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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-629/20

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 luglio 2022. — Delifruit, SA contro Commissione europea. — Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva clorpirifos – Determinazione dei limiti massimi applicabili ai residui di clorpirifos presenti nelle o sulle banane – Regolamento (CE) n. 396/2005 – Conoscenze scientifiche e tecniche disponibili – Altri fattori legittimi. — Causa T-629/20

Giurisprudenza europea62020TJ0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Delifruit contro il regolamento (UE) 2020/1085, che ha soppresso gli LMR del clorpirifos e fissato a 0,01 mg/kg il valore di base. Secondo il Tribunale, la Commissione poteva basarsi sulla dichiarazione EFSA del 31 luglio 2019 e non era obbligata a far valutare ulteriormente lo studio Josep Carreras, non essendo questo idoneo a modificare in modo significativo lo stato delle conoscenze scientifiche. Lo studio non costituisce neppure un “altro fattore legittimo” ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 396/2005.

Annullamento parziale del regolamento (UE) 2020/1085 sui limiti massimi di residui di clorpirifos nelle banane: irrilevanza dello studio Josep Carreras e legittimità del valore di 0,01 mg/kg

La questione giuridica

Se, nell’adottare il regolamento (UE) 2020/1085 che sopprime gli LMR del clorpirifos e fissa per difetto il valore di 0,01 mg/kg per le banane, la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione e violato l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento (CE) n. 396/2005 per non aver tenuto conto dello studio Josep Carreras e per non aver adito l’EFSA per valutarne la rilevanza; nonché se tale omissione integrasse una violazione del dovere di diligenza.

Principio di diritto

La Commissione, in occasione della soppressione degli LMR di una sostanza attiva a seguito del mancato rinnovo della sua approvazione e della revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono, può fare legittimo affidamento sulla valutazione scientifica più completa e recente già svolta dall’EFSA e non è tenuta ad adire nuovamente l’EFSA per esaminare un nuovo studio pubblicato nel frattempo, quando tale studio non dimostri un’evoluzione significativa delle conoscenze scientifiche; inoltre, uno studio scientifico esterno non rientra tra gli «altri fattori legittimi pertinenti» dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 396/2005, riservati a fattori socioeconomici, etici, ambientali o analoghi. Ne consegue che il regolamento impugnato che fissa a 0,01 mg/kg il valore per difetto dei residui di clorpirifos nelle banane è valido.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 396/2005
  • Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 396/2005
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e f), regolamento (CE) n. 396/2005
  • Articolo 17, regolamento (CE) n. 396/2005
  • Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 396/2005
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 4, regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/18
  • Regolamento (UE) 2020/1085
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 6, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 3, punto 12, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Regolamento (CE) n. 299/2008
  • Regolamento (CE) n. 575/2006
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Direttiva 2005/72/CE

Annullamento parziale del regolamento (UE) 2020/1085 sui limiti massimi di residui di clorpirifos nelle banane

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Delifruit, SA, esportatore di banane dall’Ecuador, contro il regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione. La società contestava, in particolare, la fissazione a 0,01 mg/kg del limite massimo di residui (LMR) del clorpirifos nelle banane, dopo il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva e la soppressione dei relativi LMR.

Fatti e contesto normativo

Il clorpirifos è una sostanza attiva impiegata come antiparassitario. La sua approvazione non è stata rinnovata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/18, adottato a seguito della valutazione scientifica dell’EFSA, che nella dichiarazione del 31 luglio 2019 aveva concluso che non erano soddisfatte le condizioni di approvazione per la salute umana previste dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In conseguenza del mancato rinnovo e della revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, basandosi sugli articoli 14 e 17 del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento ha soppresso i riferimenti al clorpirifos nell’allegato II e ha inserito nell’allegato V il valore di base di 0,01 mg/kg, ritenuto fissabile in tutti i prodotti sulla base dei progressi tecnici indicati dai laboratori di riferimento dell’Unione.

Le censure della ricorrente

Delifruit sosteneva che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione non considerando uno studio commissionato dall’EFSA e pubblicato il 21 maggio 2020, il cosiddetto studio Josep Carreras, che secondo la ricorrente metteva in discussione il potenziale genotossico del clorpirifos. La società affermava che tale studio costituiva un elemento rilevante ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento n. 396/2005, e che la Commissione avrebbe dovuto, quantomeno, adire l’EFSA per valutarne la rilevanza prima di adottare il regolamento.

