedisce l'utilizzo del processo telematico in appello, purché la notifica sia stata effettuata nel periodo e nel territorio in cui tale modalità era consentita. Il contribuente ha quindi ottenuto una decisione favorevole sulla questione processuale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità dell'appello notificato telematicamente, nonostante il ricorso introduttivo di primo grado fosse stato avviato in modalità cartacea. Il contribuente sosteneva la validità della notifica telematica, ritenendo applicabile una corretta interpretazione dell'articolo 10, comma 3, del DM 163/2013. Inoltre, la notifica era stata effettuata dopo il 15 aprile 2017, data dalla quale nel Lazio era consentita la notifica telematica degli atti di appello.
Norme richiamate
Art. 16 del D.lgs. n. 546/1992
Disciplina le modalità di comunicazione e notificazione degli atti nel processo tributario e costituisce il riferimento generale per la validità delle notifiche processuali.
Art. 10, comma 3, del DM n. 163/2013
È stato interpretato nel senso che l'utilizzo della modalità telematica in appello non è escluso dal fatto che il giudizio di primo grado sia stato introdotto in modalità cartacea.
Art. 3 del DM n. 163/2013
Ha costituito la base normativa per l'adozione dei provvedimenti attuativi che hanno individuato tempi e ambiti territoriali di operatività del processo tributario telematico.
DM 15 dicembre 2016
Ha reso possibile nel Lazio la notifica telematica del ricorso in appello a decorrere dal 15 aprile 2017; una notifica effettuata successivamente a tale data è stata considerata tempestivamente compiuta secondo la modalità telematica.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adozione della modalità cartacea in primo grado non impedisce necessariamente l'utilizzo della modalità telematica nel grado di appello.
- La validità dell'appello telematico deve essere verificata con riferimento alla normativa vigente al momento della notifica e al territorio in cui l'atto è stato effettuato.
- Occorre controllare la data di piena operatività del processo telematico nella circoscrizione competente: una notifica telematica effettuata prima dell'abilitazione territoriale può essere inammissibile, mentre una notifica successiva può essere valida.
- La scelta della modalità telematica in appello deve comunque rispettare le regole tecniche, i termini processuali e gli ulteriori requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile.
- La diversità tra modalità cartacea e telematica nei diversi gradi di giudizio, di per sé, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
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