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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04977/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato patrimoniale non specificato nel testo e, soprattutto, aveva negato la particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive. Il primo motivo contestava la motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che l'offesa sarebbe stata tenue; il secondo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'omessa valutazione di una memoria difensiva; il terzo censurava il diniego di sostituzione della pena con la libertà controllata o la semidetenzione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, valorizzando il danno patrimoniale non trascurabile, la mancata offerta risarcitoria e i molteplici precedenti penali, anche della stessa indole. Ha giudicato indeducibile e comunque infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che la memoria difensiva non era stata allegata e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva già considerato gli elementi decisivi relativi alla personalità negativa e alla capacità a delinquere. Ha infine ritenuto indeducibile il motivo sulle pene sostitutive perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e perché la Corte d'appello aveva congruamente escluso la sostituibilità della pena in ragione dell'inclinazione dell'imputato alla inosservanza delle prescrizioni dell'autorità, desunta dai precedenti per evasione e violazioni connesse alle misure di prevenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    i criteri indicati nel primo comma ... sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego

    La causa di non punibilità può essere riconosciuta solo se tutte le condizioni richieste risultano positivamente valutate; il diniego può invece fondarsi anche sulla negatività di uno solo dei criteri rilevanti.

  • art. 121 c.p.p.

    memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen.

    La memoria difensiva richiamata non era stata materialmente allegata al ricorso, impedendo alla Corte di verificarne la decisività.

  • art. 595 c.p.p.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice deve poter valorizzare negativamente anche un solo elemento ostativo tra quelli richiesti dall'art. 131-bis c.p.; il giudizio di non punibilità richiede invece una valutazione complessiva positiva di tutti i presupposti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria l'espressa confutazione di ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre in modo pedissequo i motivi già disattesi in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla decisione impugnata.
  • La mancata allegazione al ricorso di un documento o di una memoria difensiva impedisce alla Corte di cassazione di valutarne la decisività rispetto al motivo dedotto.
  • La scelta di non sostituire la pena detentiva con pene sostitutive può essere legittimamente fondata sulla personalità dell'imputato e su precedenti sintomatici di inosservanza delle prescrizioni dell'autorità.
  • In presenza di motivazione congrua e non illogica della sentenza di merito, il ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione del merito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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