Tribunale, Sentenza T-194/20
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 13 luglio 2022. — JF contro EUCAP Somalia. — Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Mancato rinnovo del contratto di lavoro a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Non discriminazione in base alla nazionalità – Periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Atti inscindibili dal contratto – Irricevibilità. — Causa T-194/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande fondate sugli articoli 263 e 268 TFUE perché gli atti di EUCAP Somalia sul mancato rinnovo del contratto erano strettamente contrattuali. Ha invece esaminato il ricorso sulla base della clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE, ma ha respinto tutti i motivi dedotti dal ricorrente. In particolare, ha escluso la violazione del diritto di essere ascoltato, della parità di trattamento, dell’accordo sul recesso del Regno Unito e del legittimo affidamento. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna del ricorrente alle spese.
Clausola compromissoria in contratto di lavoro di una missione PESC: irricevibilità del ricorso di annullamento e della domanda di responsabilità extracontrattuale; nel merito, rigetto delle censure contrattuali contro il mancato rinnovo del contratto di un agente britannico di EUCAP Somalia dopo la Brexit.
La questione giuridica
Se gli atti con cui EUCAP Somalia ha deciso di non rinnovare il contratto di un agente contrattuale britannico fossero impugnabili come atti separabili dal contratto ai sensi dell’articolo 263 TFUE e se la relativa domanda di risarcimento potesse fondarsi sull’articolo 268 TFUE; in subordine, se gli stessi atti fossero illegittimi o fonte di responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, per violazione del diritto di essere ascoltati, del principio di parità di trattamento e non discriminazione, dell’accordo sul recesso del Regno Unito e del principio di tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Quando il rapporto tra il ricorrente e una missione dell’Unione è di natura contrattuale e gli atti impugnati si limitano a dare attuazione alle clausole del contratto, tali atti non sono impugnabili con ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE né possono fondare una domanda di responsabilità extracontrattuale ex articolo 268 TFUE; la controversia va esaminata, se del caso, come controversia contrattuale ex articolo 272 TFUE. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che EUCAP Somalia non fosse tenuta ad ascoltare il ricorrente prima di decidere di lasciar scadere il contratto, che non vi fosse discriminazione né violazione della parità di trattamento, che l’accordo sul recesso non potesse essere invocato contro atti anteriori alla sua entrata in vigore e che non fossero state fornite garanzie precise idonee a fondare un legittimo affidamento al rinnovo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 50 TUE
- Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e c), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2012/389/PESC
- Decisione (PESC) 2018/1942
- Decisione (UE) 2020/135
- Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Articoli 126, 127, 129 e 185 dell’accordo sul recesso
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 130, paragrafo 1
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Clausola compromissoria – mancato rinnovo del contratto di un agente contrattuale di EUCAP Somalia
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da un agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia contro il mancato rinnovo del proprio contratto di lavoro, intervenuto in prossimità del recesso del Regno Unito dall’Unione. Il Tribunale esamina preliminarmente la natura degli atti contestati e, in seguito, i motivi dedotti in via subordinata sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente, cittadino del Regno Unito, aveva concluso con EUCAP Somalia una serie di contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità; l’ultimo era valido dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020. Il contratto conteneva una clausola compromissoria che attribuiva la competenza alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 272 TFUE, nonché una clausola che consentiva la risoluzione anticipata se il Regno Unito cessava di essere membro dell’Unione.
Con nota del 18 gennaio 2020 il capomissione comunicava agli agenti contrattuali internazionali britannici che i loro contratti sarebbero scaduti il 31 gennaio 2020; con lettera del 29 gennaio 2020 respingeva il ricorso interno del ricorrente e confermava il mancato rinnovo. Nel frattempo, il 24 gennaio 2020 era stato firmato l’accordo di recesso del Regno Unito, poi concluso dal Consiglio il 30 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
Domande e questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente chiedeva in via principale l’annullamento degli atti controversi ai sensi dell’articolo 263 TFUE e il risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 TFUE; in subordine chiedeva l’accertamento dell’illegittimità degli atti e il risarcimento ex articolo 272 TFUE. EUCAP Somalia sosteneva l’irricevibilità delle domande principali per la natura contrattuale della controversia.
Ricevibilità delle domande fondate sugli articoli 263 e 268 TFUE
Il Tribunale ricorda che il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE è ammissibile solo contro atti che producano effetti giuridici obbligatori al di fuori del rapporto contrattuale e implicanti l’esercizio di pubblici poteri. In presenza di un contratto che lega le parti, l’azione va normalmente trattata come controversia contrattuale.
Applicando tali principi, il Tribunale osserva che:
- le condizioni di impiego del personale internazionale di EUCAP Somalia sono fissate contrattualmente dall’articolo 7, paragrafo 4, della decisione 2012/389/PESC;
- il mancato rinnovo riguardava direttamente la scadenza prevista dal contratto;
- la lettera del 29 gennaio 2020 faceva seguito a un ricorso interno previsto dal contratto stesso;
- anche l’istruzione del comandante civile dell’operazione lasciava un margine di discrezionalità al capomissione nell’ambito del rapporto contrattuale.
Ne deriva che gli atti controversi hanno natura contrattuale e non sono impugnabili ex articolo 263 TFUE. Per le stesse ragioni, la domanda risarcitoria proposta ex articolo 268 TFUE è stata qualificata come domanda di responsabilità contrattuale e dichiarata irricevibile nella parte in cui era fondata sulla responsabilità extracontrattuale.
