Sentenza del 06/12/2016 n. 24946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.L. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, che aveva confermato solo parzialmente l'illegittimità della pretesa relativa all'ICI 2003 e alla successiva cartella di pagamento. Il primo motivo denunciava la carenza di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta fondata su un recepimento acritico della decisione di primo grado. Il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla nullità della costituzione in giudizio del Comune per un presunto vizio della procura alle liti. Il terzo motivo denunciava l'omessa pronuncia sulla decadenza del Comune dal potere impositivo ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 504/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato infondato, poiché la sentenza d'appello, pur richiamando quella di primo grado, aveva esaminato e respinto, seppur sinteticamente, le principali censure proposte. La motivazione per relationem è stata ritenuta ammissibile quando consente di comprendere il percorso logico del giudice e dimostra un richiamo consapevole e pertinente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. erano generici, astratti e privi dei necessari riferimenti alla concreta vicenda processuale. La Corte ha inoltre rilevato che non erano stati indicati gli elementi necessari per valutare il potere del responsabile comunale di conferire la procura né le ragioni specifiche della presunta decadenza dell'amministrazione. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento, tra cui la violazione delle regole sulla motivazione e sull'omessa pronuncia.
Art. 111, comma 6, Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. La motivazione per relationem è compatibile con tale obbligo se il rinvio è pertinente, consapevole e consente di controllare le ragioni della decisione.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Art. 112 c.p.c.
Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e impone al giudice di decidere sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte.
Art. 366-bis c.p.c.
Nella disciplina applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi fondati su violazioni di legge fossero accompagnati da quesiti di diritto specifici e pertinenti, a pena di inammissibilità. Quesiti astratti o meramente teorici non soddisfano tale requisito.
Artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 504/1992
Disciplinano, tra l'altro, i termini e le modalità dell'accertamento e della riscossione dell'ICI. Chi deduce la decadenza dell'ente deve indicare concretamente il termine applicabile, la relativa scadenza e gli atti compiuti o omessi dall'amministrazione.
Massime di principio
- Il semplice richiamo alla sentenza di primo grado non determina automaticamente un vizio di motivazione: la motivazione per relationem è valida se il giudice d'appello dimostra di aver compreso le censure e ne espone, anche sinteticamente, le ragioni di rigetto.
- Nel ricorso per cassazione le censure processuali, come l'omessa pronuncia, devono essere formulate in modo concreto, indicando esattamente quale domanda o eccezione sarebbe stata ignorata e in quali atti processuali era stata proposta.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina applicabile, non possono limitarsi a chiedere in astratto se la Corte possa cassare una sentenza o esaminare gli atti: devono collegare la regola giuridica alla specifica controversia.
- La contestazione della procura alle liti conferita da un ente locale richiede l'esame dello statuto comunale, dei regolamenti applicabili e dei poteri attribuiti al soggetto che ha conferito la procura; una doglianza generica è inammissibile.
- Per far valere la decadenza dell'amministrazione tributaria è necessario indicare con precisione la norma applicabile, il dies a quo, il termine di decadenza e la data degli atti impositivi o notificatori.
- La Corte di cassazione non corregge automaticamente una censura generica mediante un'indagine esplorativa sugli atti: il ricorrente deve fornire gli elementi indispensabili per verificare il vizio denunciato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 14945 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24869 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24872 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24873 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24875 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 dic 2016Sentenza del 06/12/2016 n. 24878 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →