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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-165/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 luglio 2022 (Estratti). — JC contro EUCAP Somalia. — Clausola compromissoria – Agente contrattuale internazionale dell’EUCAP Somalia – Missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune – Risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di prova – Notifica della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Invio ad un indirizzo incompleto – Dies a quo del termine di ricorso interno preliminare a un ricorso giurisdizionale – Determinazione del diritto applicabile – Disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro – Nullità della clausola di prova – Notifica irregolare del preavviso – Indennità compensativa di preavviso – Pagamento retroattivo della retribuzione – Domanda riconvenzionale. — Causa T-165/20

Giurisprudenza europea62020TJ0165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato una controversia di lavoro tra un agente contrattuale e EUCAP Somalia, missione PESC, relativa alla risoluzione del contratto durante il periodo iniziale di prova. Ha ritenuto che la prima notifica del preavviso fosse nulla perché inviata a un indirizzo incompleto, ma che la seconda notifica del 3 dicembre 2019 avesse sanato l’irregolarità. Ha inoltre dichiarato nulla la clausola di prova, incompatibile con il diritto belga imperativo, e ha applicato il preavviso contrattuale di un mese, condannando la missione al pagamento delle somme dovute.

Clausola compromissoria nei contratti di lavoro delle missioni PESC: validità della notifica del preavviso, prevalenza delle disposizioni imperative del diritto belga e nullità della clausola di prova in un contratto a tempo determinato dell’EUCAP Somalia.

La questione giuridica

Se, in una controversia contrattuale di lavoro soggetta a clausola compromissoria a favore del giudice dell’Unione, la notifica del preavviso di licenziamento inviata a un indirizzo incompleto sia valida e produca effetti; se il ricorso interno preliminare sia tempestivo alla luce del dies a quo del termine contrattuale; se le disposizioni imperative del diritto belga del lavoro prevalgano su una clausola contrattuale di prova incompatibile; e quali conseguenze economiche derivino dall’irregolarità del preavviso e dalla successiva regolarizzazione della risoluzione.

Principio di diritto

Nei contratti di lavoro delle missioni dell’Unione soggetti a clausola compromissoria, il giudice dell’Unione applica in via principale il contratto e, in via suppletiva, il diritto nazionale scelto o strettamente collegato, senza che la clausola contrattuale possa eludere le disposizioni imperative di tale diritto. La notifica del preavviso di licenziamento inviata a un indirizzo incompleto è nulla se il datore di lavoro non prova una valida conoscenza dell’atto da parte del lavoratore; tuttavia, la successiva notificazione regolare può sanare l’irregolarità. Se la clausola di prova è incompatibile con norme imperative del diritto del lavoro applicabile, essa è nulla e va disapplicata; se il contratto prevede un preavviso più favorevole al lavoratore rispetto a quello legale, tale preavviso contrattuale prevale. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato nulla la prima notifica del 4 novembre 2019, ha ritenuto valida la risoluzione resa opponibile dal 5 dicembre 2019 e ha condannato EUCAP Somalia al pagamento della retribuzione dovuta per il periodo di mancato preavviso corretto e dell’indennità compensativa corrispondente al preavviso contrattuale di un mese.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Decisione 2012/389/PESC del Consiglio
  • Decisione (PESC) 2020/663 del Consiglio
  • Legge belga sui contratti di lavoro del 3 luglio 1978
  • Articoli 6, 37, 37/1, 37/2 e 40 della legge belga sui contratti di lavoro
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 84
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134

Clausola compromissoria – agente contrattuale EUCAP Somalia – risoluzione del contratto e preavviso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 272 TFUE proposto da un agente contrattuale internazionale di EUCAP Somalia contro la notifica della risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo determinato. La controversia tocca la validità della notifica del preavviso, la rilevanza del diritto del lavoro belga e gli effetti di una clausola di prova inserita nel contratto.

Fatti e svolgimento del rapporto di lavoro

JC era stato assunto come responsabile amministrativo e finanziario con contratto firmato il 20 e 21 agosto 2019, con inizio del servizio previsto per l’8 settembre 2019. Il contratto prevedeva una durata di dodici mesi, una clausola di prova di tre mesi e un preavviso di un mese per la risoluzione da parte di ciascuna parte. Era inoltre previsto un ricorso interno non disciplinare da esaurire prima di adire il Tribunale.

Nel corso della fase preparatoria all’assunzione, il ricorrente aveva fornito varie informazioni personali e sanitarie, dalle quali emergevano un trapianto di rene, terapia farmacologica continuativa e diabete secondario. Dopo una sospensione della presa di servizio, l’EUCAP Somalia aveva espresso preoccupazioni per lo stato di salute del ricorrente e per le condizioni sanitarie in Somalia. Dopo un incontro del 14 ottobre 2019, il capomissione aveva deciso la risoluzione del contratto.

Notifiche del 4 novembre e del 3 dicembre 2019

Con lettera del 4 novembre 2019, spedita l’8 novembre con raccomandata, l’EUCAP Somalia aveva notificato la risoluzione con preavviso di una settimana decorrente dal 18 novembre 2019, ma la lettera era stata inviata a un indirizzo privo di numero civico. Successivamente, con lettera del 3 dicembre 2019, ricevuta il 5 dicembre, la missione aveva nuovamente notificato la risoluzione, fissando un preavviso di una settimana decorrente dal 9 dicembre 2019.