Competenza e diritto applicabile ex articolo 272 TFUE
Il Tribunale afferma la propria competenza in forza della clausola compromissoria. Ricorda poi che, in materia contrattuale, prevalgono le clausole del contratto e che il diritto nazionale rileva solo se necessario; tuttavia, quando si tratta di verificare il rispetto di diritti e principi della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione conserva piena competenza.
Poiché il contratto non indicava una legge applicabile per la controversia in esame e le parti hanno confermato che era sufficiente l’analisi del contratto e delle procedure operative standard, il Tribunale ha ritenuto non necessario individuare un diritto nazionale applicabile distinto.
Ricevibilità del ricorso subordinato ex articolo 272 TFUE
Il Tribunale respinge l’eccezione della convenuta contro la proposizione di domande in via subordinata. Il ricorrente può, in un unico atto, articolare una domanda principale e una subordinata su fondamenti diversi; inoltre, i motivi dedotti, pur formulati come violazioni del diritto dell’Unione, possono essere trasposti in chiave contrattuale quando si discute di un contratto soggetto alla clausola compromissoria.
Sono quindi ritenute ricevibili le domande in subordine fondate sull’articolo 272 TFUE.
Primo motivo: diritto di essere ascoltato
Il ricorrente sosteneva di aver dovuto essere ascoltato prima della nota del 18 gennaio 2020. Il Tribunale esamina sia il contratto sia la Carta.
Sul piano contrattuale, osserva che:
- l’articolo 21 del contratto disciplinava solo il ricorso interno dopo un atto pregiudizievole, non un’audizione preventiva;
- l’articolo 18 imponeva audizione e preavviso solo in caso di risoluzione anticipata, non di semplice scadenza naturale;
- la procedura interna di rinnovo prevista dalle standard operating procedures si applicava solo nei rinnovi legati alla valutazione della prestazione, non al caso di specie.
Sul piano della Carta, il Tribunale afferma che la nota del 18 gennaio 2020 si limitava a richiamare una scadenza già nota e non introduceva elementi nuovi idonei a configurare un provvedimento individuale pregiudizievole tale da imporre un’audizione preventiva. In ogni caso, anche ipotizzando una violazione, il ricorrente non ha dimostrato che il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Secondo motivo: parità di trattamento e non discriminazione
Il ricorrente lamentava una discriminazione in base alla nazionalità, poiché altri colleghi non britannici sarebbero stati mantenuti in servizio, nonché una disparità di trattamento rispetto ad agenti britannici di altre missioni PESC il cui contratto era stato prorogato.
Il Tribunale rileva che, al momento degli atti controversi, il ricorrente era ancora cittadino di uno Stato membro, ma la sua situazione non era comparabile a quella degli altri cittadini dell’Unione, perché il Regno Unito aveva già avviato il recesso ex articolo 50 TUE e il mancato rinnovo si inseriva in un contesto di incertezza sul suo status futuro. Tutti i contratti degli agenti britannici di EUCAP Somalia erano peraltro stati fatti scadere al 31 gennaio 2020.
Quanto al confronto con altre missioni PESC, il Tribunale osserva che non esiste uno status unico del personale delle missioni e che ciascuna missione gode di autonomia organizzativa e di gestione del personale. Ne consegue che non era possibile invocare, come termine di paragone, decisioni prese da altre missioni in contesti non omogenei.
Terzo motivo: violazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito
Il ricorrente invocava gli articoli 127 e 129 dell’accordo di recesso, sostenendo che durante il periodo di transizione il Regno Unito dovesse essere trattato, per certi aspetti, come uno Stato membro.
Il Tribunale respinge il motivo per due ragioni. Anzitutto, al momento della nota del 18 gennaio 2020 e della lettera del 29 gennaio 2020, l’accordo non era ancora entrato in vigore, essendo efficace solo dal 1° febbraio 2020. In secondo luogo, le disposizioni invocate sono norme sostanziali che non hanno efficacia retroattiva e non si applicano ad atti anteriori alla loro entrata in vigore. Gli atti controversi, anteriori al 1° febbraio 2020, non possono quindi essere considerati contrari all’accordo.
Quarto motivo: tutela del legittimo affidamento
Il ricorrente sosteneva di aver ricevuto assicurazioni che il suo contratto sarebbe stato rinnovato durante il periodo di transizione. Il Tribunale ribadisce che il legittimo affidamento richiede garanzie precise, incondizionate e provenienti da fonti autorizzate e affidabili.
Nel caso concreto, né l’anzianità di servizio né i precedenti rinnovi contrattuali equivalgono a garanzie di rinnovo. Inoltre, il messaggio di posta elettronica richiamato dal ricorrente non proveniva dall’autorità competente a decidere il rinnovo e, comunque, subordinava la prosecuzione del servizio a una valutazione dell’interesse del servizio, escludendo qualsiasi assicurazione incondizionata.
Esito e dispositivo
Poiché tutti i motivi dedotti in base all’articolo 272 TFUE sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. La pronuncia conferma, in sostanza, la distinzione tra atti amministrativi impugnabili e atti strettamente contrattuali nel contesto delle missioni PESC dell’Unione.
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