Ricevibilità dell’argomento relativo al previo coinvolgimento dell’EFSA

Il Tribunale ha dichiarato ricevibile l’argomento, sollevato in udienza e sviluppato nella replica, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adire l’EFSA. Ha ritenuto che tale precisazione fosse strettamente connessa al motivo già dedotto nel ricorso, relativo alla mancata considerazione dello studio Josep Carreras, e costituisse un ampliamento ammissibile del motivo originario ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte: articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 396/2005

Il Tribunale ha ricordato che il regolamento n. 396/2005 attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale nella fissazione, modifica o soppressione degli LMR, soggetto però al controllo giurisdizionale per errori manifesti di valutazione. In caso di soppressione di un LMR a seguito della revoca dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario, l’articolo 17 consente alla Commissione di agire senza nuovo parere EFSA, poiché l’EFSA si è già pronunciata nel quadro della procedura di mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza.

Nel caso concreto, il Tribunale ha osservato che la dichiarazione EFSA del 31 luglio 2019 rappresentava la valutazione più completa e recente delle preoccupazioni per la salute umana relative al clorpirifos. Tale valutazione si fondava su dati scientifici disponibili e affrontava sia il potenziale genotossico sia la neurotossicità dello sviluppo, concludendo che il clorpirifos non soddisfaceva i criteri di approvazione. Lo studio Josep Carreras, invece, era una relazione scientifica esterna, non adottata dall’EFSA e non vincolante per essa.

Il Tribunale ha rilevato che lo studio non dimostrava un cambiamento significativo dello stato delle conoscenze scientifiche rispetto alla valutazione EFSA: riguardava solo alcuni profili del potenziale genotossico legati all’inibizione della topoisomerasi II, senza incidere sulle altre preoccupazioni individuate dall’EFSA, in particolare quelle relative alla neurotossicità nei bambini e alle altre forme di genotossicità (aberrazioni cromosomiche e danni al DNA da stress ossidativo). Pertanto, la Commissione poteva legittimamente non tenerne conto e non era tenuta a rinviare la questione all’EFSA.

Il Tribunale ha aggiunto che imporre sempre un nuovo parere EFSA per qualsiasi studio pubblicato tra il mancato rinnovo dell’approvazione e la soppressione dell’LMR svuoterebbe di effetto utile l’articolo 17 del regolamento n. 396/2005 e ritarderebbe indebitamente la tutela della salute pubblica.

Ragionamento della Corte: articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 396/2005

Quanto agli «altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata», il Tribunale ha interpretato la lettera f) alla luce del regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare dell’articolo 6 e del considerando 19, che collocano tali fattori nell’ambito della gestione del rischio e li identificano in fattori sociali, economici, tradizionali, etici, ambientali e nella fattibilità dei controlli.

Poiché lo studio Josep Carreras è un elemento di natura scientifica, esso non può rientrare nella nozione di «altri fattori legittimi». Al contrario, un simile studio può semmai essere valutato sotto il profilo della lettera a), relativa alle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili. Di conseguenza, la mancata considerazione dello studio non integra una violazione della lettera f).

Esito e dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha concluso che la Commissione non ha commesso errore manifesto di valutazione, né ha violato l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento n. 396/2005, adottando il regolamento impugnato senza attendere una nuova valutazione EFSA dello studio Josep Carreras. La Delifruit, risultata soccombente, è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La sentenza afferma in sostanza che:

  • la Commissione può sopprimere gli LMR di una sostanza attiva dopo il mancato rinnovo dell’approvazione senza chiedere un nuovo parere EFSA, se dispone già di una valutazione scientifica aggiornata e completa;
  • un nuovo studio scientifico non impone un nuovo passaggio in EFSA se non evidenzia un’evoluzione significativa delle conoscenze;
  • gli «altri fattori legittimi» dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 396/2005 non comprendono studi scientifici, ma fattori di gestione del rischio di natura socioeconomica, etica, ambientale o analoga.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarilimiti massimi di residuisicurezza alimentarecontrollo giurisdizionale degli atti della commissionevalutazione del rischio scientifico

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