Sentenza del 13/06/2016 n. 781 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IMPOSTE SULREDDITO - Irpef - Iva - Accertamento - disconoscimento della deducibilità dicosti, siccome da ricollegare ad operazioni inesistenti - Onere della prova.ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONI CONTROLLI - Rettifica ex art. 39, I comma lett. d)Dpr 600/1973 - Illegittimità dell'avviso. Nel caso didisconoscimento di costi per fatture ricollegate ad operazioni inesistenti, nonsono sufficienti le dichiarazioni rese da terzi, che non danno luogo apresunzioni qualificate, ma costituiscono soltanto indizi e che necessitano diulteriori elementi di prova. Il disconoscimento di costi corroborati darisultanze documentali e ritualmente contabilizzati, necessita il riscontro dipresunzioni gravi, precise e concordanti, nella specie non sussistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché l'Amministrazione non ha fornito un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. Le dichiarazioni di terzi, non supportate da ulteriori elementi idonei, non sono state ritenute sufficienti a superare la documentazione contabile e fiscale prodotta dal contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha ritenuto indeducibili alcuni costi documentati da fatture, considerandoli riferiti a operazioni inesistenti, e ha proceduto alla rettifica ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che i costi risultavano da documentazione regolare ed erano stati correttamente contabilizzati. Secondo la sentenza, le sole dichiarazioni rese da terzi non costituiscono presunzioni qualificate, ma meri indizi, e devono essere corroborate da ulteriori elementi probatori. Per disconoscere costi documentati e contabilizzati occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Rettifica del reddito d'impresa mediante accertamento analitico-induttivo
La rettifica non può fondarsi su elementi generici o su sole dichiarazioni di terzi quando i costi risultano documentati e regolarmente contabilizzati; sono necessarie presunzioni gravi, precise e concordanti.
Principio dell'onere della prova in materia di operazioni inesistenti
L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e concordanti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la conseguente indeducibilità dei costi. Le dichiarazioni di terzi hanno valore di indizio e richiedono ulteriori riscontri.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione disconosce costi risultanti da fatture e regolarmente contabilizzati, deve dimostrare l'inesistenza delle operazioni con un insieme di elementi probatori gravi, precisi e concordanti.
- Le dichiarazioni rese da terzi possono contribuire alla prova, ma di regola non sono sufficienti da sole a fondare il recupero fiscale se non sono corroborate da documenti, verifiche o altri riscontri oggettivi.
- La regolare tenuta della contabilità e la presenza di fatture non impediscono l'accertamento, ma costituiscono elementi difensivi rilevanti che l'Amministrazione deve superare con una motivazione e una prova adeguate.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare fatture, contratti, ordini, prove dei pagamenti, documenti di consegna e ogni elemento idoneo a dimostrare l'effettività delle operazioni.
- L'accertamento fondato esclusivamente su indizi deboli o non coordinati può essere annullato per insufficienza della prova e della motivazione.
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