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Sentenza

Sentenza n. 1077/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS- del 5 febbraio 2024, con cui è stata rigettata l'istanza n. -OMISSIS- (prot.n. -OMISSIS-) presentata in data 23 novembre 2021 dal ricorrente, avente ad oggetto: “ampliamento di un fabbricato per civile abitazione e la realizzazione di due locali pertinenziali ad uso non residenziale in -OMISSIS- -OMISSIS- Via -OMISSIS- e si ordinava al ricorrente ai sensi dell'art. 167, comma 3, del D. lgs n. 42/2004 la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a proprie spese da eseguirsi entro il termine di 90 giorni; - ove occorra, in quanto richiamata nelle premesse del provvedimento di cui al superiore punto quale atto presupposto e ove ritenuto avente natura provvedimentale, della circolare n. 2 prot. n. 62212 del 30 dicembre 2022 a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, avente ad oggetto “-OMISSIS- – Legge regionale 29 luglio 2021, n. 19, recante: Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”.

Giustizia amministrativa202400757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della Soprintendenza sull’istanza relativa all’ampliamento di un fabbricato abitativo e alla realizzazione di locali pertinenziali, con contestuale ordine di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. 42/2004

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti condono)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego adottato dalla Soprintendenza in relazione a un’istanza di condono e compatibilità paesaggistica riguardante l’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione e la realizzazione di due locali pertinenziali, nonché l’ordine di rimessione in pristino. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 46, comma 2, l.r. 17/2004 e dell’art. 29, comma 6, l.r. 7/2019, sostenendo che sull’istanza si fosse formato il silenzio-assenso. Il secondo motivo denunciava la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 13 l.r. 7/2019 e l’incompetenza della Soprintendenza ad adottare l’ordine di ripristino, ritenuto di competenza comunale. Il terzo motivo contestava l’interpretazione dell’art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, e degli artt. 3 e 7 l.r. 7/2019, deducendo travisamento dei fatti, difetto di motivazione e insufficienza dell’istruttoria, anche in relazione alla circolare regionale n. 2/2022. Con memoria successiva i ricorrenti ribadivano il vizio di incompetenza quanto all’ordine di rimessione in pristino, sostenendo che la Soprintendenza potesse esprimere il parere vincolante nel procedimento di sanatoria, ma non adottare la sanzione edilizia ripristinatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto nella parte relativa all’ordine di rimessione in pristino e di demolizione, annullando parzialmente il provvedimento. Ha ritenuto che, nei procedimenti di condono edilizio, l’autorità preposta alla tutela paesaggistica sia priva dei poteri ripristinatori e repressivi previsti dall’art. 167, commi 1-3, d.lgs. 42/2004; tali poteri spettano al Comune nel cui territorio è situato l’abuso. Il diniego di sanabilità è stato invece ritenuto legittimo. L’intervento aveva comportato un aumento di volumetria e, quindi, non rientrava tra le opere di minore rilevanza suscettibili di condono in area vincolata. Il giudice ha richiamato l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022: in presenza di vincoli paesaggistici, la sanatoria è ammissibile solo al ricorrere congiunto delle condizioni indicate dalla norma, tra cui la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto-legge. Poiché l’aumento di volumetria escludeva tale requisito, non era necessario accertare la data di realizzazione delle opere. È stata respinta anche la censura sul silenzio-assenso, poiché non può formarsi un titolo tacito quando l’istanza di condono manca dei requisiti sostanziali per l’accoglimento. Il giudice ha ritenuto non necessario esaminare ulteriori censure sul diniego, in applicazione del principio secondo cui il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso. È stato inoltre escluso un legittimo affidamento nella condonabilità delle opere abusive, anche in presenza di un lungo periodo trascorso dalla presentazione dell’istanza. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La disposizione preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli, salvo il ricorrere congiunto delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui la conformità urbanistica, la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, il carattere di minore rilevanza dell’intervento e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela.

  • art. 167, commi 1-3, d.lgs. 42/2004

    Nei procedimenti di condono edilizio l’autorità preposta al vincolo paesaggistico non dispone dei poteri ripristinatori e repressivi; l’ordine di rimessione in pristino e di demolizione spetta al Comune competente per territorio.

  • art. 24, l.r. Sicilia 15/2004

    dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni

    Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dal comma 27, lett. d).

  • sentenza Corte costituzionale n. 252/2022

    La disciplina statale del terzo condono, compresi i limiti alle opere condonabili in aree vincolate, prevale e impedisce di interpretare la normativa regionale nel senso di ammettere il condono per opere realizzate in presenza di vincoli relativi quando ricorrano gli altri limiti previsti dalla normativa statale.

  • art. 13, l.r. Sicilia 7/2019

    La censura relativa al mancato preavviso di rigetto non conduce all’annullamento del diniego, poiché l’intervento era comunque privo di un requisito sostanziale indispensabile per la sanatoria e il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare nella motivazione precedenti conformi della propria Sezione.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente i requisiti previsti dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, tra cui la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza indicate ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1; l’aumento di volumetria esclude tale requisito.
  • Il richiamo regionale alla disciplina del terzo condono comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria stabiliti dalla normativa statale, inclusa la preclusione relativa alle opere eseguite in area vincolata in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici.
  • Il silenzio-assenso su un’istanza di condono non può formarsi quando mancano i requisiti sostanziali necessari per l’accoglimento dell’istanza; il decorso del tempo non trasforma in titolo tacito una domanda intrinsecamente inammissibile o infondata.
  • Nei procedimenti di condono edilizio, l’autorità preposta alla tutela paesaggistica può svolgere il ruolo previsto nel procedimento di sanatoria, ma non può adottare l’ordine di rimessione in pristino o di demolizione, spettando tale potere al Comune nel cui territorio è ubicato l’abuso.
  • La violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando, per la carenza di un requisito sostanziale della sanatoria, risulti dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Non sussiste un legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive per il solo decorso di un lungo periodo dalla presentazione dell’istanza di condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiIncompetenzaSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiLegittimo affidamento

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