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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-251/21

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 July 2022. — Tigercat International Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Tigercat – Earlier EU figurative mark CAT – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-251/21

Giurisprudenza europea62021TJ0251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Tigercat International contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Caterpillar e negato la registrazione del segno Tigercat. I prodotti sono identici e il Tribunale ritiene che i segni CAT e Tigercat presentino una somiglianza sufficiente, anche alla luce del rafforzato carattere distintivo del marchio anteriore. È escluso che l’elevata attenzione del pubblico professionale o una dedotta coesistenza pacifica possano eliminare il rischio di confusione.

Marchio UE Tigercat/CAT: la Corte conferma il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per prodotti identici e segni simili

La questione giuridica

Se il segno richiesto "Tigercat" possa essere registrato come marchio UE per attrezzature forestali della classe 7 nonostante l’esistenza di un precedente marchio UE figurativo "CAT", in particolare: i) se i prodotti siano identici; ii) se i segni siano simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale; iii) se l’elevato grado di attenzione del pubblico professionale escluda il rischio di confusione; iv) se la pretesa coesistenza pacifica dei segni elimini tale rischio.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, esiste rischio di confusione quando i prodotti sono identici e i segni, valutati globalmente, presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media e una somiglianza concettuale elevata, soprattutto se il marchio anteriore ha un grado distintivo rafforzato. Il fatto che il pubblico di riferimento sia professionale e molto attento non esclude di per sé il rischio di confusione, perché resta possibile una percezione imperfetta del segno; inoltre, la coesistenza pacifica deve essere provata in modo oggettivo e, nel caso di un marchio UE anteriore, nell’intero territorio dell’Unione, cosa che nella specie non è avvenuta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Tigercat / CAT: rischio di confusione in opposizione tra marchi UE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione tra il marchio richiesto "Tigercat" e il precedente marchio UE figurativo "CAT". La questione centrale è l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel settore di macchine e attrezzature forestali.

Fatti e procedimento amministrativo

Tigercat International Inc. aveva chiesto nel 2013 la registrazione del segno verbale Tigercat per attrezzature forestali specializzate di classe 7. Caterpillar Inc. si era opposta invocando un marchio figurativo UE CAT e un marchio UE verbale CAT, registrati per prodotti delle classi 7 e 12, comprendenti anche macchine forestali. L’opposizione era stata accolta dall’Opposition Division e poi confermata dalla Board of Appeal, che aveva ravvisato rischio di confusione.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 26 agosto 2013, il Tribunale applica il regolamento n. 207/2009 ratione temporis, pur richiamando anche il regolamento (UE) 2017/1001 per le disposizioni sostanzialmente identiche. La ricorrente aveva inizialmente dedotto anche la violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, ma ha ritirato tale censura in udienza; il giudizio si è quindi concentrato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Pubblico di riferimento e grado di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è costituito da operatori professionali dell’Unione, con particolare attenzione nell’area anglofona considerata dalla Commissione di ricorso per ragioni di economia processuale. Pur riconoscendo che si tratta di un pubblico molto attento, il Tribunale ribadisce che anche un consumatore professionale si basa su una memoria imperfetta del marchio e non procede a un confronto minuzioso tra i segni.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma la valutazione della Board of Appeal secondo cui i prodotti sono identici, poiché i prodotti coperti dal marchio anteriore includono quelli oggetto della domanda. In base alla giurisprudenza, quando i prodotti del marchio anteriore comprendono quelli della domanda, la condizione di identità è soddisfatta.

Comparazione dei segni

Elementi distintivi e dominanti

Per il segno richiesto, il Tribunale ritiene che il pubblico anglofono scomporrà facilmente "Tigercat" negli elementi "tiger" e "cat", entrambi dotati di significato proprio. L’elemento "cat" è distintivo rispetto a macchine forestali, mentre "tiger" non assume carattere dominante: il fatto che il segno sia un marchio verbale senza elementi grafici specifici e che il termine sia collocato all’inizio non basta a rendere dominante "tiger".

Quanto al marchio anteriore, il Tribunale conferma che l’elemento verbale "cat" prevale sugli elementi figurativi, che restano sostanzialmente decorativi e non distolgono l’attenzione del pubblico dalla componente verbale.

Somiglianza visiva

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento "cat", presente come unico elemento verbale del marchio anteriore e parte finale del segno richiesto. Il Tribunale ritiene che tale coincidenza determini una somiglianza visiva almeno media, nonostante le differenze di lunghezza, la presenza del elemento iniziale "tiger" e la presenza di elementi figurativi nel marchio CAT.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, i segni condividono la pronuncia della parola "cat". Le differenze nel ritmo, nel numero di sillabe e nell’attacco iniziale non escludono la somiglianza, che viene confermata almeno a livello medio.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale considera i segni concettualmente altamente simili, perché entrambi evocano il concetto di "gatto". L’argomento secondo cui il marchio CAT sarebbe percepito come abbreviazione di "caterpillar" viene respinto, poiché ai fini del confronto concettuale rileva il significato immediato del segno come registrato. Anche nell’ipotesi in cui il pubblico associasse CAT a "caterpillar", tale associazione si estenderebbe comunque al segmento comune "cat" di Tigercat.

Valutazione globale del rischio di confusione

La decisione conferma l’approccio di interdipendenza tra i fattori rilevanti: identità dei prodotti, somiglianza visiva e fonetica almeno media, somiglianza concettuale elevata e carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore. Il Tribunale sottolinea che un marchio più distintivo beneficia di protezione più ampia e che, in tale contesto, il pubblico potrebbe ritenere che Tigercat sia una variante commerciale del marchio CAT o una linea di prodotti del medesimo titolare. Ne consegue la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Coesistenza pacifica e marchi di terzi

Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato sulla pretesa coesistenza pacifica dei segni. Chi invoca tale circostanza deve provarla in modo oggettivo e, quando il marchio anteriore è un marchio UE, deve dimostrare la coesistenza nell’intero territorio dell’Unione. La documentazione prodotta dalla ricorrente non era sufficiente, poiché non copriva l’intera UE né dimostrava l’assenza di confusione nel territorio rilevante. Parimenti irrilevante è la mera esistenza di altri marchi contenenti "cat", poiché si trattava di segni e prodotti diversi.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Tigercat International Inc. alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

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