Sentenza del 18/09/2020 n. 1925 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'accisa pagata sul gasolio utilizzato per il servizio di trasporto persone mediante noleggio autobus con conducente per il periodo indicato. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che l'art. 24‑ter del D.Lgs. 504/1995 esclude espressamente dal beneficio le imprese che svolgono il trasporto viaggiatori con autobus a noleggio con conducente. La contribuente ha invocato l'art. 7, punto 3, lett. b) della Direttiva 2003/96/CE (definizione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" che include il gasolio per il trasporto passeggeri) e ha dedotto la diretta applicabilità della direttiva nel sistema italiano. La CTP di Pavia ha accolto la contribuente ritenendo prevalente la ratio legis della direttiva e l'interpretazione favorevole all'accesso al rimborso; l'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che la disciplina agevolativa è contenuta nell'art. 24‑ter del D.Lgs. 504/95 (consolidato anche dal D.L. 193/2016, art.4‑ter, lett. f)), che individua tassativamente i soggetti beneficiari e che la definizione direttiva non attribuisce automaticamente un diritto al rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza della CTP di Pavia. Ha ritenuto che le norme tributarie agevolative debbano essere interpretate in modo restrittivo e letterale, che l'art. 24‑ter D.Lgs. 504/95 delimita i soggetti aventi diritto e che non sussistono i presupposti per riconoscere la diretta efficacia dell'art.7(3)(b) della Direttiva 2003/96/CE in modo tale da estendere il rimborso alla fattispecie del noleggio autobus con conducente. Di conseguenza la richiesta di rimborso (circa Euro 14.775,22) è stata respinta. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1995 - art. 24‑ter
art. 24‑ter D.Lgs. 504/1995
La Commissione ha ritenuto che l'art. 24‑ter definisca in maniera tassativa i soggetti che possono accedere all'agevolazione per l'autotrasporto; l'attività di noleggio autobus con conducente non rientra nelle categorie indicate, pertanto non spetta il rimborso.
Direttiva 2003/96/CE - art. 7(3)(b)
art. 7 punto 3 lettera b) della Direttiva 2003/96/CE
La norma direttiva contiene una definizione di "gasolio commerciale utilizzato come propellente" che include il gasolio impiegato per il trasporto passeggeri; tuttavia la CTR ha ritenuto che tale definizione non comporti di per sé un diritto al rimborso in assenza di una disciplina nazionale che lo preveda espressamente e che manchino i requisiti della diretta efficacia della direttiva nella fattispecie.
D.L. 22/10/2016 n.193, art. 4‑ter, comma 1, lett. f) (conv. L. 225/2016)
art. 4‑ter comma 1 lett. f) D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016
La norma ha ricondotto e confermato nell'art. 24‑ter del D.Lgs. 504/95 la disciplina delle agevolazioni per l'autotrasporto, consolidando il campo di applicazione nazionale e rendendo incompatibile l'estensione del beneficio se non prevista dal testo nazionale.
Principio di interpretazione delle norme tributarie agevolative
La CTR ribadisce il principio che le disposizioni tributarie che concedono agevolazioni vanno interpretate restrittivamente e letteralmente; non si possono estendere i benefici oltre quanto previsto dal legislatore nazionale.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie devono essere interpretate in modo restrittivo: se la norma nazionale elenca tassativamente i beneficiari, non si può estendere per via interpretativa il campo di applicazione.
- La mera presenza in una direttiva di una definizione (es. "gasolio commerciale") non garantisce automaticamente un diritto concreto al rimborso in un ordinamento nazionale già disciplinato; occorre verificare se la direttiva sia direttamente applicabile, ossia se conferisca diritti chiari, precisi e incondizionati.
- Se lo Stato membro ha adottato una disciplina nazionale che regola la materia (anche a seguito di misure di recepimento o consolidamento), il contribuente deve confrontarsi con il testo nazionale; la contestazione della normativa nazionale sulla base di una direttiva richiede mostrare l'inadempimento o l'assenza di recepimento/attuazione corretto.
- In casi analoghi è utile verificare la cronologia normativa e gli atti di recepimento: modifiche legislative intervenute (es. D.L. 193/2016) possono consolidare l'esclusione di determinate categorie dal beneficio.
- Se si intende far valere la diretta efficacia di una direttiva, occorre documentare che la disposizione direttiva è sufficientemente precisa e incondizionata e che lo Stato non l'ha adeguatamente recepita; in mancanza di ciò la via corretta è richiedere l'intervento legislativo o impugnare la normativa nazionale per mancato recepimento.
- Nelle controversie sull'accesso a rimborsi d'imposta, considerare anche l'onere probatorio: dimostrare che l'attività rientra esattamente nelle fattispecie agevolate dal diritto nazionale o che la direttiva è direttamente applicabile.
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