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Sentenza

Sentenza del 18/09/2020 n. 19450 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha chiesto la revocazione della sentenza della C.T.R. del Lazio (26.11.2014) per errore di fatto: la C.T.R. aveva ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato notificato soltanto alla societa' incorporante e non anche alla societa' incorporata, mentre dagli atti risultava la notifica anche alla societa' incorporata. La C.T.R. aveva però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché l'Agenzia non avrebbe espressamente chiesto la pronuncia sul merito (fase rescissoria), limitandosi a chiedere la revocazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la C.T.R. abbia errato nel richiedere la riproposizione esplicita della domanda di decisione sul merito: alla luce del D.Lgs. 546/1992 e delle regole sulla revocazione, la domanda di revocazione di sentenza d'appello che contenga l'esposizione dei fatti, l'oggetto del contendere e i motivi (come nel caso di specie) implica anche la richiesta di pronuncia sul merito. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, per decidere sull'impugnazione e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    norma richiamata quale causa di revocazione per errore di fatto; fondamento della domanda di revocazione proposta dall'Agenzia.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 65, comma 2

    "l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione"

    nel processo tributario il ricorso (anche di revocazione) deve contenere esposizione dei fatti, oggetto e motivi: la Corte ritiene che se tali requisiti sono presenti la domanda di revocazione valga anche come richiesta implicita di decisione sul merito.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 67, comma 1

    "Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 c.p.c. la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale"

    stabilisce che la sussistenza dei motivi di revocazione comporta l'obbligo del giudice di decidere anche il merito; tale disposizione giustifica l'assorbimento implicito della domanda rescissoria nella domanda di revocazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    richiamato nella prospettazione di vizio di diritto ai fini del controllo di legittimità; la Corte lo menziona nel collegamento alle doglianze di nullità/processuali.

  • art. 398 c.p.c., comma 2

    richiede l'indicazione del motivo della revocazione; la giurisprudenza e la Corte ritengono che sia sufficiente l'indicazione del motivo e l'esposizione dei fatti rilevanti, senza la riproposizione integrale dei precedenti motivi impugnatori.

  • art. 366 c.p.c., n. 3

    impone l'esposizione dei fatti di causa rilevanti; la Corte sottolinea che il ricorso di revocazione deve contenere una sufficiente esposizione dei fatti per comprendere il senso dell'impugnazione.

  • art. 402 c.p.c., comma 1

    nel quadro delle norme sulla revocazione, contribuisce all'interpretazione secondo cui la domanda di revocazione comprende l'effetto successivo di decisione sul merito quando ricorrono i presupposti normativi.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la giurisprudenza sulla revocazione delle sentenze della Cassazione (art. 391-bis) ha ritenuto sufficiente l'indicazione del motivo e l'esposizione dei fatti; la Corte ritiene applicabile, con adattamenti, il medesimo principio alle sentenze d'appello, salvo i limiti legati all'autosufficienza del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In materia di revocazione di sentenze d'appello, non e' necessariamente richiesta la riproposizione esplicita della domanda di decisione sul merito: se il ricorso di revocazione contiene l'esposizione dei fatti, l'oggetto e i motivi previsti dalla normativa va inteso che include la richiesta di pronuncia sul merito.
  • Perche' il ricorso in revocazione sia ammissibile occorre indicare il motivo di revocazione e fornire una sufficiente esposizione dei fatti rilevanti (art. 65 D.Lgs. 546/1992 e art. 366 c.p.c.): la forma sostanziale dell'esposizione dei fatti prevale sulla mera formula processuale.
  • La giurisprudenza relativa alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione non e' automaticamente trasferibile alle revoche di sentenze di merito; va valutata la diversa funzione e il diverso grado di accesso agli atti del giudice che decide la revocazione.
  • Quando la normativa (es. art. 67 D.Lgs. 546/1992) prevede che, se ricorrono i motivi di revocazione, il giudice debba decidere il merito, la mancata richiesta espressa della decisione sul merito non dovrebbe impedire l'esame della questione da parte del giudice della revocazione.
  • In pratiche simili e' importante che il ricorrente 'vesta' il ricorso di revocazione con l'esposizione sommaria dei fatti, l'indicazione dell'oggetto e dei motivi specifici: cio' evita eccezioni di inammissibilita' formale e consente al giudice di procedere sulla sostanza della controversia.

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