Ordinanza n. 440/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione di ARERA 12 luglio 2022, 325/2022/E/EEL, recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Xi Energy Partners S.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica (procedimento avviato con la deliberazione 217/2021/E/EEL)”, notificata alla ricorrente in data 14.07.2022 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA del 12 luglio 2022 recante l’adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato relativa a strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica
Esito
La controversia
La società ha impugnato per l’annullamento la deliberazione ARERA 12 luglio 2022, n. 325/2022/E/EEL, e gli atti presupposti, conseguenti o connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito e ha chiesto la fissazione dell’udienza pubblica.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né si è pronunciato sui motivi di ricorso. In vista dell’udienza pubblica fissata per il 18 novembre 2026, ha disposto un incombente istruttorio a carico di ARERA, da adempiere entro il 17 giugno 2026. L’Autorità dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, indicando in particolare l’eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza effettiva dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito o comunque idonei a incidere sull’esito del giudizio. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
Il TAR richiama la disciplina dei poteri istruttori del giudice amministrativo e, sulla base di essa, dispone l’acquisizione di chiarimenti documentati dall’amministrazione prima della decisione di merito.
Massime di principio
- Prima della decisione di merito il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione di chiarimenti documentati e aggiornati dall’amministrazione quando tali elementi siano necessari per ricostruire la vicenda controversa e verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può comunque verificare d’ufficio l’effettiva attualità di tale interesse alla luce di eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti.
- Gli incombenti istruttori possono essere finalizzati non solo all’accertamento dei fatti rilevanti per il merito, ma anche alla verifica di sopravvenienze potenzialmente incidenti sull’esito del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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