Il ricorrente aveva poi presentato il ricorso interno il 2 gennaio 2020; la domanda era stata respinta il 24 gennaio 2020 per asserita tardività, sul presupposto che il termine decorresse dall’8 novembre 2019. Il Tribunale ha dovuto quindi valutare anzitutto la ricevibilità del ricorso e il dies a quo del termine contrattuale.

Diritto applicabile

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, la responsabilità contrattuale dell’Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto. In mancanza di una clausola espressa sulla legge applicabile, le parti avevano concordato che si applicasse il diritto belga; comunque, anche secondo l’articolo 8 del regolamento Roma I, il contratto presentava un collegamento più stretto con il Belgio.

Il giudice ha precisato che il contratto resta in linea di principio la fonte primaria, ma le clausole contrattuali non possono impedire l’applicazione delle disposizioni imperative del diritto nazionale del lavoro applicabile. Inoltre, le istituzioni dell’Unione, quando eseguono contratti, restano soggette alla Carta e ai principi generali del diritto dell’Unione.

Ricevibilità e termine per il ricorso interno

L’EUCAP Somalia sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché il ricorrente non avrebbe rispettato il termine di un mese per il ricorso interno previsto dall’articolo 21.1 del contratto. Il Tribunale ha invece affermato che il termine decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva possibilità di conoscere il contenuto dell’atto che gli arreca pregiudizio.

Sul punto, la missione non ha provato che il ricorrente avesse effettivamente ricevuto la lettera del 4 novembre 2019 nel novembre 2019. Al contrario, la documentazione mostrava che il ricorrente non ne era a conoscenza prima della successiva comunicazione del 31 gennaio 2020 e che aveva invece ricevuto e compreso la lettera del 3 dicembre 2019 il 5 dicembre 2019. Ne è derivato che il ricorso interno del 2 gennaio 2020 era tempestivo rispetto alla lettera del 3 dicembre 2019 e, quindi, che il ricorso giurisdizionale era ricevibile.

Notifica del preavviso e diritto belga del lavoro

Sul merito, il Tribunale ha esaminato la validità formale della notifica del 4 novembre 2019 alla luce del diritto belga, che richiede, a pena di nullità, la spedizione del licenziamento mediante raccomandata all’indirizzo corretto o tramite ufficiale giudiziario. Nel caso concreto, la lettera era stata inviata a un indirizzo incompleto, e la missione non aveva dimostrato una ricezione valida o una conoscenza effettiva dell’atto da parte del lavoratore.

Il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva sì indicato un indirizzo incompleto in un formulario, ma aveva successivamente comunicato il proprio indirizzo completo in altri documenti in possesso della missione. Perciò, EUCAP Somalia avrebbe potuto e dovuto reperire l’indirizzo corretto. La prima notifica è stata quindi dichiarata nulla; tuttavia, la seconda lettera del 3 dicembre 2019, ricevuta al domicilio completo del ricorrente, ha sanato l’irregolarità e reso la risoluzione regolare, valida e opponibile dal 5 dicembre 2019.

Clausola di prova e preavviso contrattuale

Il Tribunale ha poi affrontato la questione della clausola di prova contenuta nell’articolo 17.2 del contratto. Secondo il diritto belga richiamato in causa, le clausole di prova nei contratti di lavoro sono state abrogate e non possono essere validamente mantenute se limitano i diritti del lavoratore; tale disciplina ha natura imperativa.

Di conseguenza, la clausola di prova contrattuale è stata dichiarata nulla e disapplicata. Il giudice ha però precisato che, anche prescindendo dalla clausola di prova, il contratto conteneva all’articolo 18.1 una disciplina più favorevole per il lavoratore, prevedendo un preavviso di un mese. Poiché il diritto belga consente clausole contrattuali più favorevoli, l’EUCAP Somalia avrebbe dovuto rispettare il preavviso di un mese previsto dal contratto, e non quello legale di una settimana.

Conseguenze economiche e decisione finale

Pur avendo validamente notificato la risoluzione con la lettera del 3 dicembre 2019, la missione ha violato il termine di preavviso contrattuale. Il Tribunale ha quindi riconosciuto al ricorrente il diritto alla retribuzione per il periodo dal 26 novembre all’8 dicembre 2019 e all’indennità compensativa di preavviso corrispondente a un mese di retribuzione, dal 9 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020, con interessi al tasso legale belga.

È stata respinta la restante parte del ricorso, e la domanda riconvenzionale di EUCAP Somalia, fondata in subordine su vizio del consenso o forza maggiore per motivi medici, è stata respinta. La missione è stata condannata alle spese.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante perché conferma che, nei rapporti contrattuali delle missioni UE, le clausole compromissorie non consentono di neutralizzare norme imperative del diritto del lavoro nazionale applicabile. Inoltre, in materia di licenziamento, la corretta notifica all’ultimo indirizzo conosciuto resta essenziale; una notifica errata non è sanata dal solo invio materiale della lettera, ma può esserlo una successiva notifica regolare. Infine, clausole contrattuali più favorevoli al lavoratore, come un preavviso più lungo, possono prevalere sulla disciplina legale minima.

Come è indicizzato

Materielavoro pubblico internazionalemissioni pspcclausola compromissoriadiritto del lavoro belganotifica del licenziamento

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