Sentenza del 18/09/2020 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Attività di marketing aziendale. Inerenza ai fini della detrazione Iva. Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato nella parte residua dopo una parziale estinzione dovuta all'adesione alla procedura di rottamazione (pagamenti che hanno estinto parte delle somme). La CTR ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente dell'inerenza e della misura dei compensi e ha confermato l'avviso di accertamento per la parte restante. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.800 euro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della inerenza ai fini della detrazione IVA di fatture emesse da R. per prestazioni di consulenza/marketing: l'Ufficio ha ritenuto che i costi non dimostravano obiettivamente la concreta strumentalità all'attività d'impresa e quindi non erano detraibili; il contribuente ha sostenuto che le prestazioni erano effettivamente svolte e avevano contribuito alle vendite immobiliari.
Norme richiamate
Principio di inerenza ai fini IVA
La detrazione IVA richiede che il costo si riferisca a un bene o servizio la cui concreta strumentalità all'attività d'impresa sia dimostrabile con elementi oggettivi; l'Agenzia può verificare la funzionalità economica dell'operazione e non solo la liceità civilistica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 4570/2001, 16198/2001, 10802/2002, 11240/2002, 6650/2006, 18710/2005, 1709/2007, 16826/2007, 11078/2008, 26851/2009, 4502/2009, 18930/2011, 23551/2012, 3340/2013, 7701/2013, 23731/2013, 21814/2014, 1544/2017
Costante orientamento che pone sull'imprenditore l'onere di provare l'inerenza, la certezza, la determinabilità e la competenza del costo quando l'Amministrazione muove una contestazione formale; la mera contabilizzazione non è sufficiente, occorre documentazione probatoria dettagliata.
Decreti Ministeriali n.55/2014 e n.37/2018
richiamati nella liquidazione delle spese di giudizio
Criteri ministeriali applicati per la determinazione e liquidazione delle spese legali alla parte soccombente.
Procedura di rottamazione delle cartelle
adesione del 15.5.2018 con pagamenti effettuati
L'adesione e i pagamenti effettuati nell'ambito della rottamazione hanno determinato la parziale estinzione del giudizio per le somme corrisposte.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione IVA su costi di consulenza/marketing è necessaria documentazione oggettiva che dimostri la concreta strumentalità del servizio all'attività dell'impresa; la sola fattura o la contabilizzazione non bastano.
- Se l'Amministrazione fiscale contesta formalmente l'inerenza, l'onere probatorio grava sul contribuente: deve produrre contratti chiari, evidenze correlate (es. lead effettivi, contratti di vendita riconducibili alle prestazioni), criteri di determinazione del compenso e ogni elemento che colleghi il servizio al risultato aziendale.
- L'Agenzia delle Entrate può valutare la funzionalità economica dell'operazione e avvalersi anche di indizi quando la prova documentale è carente; non si limita a un controllo formale della liceità civilistica.
- Pagamenti particolarmente rilevanti a favore di soggetti il cui codice attività non corrisponde alla presunta funzione (es. marketing vs intermediazione) richiedono spiegazioni dettagliate e giustificazioni economiche dall'imprenditore.
- In fase processuale, l'adesione a forme di definizione agevolata (es. rottamazione) può estinguere parzialmente la controversia, lasciando pendente solamente la parte non sanata dai pagamenti.
- Per evitare contestazioni future, stipulare contratti con clausole che definiscano modalità di esecuzione, criteri di determinazione del compenso e collegamenti tra attività svolta e risultati conseguiti (es. segnalazione che ha portato a specifiche vendite) e conservare documentazione comprovante il contributo effettivo del consulente.
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