Sentenza n. 1892/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n.650 del 21 marzo 2024, notificata in data 11 aprile 2024, con cui il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale rigettava l'istanza di condono presentata dai comproprietari dell'immobile sito in Roma Via Giulio Cesare Teloni 29, intesa ad ottenere Concessione Edilizia in Sanatoria ex legge 724/1994, pervenuta al prot. 0/90475 sot. 1 dell'11 gennaio 2013; - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 per mancata produzione della documentazione integrativa richiesta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale dopo la riqualificazione dell’originaria istanza presentata dal dante causa ai sensi della legge n. 47/1985 secondo la disciplina della legge n. 724/1994. Hanno dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per errata istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, sostenendo che l’Amministrazione avesse riaperto autonomamente l’istruttoria dopo circa trent’anni, che avesse richiesto la documentazione in due fasi e che il certificato relativo al livello idrico della zona a rischio idraulico avrebbe dovuto essere richiesto sin dall’inizio. Hanno inoltre dedotto di avere tempestivamente richiesto tale certificato all’Autorità di Bacino e di avere chiesto una proroga del termine per il deposito, senza ottenere risposta, sicché la mancata produzione non sarebbe loro imputabile. In secondo luogo hanno dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina statale e regionale in materia di vincolo idrogeologico, sostenendo che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto attendere il decorso del termine di 180 giorni previsto per reagire al silenzio dell’Autorità preposta al vincolo. In terzo luogo hanno lamentato violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento, anche in relazione al rilascio di un titolo in sanatoria concernente un diverso abuso sito al medesimo indirizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la riapertura dell’istruttoria e la riedizione del potere amministrativo anche prima della pronuncia della sentenza n. 7069/2023, poiché l’Amministrazione aveva comunque dato attuazione alla richiesta sostanziale poi recepita nella decisione giudiziale. Quanto alla disciplina applicabile, il giudice ha rilevato che l’art. 39 della legge n. 724/1994 rinvia alla disciplina procedimentale della legge n. 47/1985 e che, per gli immobili sottoposti a vincolo idrogeologico, il richiedente è tenuto ad acquisire il parere o certificato dell’Autorità competente. L’onere non grava sul Comune, il quale non deve procurarsi autonomamente tale documentazione. Il termine di 180 giorni previsto dalla legge riguarda la possibilità del richiedente di reagire al silenzio-rifiuto dell’Autorità del vincolo e non sospende né impedisce l’applicazione del termine di 90 giorni assegnato dal Comune per integrare la domanda. Ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro tre mesi determina l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del titolo in sanatoria, con effetto vincolato. Nel caso concreto, dopo la richiesta del 16 agosto 2023, i ricorrenti non avevano depositato né il certificato dell’Autorità di Bacino né gli ulteriori documenti richiesti entro il termine assegnato. La richiesta di proroga del 19 dicembre 2023 non imponeva al Comune di sospendere o prorogare il procedimento; inoltre, dopo il preavviso di rigetto del gennaio 2024, i ricorrenti non avevano presentato osservazioni, benché il diniego fosse stato adottato soltanto il 21 marzo 2024. Il giudice ha quindi escluso violazioni di legge, difetto di istruttoria, illogicità o violazione della buona fede. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché il diverso titolo edilizio richiamato dai ricorrenti riguardava un’istanza presentata in epoca diversa e soggetta a un’altra disciplina normativa. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento finale; nel caso concreto i ricorrenti non hanno presentato osservazioni dopo il preavviso.
art. 39 l. 724/1994
La disposizione rinvia ai Capi IV e V della legge n. 47/1985 per la disciplina del condono e, al comma 4, collega alla mancata produzione della documentazione richiesta entro tre mesi l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del titolo in sanatoria.
art. 35 l. 47/1985
Disciplina il procedimento di sanatoria edilizia, applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 39 della legge n. 724/1994.
art. 32 l. 47/1985
Per le opere abusive su immobili sottoposti a vincolo subordina il rilascio del titolo in sanatoria al parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
art. 2, commi 43 e 44, l. 662/1996
Ha modificato la disciplina dell’art. 32 della legge n. 47/1985, prevedendo, per il vincolo idrogeologico, la possibilità di reagire al silenzio dell’Amministrazione competente protratto oltre 180 giorni.
art. 73 c.p.a.
È richiamato in relazione al deposito della memoria del Comune in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, il richiedente è tenuto ad acquisire e produrre il parere o la certificazione dell’Autorità competente alla tutela del vincolo idrogeologico; tale onere non grava sul Comune, anche se la documentazione non sia stata richiesta sin dall’inizio dall’Amministrazione comunale.
- Il termine di 180 giorni previsto per reagire al silenzio dell’Autorità preposta al vincolo idrogeologico non impedisce al Comune di assegnare il termine previsto dalla disciplina del condono per la produzione della documentazione e non sospende automaticamente il procedimento di sanatoria.
- La mancata presentazione della documentazione richiesta dal Comune entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 determina l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del titolo in sanatoria, trattandosi di un effetto vincolato dalla legge.
- La richiesta di integrazione documentale può essere formulata in più fasi quando l’esigenza di ulteriori documenti emerga soltanto dopo l’esame della documentazione inizialmente prodotta; tale modalità non viola, di per sé, i principi di buona fede o di aggravamento procedimentale.
- Il richiedente il condono non può imputare all’Amministrazione la mancata produzione di documenti che era tenuto ad acquisire, soprattutto quando non abbia depositato neppure gli ulteriori documenti richiesti e, dopo il preavviso di rigetto, non abbia presentato osservazioni procedimentali.
- Non sussiste disparità di trattamento tra istanze di sanatoria relative ad abusi ubicati al medesimo indirizzo quando le domande siano state presentate in epoche diverse e siano state esaminate sulla base di discipline normative differenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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