Cassazione Civile, Ordinanza n. 07173/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di affitto di terreni siti in Pontecagnano. In primo grado il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del concedente volta alla risoluzione per grave inadempimento, disponendo il rilascio dei fondi e il pagamento di canoni insoluti. L'affittuario aveva proposto appello deducendo di non avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di rinvio dell'udienza di discussione. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo, da un lato, regolarmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza e, dall'altro, che l'eventuale vizio relativo alla mancata comunicazione del rinvio non imponesse la rimessione al primo giudice, ma la decisione nel merito; inoltre ha rilevato che l'appellante aveva dedotto solo vizi di rito senza formulare censure di merito. In cassazione l'affittuario ha denunciato violazione degli artt. 353, 354, 171 e 292 c.p.c. e dell'art. 59 disp. att. c.p.c., sostenendo che la mancata comunicazione del decreto di rinvio, intervenuta prima della scadenza del termine per la costituzione, non poteva essere trattata come vizio relativo a una parte contumace e doveva invece essere assimilata alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo, con conseguente rimessione al giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui ignorava la questione preliminare della nullità della notificazione dell'atto introduttivo, sulla quale si era formato giudicato interno, con conseguente qualificazione del ricorrente come contumace volontario nel primo grado. Ha inoltre ritenuto infondata la tesi per cui la mancata comunicazione del decreto di rinvio dell'udienza fosse equiparabile alla nullità della notificazione della citazione introduttiva: la notificazione dell'atto introduttivo è distinta dai successivi provvedimenti di gestione del processo e, una volta validamente instaurato il contraddittorio, la mancata comunicazione del rinvio non ricade nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Ne consegue che la corte territoriale correttamente avrebbe dovuto decidere nel merito, e che l'appellante, limitandosi a doglianze di rito, non aveva interesse sufficiente a proporre l'impugnazione. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
richiamato per ritenere regolare la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza
art. 353 c.p.c.
le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non estensibili oltre i casi previsti
art. 354 c.p.c.
la rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativamente previsti, tra cui la nullità della notificazione della citazione introduttiva
art. 171 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che il termine di costituzione decorresse fino alla prima udienza
art. 59 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo come norma sulla comunicazione del provvedimento di rinvio
art. 292 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità di notificazione/comunicazione
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione
Massime di principio
- La mancata comunicazione o notificazione di un successivo provvedimento di rinvio dell'udienza non è automaticamente assimilabile alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, perché questi atti hanno funzione diversa nel processo.
- Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative e non possono essere estese in via analogica a vizi processuali diversi da quelli espressamente previsti.
- Quando l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato, il vizio relativo a un successivo decreto di differimento dell'udienza non travolge la valida instaurazione del rapporto processuale e non impone la rimessione al primo giudice.
- L'appellante che censuri solo vizi di rito, in un caso in cui il giudice d'appello debba comunque decidere nel merito, deve formulare anche doglianze di merito, altrimenti difetta l'interesse all'impugnazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se trascura un giudicato interno formatosi su una questione preliminare decisiva e, perciò, non è idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07127/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07130/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07131/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07132/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07133/2023 del 10/03/2023
- ordinanza_civile · 10 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07134/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →